Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19021 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19021 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CALAFIORE DANIELA

ORDINANZA

sul ricorso 5086-2013 proposto da:
RADETIC ANTE C.F.

RDTNTA23P57Z118A,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo
studio dell’avvocato GINA TRALICCI, che lo rappresenta
e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
2018
1407

80078750587,

in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati LIDIA CARCAVALLO, ANTONELLA PATTERI, LUIGI

Data pubblicazione: 17/07/2018

CALIULO, SERGIO PREDEN, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 9327/2011 della CORTE D’APPELLO

di ROMA, depositata il 20/02/2012 R.G.N. 1419/2010.

ns.g. 5086/2013
Radetic/Inps
RILEVATO CHE
la Corte d’appello di Roma con la sentenza impugnata ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto da Radetic Ante nei confronti dell’Inps,
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2957/2009 che aveva accolto,
revocandolo sulla base della nullità della procura rilasciata all’estero e priva di
apostille, il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo proposto dall’INPS,
ottenuto da Radetic Ante per pretesi ratei di pensione di vecchiaia non erogati

la Corte territoriale ha confermato la motivazione del primo giudice che aveva
accolto l’eccezione dell’INPS fondata sulla circostanza che il ricorso per
decreto ingiuntivo rinviava ad una procura notarile non allegata al medesimo
ricorso, ma ad altra procura speciale prodotta in copia fotostatica e rilasciata
in favore di alcuni avvocati con attribuzione di potere a trattare e definire la
totalità delle controversie aventi ad oggetto la materia della previdenza e
dell’assistenza obbligatoria e priva della legalizzazione della firma da parte di
notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero;
inoltre, dato atto che in sede d’appello la parte aveva affermato che , la Corte d’appello
ha preso atto che non era stato impugnato il punto della sentenza di primo
grado che aveva giudicato nulla la procura e che anche la procura relativa
all’impugnazione era da ritenersi altrettanto nulla per cui ha dichiarato
inammissibile l’appello ed ha condannato l’avvocato G. Tralicci alle spese per
aver agito in totale assenza di mandato;
avverso tale sentenza Raditic Ante ricorre per cassazione con due motivi;
l’I.N.P.S. resiste con controricorso;
CONSIDERATO CHE
la Corte reputa che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;
in particolare, con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione o
falsa applicazione degli artt. 112 e 182 , 83, 125, 163 , 164 , 115 e 166 cod.
proc. civ. dovendosi ritenere vigente ma non applicato dalla Corte territoriale

LA–

nell’anno 2004;

n.r.g. 5086/2013
Radetic/Inps
il principio della sanabilità del difetto di procura alle liti affermato da Cass.
SS.UU. n. 9217/2010;
la tesi della parte ricorrente tendente ad affermare l’erroneità della sentenza
impugnata per la mancata applicazione del disposto dell’art. 182 cod. proc.
civ., con l’effetto di sanare la carenza accertata dai giudici di merito, è
inammissibile in quanto intrisa di una insanabile contraddittorietà e priva di
sufficiente specificità, in difetto di una anche minima correlazione con la

invero, si deduce che la sentenza è erronea laddove ha dichiarato la nullità
della procura, ritenuta rilasciata all’estero ma autenticata da procuratore
italiano e priva di apostille, in quanto si trattava di procura < notarile > e,
dunque, ciò escludeva la necessità sia dell’apposizione della apostille che della
legalizzazione dell’atto, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961;
sulla base di tale premessa, però, si deduce la violazione dell’art. 182
cod.proc.civ. in quanto non si è concesso alla parte di sanare la nullità della
procura ed a tal fine si riproduce la copia fotostatica di un documento
intitolato rilasciato in favore di vari soggetti, compresi gli
avvocati Nicola Staniscia e Gina Tralicci, e riferito a svariati affari, oltre che
alla generica rappresentanza nei giudizi che si sarebbe ritenuto di proporre o
continuare, nonché- su foglio separato ed in copia fotostatica- attestazione
attribuita a notaio Nausi Kopic’ del 28 agosto 2006 non tradotta;
è evidente che, anche a voler prescindere, dall’insostenibilità logica della
contemporanea affermazione di regolarità ed irregolarità della procura alle liti
esaminata dal Tribunale e dalla Corte d’appello, dovendosi, quindi, secondo le
richieste, accogliere il motivo ritenendo valida la procura e consentire in
questa sede la regolarizzazione ex art. 182 cod.proc.civ., nella formulazione
del motivo, la ricorrente avrebbe dovuto- quanto meno- riprodurre il
contenuto completo della procura apposta al ricorso per decreto ingiuntivo ed
a quello in appello, ed allegarne copie, ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc.
civ., in modo da consentire al giudice di legittimità di verificare la correttezza
del giudizio formulato dalla Corte di merito alla luce delle ragioni esposte;
invece, il motivo è privo di concretezza perché non riproducendo validamente
i contenuti e la forma della procura ritenuta invalida dai giudici del merito,
non si confronta in alcun modo con la sentenza impugnata che ha confermato
la sentenza di primo grado ed è pure giunta alla declaratoria di inammissibilità

2

pronuncia che si intende impugnare;

n. r.g. 5086/2013
Radetic/Inp s
anche dell’appello accertando le seguenti concrete circostanze: 1) l’autentica
della sottoscrizione della procura non risultava effettuata da un difensore
esercente in Italia; 2) quanto all’autentica effettuata dal funzionario (nella
specie notaio straniero) non risultava né la legalizzazione da parte della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana ivi esistente né l’utilizzo della
formalità dell’apostille;
in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la

dichiarazione di esonero sottoscritta dalla parte ai sensi dell’art. 152 disp. att.
c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente al

pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del contro
ricorrente, che liquida in complessivi Euro 2000,00 per compensi, oltre ad
Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento e
spese accessorie .
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 marzo 2018.

soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in difetto di idonea

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