Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19021 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 16/09/2011), n.19021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.P., elettivamente domiciliata in Roma, Via Quintilio

Varo 133, presso l’avv. GIULIANI Angelo, che la rappresenta e difende

per procura in atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore;

– intimata –

avverso il decreto della Corte di appello di Roma dell’11 marzo 2009

nei procedimenti riuniti sub n. 59267 del 2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

aprile 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.P. ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 11 marzo 2009, con il quale la Corte di appello di Roma ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in suo favore della somma di Euro 6.000,00, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data del decreto impugnato, a titolo di equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso davanti al giudice amministrativo.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto difese.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso la P. censura la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anzichè dalla data della domanda.

Il motivo è fondato, in quanto, per costante giurisprudenza, sulla somma dovuta a titolo di equa riparazione vanno riconosciuti gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda proposta davanti alla corte di appello e non da quella del decreto impugnato (Cass. 2003/2382; 2005/18105; 2009/27193).

Il decreto impugnato deve essere dunque cassato in ordine alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, disponendosi che gli interessi legali da applicare sull’indennizzo liquidato alla ricorrente devono essere conteggiati a decorrere dalla data della domanda e non da quella del decreto di condanna.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, compensate per due terzi quelle del giudizio di cassazione in considerazione del modesto valore della controversia limitata alla decorrenza degli interessi legali, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore del difensore della ricorrente, avv. Angelo Giuliani, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dispone che gli interessi legali da conteggiarsi sull’indennizzo liquidato in favore della ricorrente decorrano dalla domanda. Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore della ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00 di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, compensate per due terzi, che si liquidano per l’intero in Euro 965,00 di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore della ricorrente, avv. Angelo Giuliani, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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