Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19020 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19020 Anno 2018
Presidente: D’ANTONIO ENRICA
Relatore: CALAFIORE DANIELA

ORDINANZA

sul ricorso 2945-2013 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati MAURO RICCI, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA
PULLI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2018
nonchè contro

1403

GIORGIO FRANCESCO, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE;
– intimati –

Data pubblicazione: 17/07/2018

avverso la sentenza n. 3129/2012 della CORTE D’APPELLO

di BARI, depositata il 17/07/2012 R.G.N. 7295/2010.

N. r.g. 2945/2013
INPS/G. Francesco/M.E.F.

Rilevato che
con sentenza n. 3129 del 2012, la Corte d’appello di Bari ha parzialmente
accolto, rideterminando le spese di primo grado in Euro 1580,00 (di cui
Euro 785,00 per diritti ed Euro 795,00 per onorario) l’appello proposto da
Giorgio Francesco avverso la sentenza di primo grado che, dopo aver
accolto la domanda di corresponsione dell’indennità di accompagnamento a

confronti dell’INPS e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, aveva
condannato l’INPS alle spese del giudizio liquidandole in complessivi Euro
1300,00;
la Corte territoriale ha ritenuto scorretta la liquidazione in forma globale
(senza distinguere tra onorari di avvocato e diritti di procuratore) delle
spese effettuata dal primo giudice, come denunciato con il motivo
d’impugnazione, posto che contravvenendo ai principi espressi da Cass. n.
7203 del 2004; n. 23274 del 2004 e n. 29921 del 2008) non si era tenuto in
conto il valore della controversia che doveva individuarsi moltiplicando per
dieci annualità l’importo della prestazione in contestazione, ai sensi del
disposto dell’art. 13, secondo comma, cod. proc. civ., con la conseguenza
che lo scaglione di riferimento per la liquidazione delle spese doveva
ravvisarsi in quello compreso tra Euro 25.900,00 ed Euro 51700,01 e non in
quello compreso tra 5200,01 e 25.900,00;
avverso tale sentenza ricorre l’INPS con un motivo: violazione e falsa
applicazione dell’art. 13, comma due, cod. proc. civ. artt. 64 e 60 del R.D.L.
n. 1578 del 1933, conv. in I. n. 36 del 1934, nonché dell’ad 6,comma 1,
delle tariffe forensi approvate con D.M. n. 127 del 2004 (art. 360 primo
comma n.3) cod. proc. civ.) in relazione alla erronea sussunzione della
fattispecie nel primo comma del citato articolo 13 cod. proc. civ., piuttosto
che nella seconda parte del secondo comma, trattandosi di prestazione
economica di invalidità e che il tetto delle dieci annualità costituiva il limite
massimo di valore da ridurre laddove, come nel caso di specie, il diritto sia
stato riconosciuto per un periodo inferiore al decennio per cui il valore sia
pari ad Euro 9469,05;
Giorgio Francesco è rimasto intimato;

(…——

i

decorrere dal novembre 2008, proposta dal medesimo Francesco nei

N. r.g. 2945/2013
INPS/G. Francesco/M.E.F.

CONSIDERATO che
il motivo è fondato alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte
di cassazione secondo cui (Sez. U, Sentenza n. 10454 del 21/05/2015; n.
24319 del 29/11/2016; n. 8614 del 03/04/2017) le prestazioni di assistenza
sociale hanno natura alimentare, in quanto fondate esclusivamente sullo
stato di bisogno del beneficiario, a differenza delle prestazioni previdenziali,

tutela. Pertanto, nelle controversie relative a prestazioni assistenziali, il
valore della causa ai fini della liquidazione delle spese di giudizio si stabilisce
con il criterio previsto dall’art. 13, primo comma, cod. proc. civ. per le cause
relative alle prestazioni alimentari, sicché, se il titolo è controverso, il valore
si determina in base all’ammontare delle somme dovute per due anni,
tenuto conto della dichiarazione di valore della controversia, che costituisce
il limite massimo, nonché della durata della prestazione, come riconosciuta;
la sentenza impugnata non si è attenuta a tale principio per cui va cassata e
rinviata, al fine di procedere alla liquidazione delle spese in applicazione del
medesimo principio, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione cui
è demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di
legittimità;
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte
d’appello di Bari, in diversa composizione, che regolerà anche le spese del
presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 marzo 2018.

che presuppongono un rapporto assicurativo e hanno più ampia funzione di

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