Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19020 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2011, (ud. 27/04/2011, dep. 16/09/2011), n.19020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M., quale erede di S.G.,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Andrea Doria 48, presso l’avv.

ABBATE Ferdinando Emilio, che lo rappresenta e difende per procura in

atti;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore;

– intimata –

avverso il decreto della Corte di appello di Roma del 13 marzo 2009

nel procedimento n. 60720 del 2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27

aprile 2011 dal relatore, Cons. Dott. Stefano Schirò;

udito, per il ricorrente, l’avv. Rossana Tebaldi per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.

VELARDI Maurizio, che ha concluso chiedendo il rigetto del primo

motivo e l’accoglimento degli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.M., quale erede di S.G., ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso il decreto in data 13 marzo 2009, con il quale la Corte di appello di Roma ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in suo favore della somma di Euro 600,00, oltre agli interessi legali su detta somma a decorrere dalla data del decreto, a titolo di equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso dalla de cuius davanti al Tar Lazio e protrattosi per due gradi di giudizio dal gennaio 1995 al 6 marzo 2006.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto difese.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il D. censura la mancata corresponsione dell’equo indennizzo per la durata del processo successiva alla morte della de cuius, anche in mancanza della costituzione in detto giudizio da parte dell’erede.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anzichè dalla data della domanda.

Con il terzo motivo si deduce che le spese processuali del giudizio di merito sono state liquidate in misura inferiore ai minimi tariffari.

Il primo motivo è infondato. Infatti, in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta anteriormente al decorso del termine di ragionevole durata del processo, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo, “iure proprio”, soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall’art. 110 cod. proc. civ., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla CEDU e tradotto in norme nazionali dalla L. n. 89 del 2001, non si fonda sull’automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l’interesse alla sua rapida conclusione (Cass. 2009/23416;

2011/1309).

Il secondo motivo è fondato, in quanto, per costante giurisprudenza, sulla somma dovuta a titolo di equa riparazione vanno riconosciuti gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda proposta davanti alla corte di appello e non da quella del decreto impugnato (Cass. 2003/2382; 2005/18105; 2009/27193).

Resta assorbito il terzo motivo di censura, dovendosi comunque procedere ad una nuova liquidazione delle spese processuali in conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo.

Il decreto impugnato deve essere dunque cassato in ordine alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, disponendosi che sull’indennizzo liquidato al ricorrente devono essere conteggiati gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, compensate per la metà quelle del giudizio di cassazione in considerazione dell’accoglimento parziale del ricorso, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352), con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore dei difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo e accoglie il secondo, assorbito il terzo. Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dispone che gli interessi legali da conteggiarsi sull’indennizzo liquidato in favore del ricorrente decorrano dalla domanda.

Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 668,00 di cui Euro 173,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, compensate per la metà, che si liquidano per l’intero in Euro 330,00 di cui Euro 230,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, con distrazione, per le per le spese del giudizio di merito, in favore dei procuratori del ricorrente, avv.ti Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratisi antistatari, e per le spese del giudizio di cassazione in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA