Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19020 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. un., 16/07/2019, (ud. 18/06/2019, dep. 16/07/2019), n.19020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3017-2018 proposto da:

ENERGIE ALBEINS SOCIETA’ CONSORTILE A R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

BRUNO BUOZZI 87, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO COLARIZI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato VON WALTER

ANTON;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE PESCATORI VALLE ISARCO ONLUS, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EUSTACHIO MANFREDI 5, presso lo studio dell’avvocato MAZZEO LUCA,

che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO – ALTO ADIGE, ASM BRESSANONE S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 187/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 15/9/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/6/2019 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

SALZANO FRANCESCO, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

uditi gli avvocati Massimo Colarizi e Federica Scafarelli per delega

orale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con apposito ricorso iscritto al n. 53 del Ruolo Generale 2017 del Tribunale Superiore delle Acque la Onlus Associazione Pescatori Valle d’Isarco deduceva, sotto vari profili di violazione di legge ed eccesso di potere, l’illegittimità della Delib. Giunta Provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige 20 novembre 2016, n. 1301, con la quale era stato “riformato” in sede di esame del ricorso gerarchico, l’impugnato decreto assessoriale di rigetto n. 7446/2016, in tal modo pervenendosi all’accoglimento delle istanze di derivazione a scopo idroelettrico con prelievo di acqua da Rio (OMISSIS), presentate da Energie Albeins Konsortial-GmbH, dal Consorzio di miglioramento fondiario “Albeins” e dal Consorzio di miglioramento fondiario “Mellaun-Klerant”.

Le parti resistenti si costituivano in giudizio invocando il rigetto del ricorso e la società consortile Energie Albeins chiedeva anche, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo per difetto di legittimazione ad agire dell’Associazione ricorrente.

Con sentenza n. 187/2017 (depositata il 15 settembre 2017), il TSAP, previo rigetto della suddetta eccezione preliminare, accoglieva il proposto ricorso e, per l’effetto, annullava l’impugnato provvedimento, condannando le parti resistenti, in solido, alla rifusione delle spese giudiziali.

A fondamento dell’adottata sentenza, il TSAP rilevava che la Giunta provinciale, con l’impugnato provvedimento, si era consapevolmente discostata dal parere negativo dato sulle richieste concessioni idroelettriche dalla conferenza dei servizi in materia ambientale del 5 ottobre 2016 e – pur non ritenendo tale parere vincolante evidenziava che la deliberazione della menzionata Giunta era palesemente viziata da difetto di motivazione, non potendo essere considerata un provvedimento insindacabile siccome espressione di un potere di discrezionalità tecnica. In particolare, con la sentenza in questione, il TSAP ha posto in risalto come la determinazione di Giunta aveva, in effetti, ritenuto esistente una circostanza che, invece, doveva ritenersi univocamente esclusa dalla predetta conferenza che l’aveva preceduta, non essendo rimasto accertato che l’attuale popolamento ittico del Rio (OMISSIS) fosse “fortemente dovuto all’intervento umano”.

Avverso la pronuncia del TSAP ha proposto ricorso per cassazione, riferito ad un solo motivo, la Energie Albeins Società consortile s.r.l., resistito con controricorso dall’Associazione Pescatori Valle Isarco ONLUS, mentre le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il formulato motivo la ricorrente ha denunciato – ponendo riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione di legge per mancata osservanza dell’obbligo di motivazione previsto dalla L. n. 241 del 1990, art. 3.

A sostegno della dedotta censura la società ricorrente ha contestato l’assunto – ricavabile dall’impugnata sentenza – circa la mancata condivisione del parere della conferenza dei servizi, dal momento che quest’ultima si era, in effetti, limitata a constatare la buona qualità delle acque del Rio (OMISSIS), non pronunciandosi sull’origine delle popolazioni ittiche riscontrate, senza trascurare, peraltro, che la disciplina comunitaria sancisce la preminenza di nuove attività sostenibili di sviluppo umano sulla tutela dello stato ecologico e che, oltretutto, il suddetto corso d’acqua era stato qualificato come poco sensibile ai sensi della L.P. n. 2 del 2015, art. 34 il che automaticamente lo rendeva compatibile con una nuova derivazione idroelettrica.

2. Ritiene il collegio che il proposto motivo sia inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

Innanzitutto esso sottende la configurabilità di una possibile violazione dell’obbligo motivazionale di cui alla L. n. 241 del 1990, art. 3 il quale, però, non è previsto con riferimento ad un provvedimento giurisdizionale ma solo con riguardo – ai sensi della richiamata legge – ai provvedimenti amministrativi.

Sotto altro profilo, la censura si profila ulteriormente inammissibile perchè con essa, in effetti, la ricorrente ha, surrettiziamente, inteso denunciare – non una violazione di legge in senso proprio ma – un preteso vizio di insufficiente motivazione dell’impugnata sentenza e non di omessa motivazione, così intendendo contestare accertamenti fattuali non rivalutabili da parte di queste Sezioni unite.

Invero, con essa, la Energie Albeins Società consortile s r.l. ha voluto – per un verso – porre nuovamente in discussione l’accertamento sulla pregressa valutazione di impatto ambientale operata dalla conferenza dei servizi come posta a fondamento della sentenza qui impugnata con riferimento alla ravvisata sussistenza dei presupposti per la non autorizzabilità degli impianti di derivazione idroelettrica, e – per altro verso – contestare l’interpretazione della disciplina comunitaria in materia fatta dal TSAP in ordine alla non riscontrata presenza di un prioritario e rilevante interesse pubblico rispetto al progetto presentato dalla società ricorrente, essendosi, invece, ritenuto prevalente la tutela del divieto di deterioramento (del quale costituiscono indici la scarsità, la composizione e la struttura di età della fauna ittica) di cui alla Direttiva 2000/60/CE introdotta in materia di salvaguardia delle acque superficiali.

Orbene, sulla base di tale ricostruzione del contenuto della denunciata doglianza, non può che conseguire l’inammissibilità dell’unico motivo di ricorso, ribadendosi che – pacifica giurisprudenza di queste Sezioni unite (v., ad es., le sentenze n. 8520/2007 e n. 28220/2018) avverso le decisioni pronunciate, in unico grado o in grado d’appello, dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 111 Cost., per violazione di legge (come evidenziato insussistente nel caso di specie con riferimento alla L. n. 241 del 1990, art. 3) e soltanto per vizi della motivazione (sotto i profili dell’inesistenza, della contraddittorietà o della mera apparenza) risultante dal testo dei provvedimenti impugnati, mentre non rientra nei compiti della Corte di cassazione la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine agli accertamenti fattuali compiuti e alla valutazione di merito attinente alla ponderazione dei contrapposti concreti interessi coinvolti nella vicenda sostanziale.

3. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il proposto ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente, liquidate nei sensi di cui in dispositivo.

Ricorrono, infine, le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario al 15%, iva e capi nella misura e sulle voci come per legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite, il 18 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA