Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1902 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2021, (ud. 18/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso.

– ricorrente –

contro

D.V.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza n. 117/5/12 della Commissione

tributaria regionale della Emilia-Romagna, depositata il 18 dicembre

2012.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 novembre 2020 dal relatore Cons. Roberta Crucitti.

 

Fatto

RILEVATO

che:

D.V. impugnò la cartella, scaturita da controllo formale D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 ter, della dichiarazione relativa all’anno di imposta 2005, con la quale l’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione i contributi obbligatori di bonifica, disconoscendone la deducibilità.

La Commissione tributaria provinciale respinse il ricorso ma la decisione, appellata dal contribuente, è stata integralmente riformata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (d’ora in poi, per brevità, C.T.R.) la quale, con la sentenza indicata in epigrafe, ha annullato la cartella.

Secondo il Giudice di appello la tesi dell’Amministrazione fondata sulla circostanza che, con D.M. 7 febbraio 1984, erano stati aggiornati gli estimi catastali con l’approvazione delle relative tariffe e secondo la quale i contributi obbligatori dovuti ai Consorzi di bonifica erano già stati conteggiati, ai fini della loro deduzione, nella determinazione del reddito dominicale – non poteva essere condivisa, in quanto l’ammontare del contributo in parola era variabile anno per anno onde era fondato il dubbio, considerato anche il notevole lasso temporale trascorso (dal 1984 al 2005), che il contributo consortile non fosse ricompreso tra quelli fissi determinati e conteggiati in sede di revisione delle tariffe di estimo.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, su due motivi, cui non resiste, non avendo svolto attività difensiva, il contribuente.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis-1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1 Con il primo motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione del TUIR (Testo Unico Imposte sui redditi vigente nel 2005), art. 10 comma 1, e art. 28, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – l’Agenzia delle entrate deduce l’errore in diritto in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel ritenere vetuste le tariffe d’estimo del 1984, tenendo conto che il contributo per i consorziati non è fisso ma variabile anno per anno, del notevole lasso temporale intercorso e dalla svalutazione monetaria galoppante. Secondo la prospettazione difensiva tali argomentazioni, peraltro apodittiche, contrastavano con il disposto dell’art. 28 TUIR, il quale prevede che l’eventuale superamento degli estimi può conseguire solo alla verifica di circostanze specificamente indicate dal legislatore.

2 Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 50, laddove la C.T.R. aveva ritenuto che tra la data della determinazioni degli oneri da detrarsi dal reddito dominicale (1984) ed il 2005 intercorrono 21 anni e che non è previsto un sistema di adeguamento degli oneri, almeno quinquennale giacchè la norma invocata consentiva espressamente la rivalutazione delle tariffe di estimo con la conseguenza che le tariffe del 1984 della Provincia di Reggio Emilia, rivalutate, non potevano ritenersi vetuste e, quindi, non contenenti i dedotti contributi obbligatori.

3. I motivi, attinenti la medesima questione, possono trattarsi congiuntamente e sono fondati. Questa Corte (v. Cass. nn. 19953 e 19954 del 27/07/2018), in fattispecie analoghe, ha già statuito che: “In tema di Irpef, i contributi corrisposti ai consorzi di miglioramento fondiario sono deducibili, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, lett. a), (nel testo, applicabile “ratione temporis”, anteriore a quello introdotto, con la medesima numerazione, dal D.Lgs. n. 344 del 2003), solo ove non lo siano anche dai redditi fondiari che concorrono a formare il reddito complessivo, in virtù del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 25, e del R.D. n. 1539 del 1933, art. 97″.

3.2 Si è, condivisibilmente, affermato che la deducibilità, dal reddito complessivo, dei contributi corrisposti ai consorzi di miglioramento fondiario, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 10, lett. a), (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore a quello introdotto, con la stessa numerazione, dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344), presuppone che gli stessi non siano già deducibili dai redditi fondiari che concorrono a formare il reddito complessivo, condizione, questa, da accertarsi in base alle disposizioni di cui al citato D.P.R., n. 917, art. 25, – secondo cui “il reddito dominicale è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno” -, ed al R.D. n. 1539 del 1933, artt. 95-98.

3.3 Secondo la C.T.R., sulla base delle argomentazioni sopra riferite, in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso dalla rideterminazione delle tariffe di estimo rispetto all’epoca dell’accertamento, della variabilità annuale della misura dei contributi e della galoppante svalutazione monetaria negli anni trascorsi, non vi sarebbero elementi idonei a discostarsi dalla giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. n. 851 del 2006).

3.4 Il richiamo, da parte della C.T.R., alla suddetta giurisprudenza di legittimità non è, però, conferente. Nel caso in esame, va considerato che la Provincia di Reggio Emilia, ove è situato il terreno del contribuente, aveva attuato la revisione delle tariffe d’estimo dei terreni intervenuta con D.M. 7 febbraio 1984, e il reddito dominicale, che nel caso di specie concorre a formare il reddito complessivo, era stato determinato, nell’anno 2005, secondo i criteri di cui al detto decreto, art. 25, cioè mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di terreno.

Con la pronuncia dianzi richiamata la Corte giudicò deducibili i contributi in questione “poichè la revisione degli estimi catastali e, quindi, le detrazioni, operate d’ufficio nella determinazione della tariffa, a titolo di contributi consortili di bonifica…(erano)… state effettuate con riferimento al triennio 1937/1939 (e non più sottoposte a revisione), con l’evidente non ragguagliabilità, per il tempo trascorso, delle detrazioni operate alle spese ed ai costi attuali” (cfr. Cass. n. 1133/1996, conforme n. 1772/1996).

3.5. Ne consegue che, nel caso di specie, invece, i contributi versati ai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario non erano deducibili dal reddito imponibile complessivo ai fini IRPEF a mente del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 10, comma 1, lett, a) e art. 25, in quanto gli stessi erano già stati computati in sede di determinazione delle tariffe di reddito dominicale, con conseguente duplice deduzione di oneri per lo stesso titolo, una prima volta dal reddito dominicale in sede di tariffe di estimo ed una seconda volta dal reddito complessivo.

3.6. Non è, quindi, predicabile, sia nel caso del reddito dominicale che del reddito agrario, in base all’interpretazione letterale delle suddette norme, un’automatica caducazione delle tariffe d’estimo già fatte oggetto di revisione.

4 Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. La sentenza va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto del ricorso introduttivo.

5. Attesa la novità della questione all’epoca di instaurazione del giudizio vanno, integralmente, compensate tra le parti le spese dei gradi di merito mentre, le spese di questo giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, vanno poste a carico dell’intimato soccombente.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo, nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito.

Condanna D.V. alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 510,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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