Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1902 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 28/01/2010), n.1902

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23912/2004 proposto da:

D.G.A. (c.f. (OMISSIS)), D.G.L.

(c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

NICASTRO 3, presso l’avvocato VOCCIA CARLO, rappresentati e difesi

dall’avvocato CRISCI Lucio, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI BENEVENTO (P.I. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA NERAZZINI 5,

presso l’avvocato PAZIENZA MICHELE, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIULIANO Luigi, PAGANO MASSIMO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

CONSORZIO ASI (AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI

BENEVENTO);

– intimato –

sul ricorso 46/2005 proposto da:

CONSORZIO ASI BENEVENTO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 81, presso

l’avvocato PARENTE GIANCARLO, rappresentato e difeso dall’avvocato

FERRARA SILVIO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.G.A., D.G.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1749/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 26/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/11/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato CRISCI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto di quello incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e di quello incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 26 maggio 2004, la Corte d’appello di Napoli respinse la domanda proposta dai signori A. e D.G.L. di determinazione delle indennità di occupazione ed espropriazione, a favore del Consorzio ASI di Benevento, di un’area di loro proprietà.

La corte dichiarò in via pregiudiziale la contumacia del Comune di Benevento, irregolarmente costituito a mezzo del dirigente del servizio legale del Comune della L. n. 142 del 1990, ex art. 36. Nel merito, accertò la natura edificatoria dell’area espropriata;

stabilì che, in forza della legge applicabile alla fattispecie, l’espropriazione era stata disposta a favore del consorzio, ente di diritto pubblico; giudicò inattendibile la relazione del consulente tecnico d’ufficio, e determinò il valore venale dell’area con il metodo sintetico comparativo riferito a un atto pubblico depositato in giudizio dal consorzio; calcolò quindi l’indennità di espropriazione sulla base della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, e quella di occupazione con riferimento agli interessi legali sull’indennità di espropriazione, giungendo alla conclusione che esse erano inferiori a quelle già offerte agli attori e da loro rifiutate. La corte respinse anche la domanda di indennità dell’espropriazione parziale, basandosi sulle affermazioni del ctu circa la rimanente proprietà, giudicata dalla corte di estensione sufficiente alla prosecuzione dell’attività dell’azienda agricola, e circa l’intervenuta espropriazione da parte del consorzio anche della residua proprietà.

Per la cassazione della sentenza, notificata il 15 settembre 2004, ricorrono i signori D.G., con atto notificato in data 11 novembre 2004, per cinque motivi.

Resiste il Consorzio con controricorso e ricorso incidentale per due motivi, notificato il 10 dicembre 2004.

Il Comune di Benevento ha depositato controricorso notificato il 15 dicembre 2004, nel quale chiede che sia riconosciuta la sua legitimatio ad processum in persona del sindaco, con efficacia retroattiva e di ratifica con riferimento agli atti già compiuti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, siccome proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Il Comune di Benevento, controricorrente in forza di procura rilasciata dal sindaco pro tempore, deve ritenersi validamente costituito nel giudizio, conformemente a quanto egli chiede nel controricorso. Per ciò che, in particolare, concerne la sua regolare costituzione nei gradi di merito, nei quali la procura alla lite era stata rilasciata dal dirigente generale, è sufficiente ricordare che, a norma del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 16 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), applicabile anche ai dirigenti di uffici dirigenziali generali nei comuni D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ex art. 88 (T.U. leggi sull’ordinamento degli enti locali) i predetti dirigenti hanno il potere di promuovere e resistere alle liti nei limiti ivi indicati, e che nella fattispecie non è mai stato allegato che quei limiti siano stati superati.

Il secondo motivo del ricorso incidentale deve essere esaminato con precedenza, avendo carattere preliminare rispetto alle altre questioni di diritto sostanziale sottoposte all’esame del collegio.

Con esso, il Consorzio denuncia la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 16 e vizi di motivazione. Pur non avendo gli attori provato di aver presentato la denuncia ai fini ICI, la corte napoletana, che ha fatto proprio tale assunto, ha omesso di accertare la sussistenza dell’obbligo e di liquidare, in relazione al suo riconoscimento, l’indennizzo secondo i criteri applicabili per i suoli agricoli, o quello applicato nel provvedimento di esproprio sempre che corrispondente al valore denunciato ai fini ICI. Il motivo è infondato. Premesso che l’istanza di rideterminazione dell’indennità a seguito di opposizione alla stima può accogliersi anche nel caso di omessa dichiarazione ICI, non sussistendo alcuna preclusione normativa che, se esistesse, si porrebbe in contrasto con la garanzia di non irrisorietà dell’indennizzo espropriativo di cui all’art. 42 Cost. (v., tra le più recenti, Cass. 12 ottobre 2007 n. 21433), secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte il D.L. n. 504 del 1992, art. 16, il quale prevede la riduzione dell’indennità di espropriazione nel caso in cui il proprietario avesse dichiarato, ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, un valore del fondo da espropriare inferiore all’indennità, è applicabile ai soli casi in esso tassativamente previsti, e dunque non è invocabile nell’ipotesi di omessa presentazione della denuncia o della dichiarazione ai fini dell’Ici (Cass. 31 maggio 2007 n. 12771); più in generale, in tema di espropriazione il diritto all’indennità di esproprio non va penalizzato in caso di omessa o infedele dichiarazione I.C.I., e l’evasore totale è unicamente destinato a subire le sanzioni per l’omessa dichiarazione e l’imposizione per l’I.C.I. che aveva tentato di evadere, potendo l’erogazione dell’indennità di espropriazione intervenire solo dopo la verifica che essa non superi il tetto massimo ragguagliato al valore accertato per l’I.C.I. stessa, e a seguito della regolarizzazione della posizione tributaria con concreto avvio del recupero dell’imposta e delle sanzioni; mentre l’evasore parziale resta soggetto alle stesse conseguenze per il minor valore dichiarato e, salva rettifica da parte dello stesso proprietario, il Comune può procedere ad accertamento del maggior valore del fondo agli effetti tributari per poi commisurare, in via definitiva, l’indennità espropriativa che, quindi, non va liquidata con riferimento alla dichiarazione infedele (Cass. 3 gennaio 2008 n. 19).

Venendo ora all’esame del ricorso principale si premette che l’eccezione di inammissibilità per il difetto del requisito di autosufficienza, nei termini generali in cui è formulata, non ha fondamento. Come si vedrà nell’esame dei singoli motivi, il ricorso contiene tutti gli elementi necessari per portare all’esame del collegio i vizi dell’impugnata sentenza che, secondo l’assunto, dovrebbero comportarne la cassazione, salvo quanto si dirà specificamente riguardo al terzo motivo.

Valore preliminare ha il quinto motivo del ricorso principale, con il quale si denuncia la falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis. Si deduce che la norma non potrebbe trovare applicazione, perchè l’espropriazione non è stata fatta a favore di una pubblica amministrazione ma di un privato, quale il consorzio.

Il motivo è infondato. A norma del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, art. 50, comma 4, i consorzi per le aree di sviluppo industriale in questione sono enti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza e tutela delle regioni che le esercitano ai sensi della legislazione vigente. Il consorzio ASI di Benevento, beneficiario dell’espropriazione, è dunque un ente pubblico.

Il primo motivo del ricorso principale denuncia l’omessa motivazione sul punto decisivo della controversia, costituito dalla determinazione dell’indennità di espropriazione con l’applicazione della falcidia del 40% disposta dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, nel caso di rifiuto dell’indennità stimata in via provvisoria, senza tener conto che quest’ultima, pari a L. 8.760 al mq. era inferiore al prezzo unitario di L. 16.000 al mq., desumibile dall’atto di comparazione utilizzato (una cessione bonaria del 2001).

Il secondo motivo verte su altri difetti di motivazione in relazione al rifiuto della corte territoriale di tener conto della relazione del ctu, a causa della mancata produzione e della stessa indicazione degli atti asseritamente esaminati e presi a termine di comparazione per la stima del valore venale dell’area espropriata.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 1 parte prima Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali, in relazione all’inadeguata indennità di espropriazione determinata dal giudice di merito.

I tre mezzi mettono in discussione la determinazione dell’indennità di espropriazione dell’area espropriata, che il giudice di merito ha fatto applicando la norma contenuta nel D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359. La citata disposizione è stata successivamente dichiarata incostituzionale con sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, e sostituita con una nuova disciplina, introdotta dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 89, lett. a, che ha novellato il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 37, comma 1. In forza di essa, l’indennità di espropriazione di un’area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Il successivo comma 90 della medesima L. n. 244 del 2007, art. 2 cit., dispone che il nuovo criterio si applica a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell’indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile. In conseguenza di ciò, la statuizione impugnata – e per ciò stesso non divenuta irrevocabile – deve essere cassata, non potendo più trovare applicazione nel giudizio la norma dichiarata incostituzionale, che disponeva la determinazione del valore dell’area fabbricabile sulla base della semisomma del valore venale e della rendita catastale capitalizzata, con la decurtazione del 40%.

Il terzo motivo denuncia la disapplicazione della L. n. 2359, art. 40. I ricorrenti lamentano che l’indennità per espropriazione parziale, risultante dalla stessa relazione di ctu, sia stata loro negata con motivazione insufficiente, e che non sia stato riconosciuto il pregiudizio derivante alla proprietà residua dall’esecuzione dell’opera.

Il motivo è inammissibile, non essendo stata censurata l’affermazione che anche la proprietà residua è stata espropriata.

Del pari inammissibile è il primo motivo del ricorso incidentale, che denuncia l’omessa pronuncia del giudice di merito in relazione ad una domanda riconvenzionale, che sarebbe stata proposta nella comparsa di costituzione e di risposta, di restituzione di quanto pagato. Dall’impugnata sentenza non risulta la proposizione della domanda riconvenzionale del consorzio, il quale ne riferisce genericamente, senza riportarla testualmente per esteso, tra virgolette e con l’indicazione puntuale dell’atto nel quale il testo riferito è riscontrabile. Il generico riferimento alla comparsa di costituzione e risposta davanti alla corte d’appello, nelle conclusioni della quale peraltro la supposta riconvenzionale non figura, è a questo riguardo inidoneo a soddisfare il criterio dell’autosufficienza del ricorso.

In conclusione la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, e la causa deve essere rinviata alla medesima corte territoriale, in altra composizione, per un nuovo giudizio, anche ai fini delle spese del presente giudizio – determinazione della stima dell’area espropriata sarà fatta in applicazione del nuovo criterio normativo sopra indicato.

PQM

La corte riunisce i ricorsi; rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale; dichiara inammissibile il primo motivo dello stesso ricorso e il terzo motivo del ricorso principale; rigetta il quinto motivo e, pronunciando sul primo, secondo e quarto motivo cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in altra composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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