Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19019 del 14/09/2020
Cassazione civile sez. I, 14/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 14/09/2020), n.19019
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4243/2016 proposto da:
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.R.;
– intimata –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 08/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/07/2020 dal Cons. ACIERNO MARIA.
Fatto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda proposta da C.R., con ricorso depositato il 19712/2014 ed avente ad oggetto il ristoro pecuniario derivante dall’ingiusta detenzione subita in violazione dell’art. 3 CEDU. L’attrice ha dedotto di essere stata detenuta dal (OMISSIS) a S. Maria Capua Vetere; dal (OMISSIS) a Bari, al secondo piano dell’istituto ed infine dal (OMISSIS) al primo piano.
Il tribunale ha accolto la domanda ritenendone i presupposti e rilevando che il diritto non poteva ritenersi prescritto dovendosi applicare il termine decennale.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l’Avvocatura generale dello Stato ritenendo la natura risarcitoria del diritto azionato con conseguente applicazione del termine quinquennale.
Il ricorso deve essere rigettato alla luce della sentenza delle S.U. n. 11018 del 2018, così massimato: “Il diritto ad una somma di denaro pari a otto Euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 della CEDU, previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, come introdotto dal D.L. n. 92 del 2014, art. 1, conv. con modif. dalla L. n. 117 del 2014, si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti “ex lege” sull’amministrazione penitenziaria. Il termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni, salvo che per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. cit., rispetto ai quali, se non sono incorsi nelle decadenze previste dal D.L. n. 92 del 2014, art. 2, il termine comincia a decorrere solo da tale data”.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate dal momento che l’intervento nomofilattico delle S.U. è successivo alla proposizione del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020