Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19019 del 02/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/09/2010, (ud. 15/07/2010, dep. 02/09/2010), n.19019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. BALDACCHINO

ANTONIO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 174 8/2 008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO

del 30.10.08, depositata il 05/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MASSIMO

FEDELI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, depositata in data 5 dicembre 2008, della Corte di appello di Palermo, confermativa della decisione del Tribunale di Agrigento, il quale aveva rigettato la domanda avanzata per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della ipoacusia da cui il ricorrente era affetto.

La Corte territoriale, nel disattendere l’impugnazione del lavoratore, ha escluso che la malattia dedotta era riconducibile all’attivita’ lavorativa di cantoniere dallo stesso espletata:

secondo il parere del consulente tecnico di ufficio, espressamente richiamato dalla Corte di merito, il profilo audiometrico non risultava conforme all’audiogramma caratteristico dell’ipoacusia da rumore e il livello sonoro equivalente medio dell’ambiente di lavoro era stato stimato inferiore agli 85 dBA, e del resto l’appellante nel ricorso introduttivo del giudizio aveva ricollegato la patologia denunciata al clima particolarmente umido e freddo nonche’ mutevole, piuttosto che alla rumorosita’ dell’ambiente.

L’azienda ha resistito con controricorso.

Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1092 del 1972, art. 64. Si critica la sentenza impugnata per aver negato qualsiasi nesso causale della malattia denunciata dal ricorrente con l’attivita’ lavorativa e si sostiene invece che questa si pone come concausa della patologia lamentata.

Il ricorso e’ infondato.

Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. si e’ osservato che le censure mosse dal ricorrente si risolvono nell’inammissibile prospettazione di una incidenza dell’attivita’ lavorativa in ordine alla patologia lamentata rispetto alla valutazione effettuata in proposito dal giudice del merito, che invece l’ha negata. Tanto contro il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, secondo cui nei giudizi in materia di accertamento di invalidita’, qualora il giudice del merito si sia basato sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, affinche’ sia denunciabile in cassazione il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza e’ necessario che eventuali errori e lacune della consulenza, che si riverberano sulla sentenza, si sostanzino in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche o scientificamente errate, non gia’ in semplici difformita’, come appunto si verifica nella specie, della diversa incidenza di un fattore, qui quello lavorativo, sulla malattia.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, alla quale il ricorrente non ha replicato.

Si deve percio’ concludere per il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente B.A. al pagamento, in favore dell’ente resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi e in Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2010

 

 

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