Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19018 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/07/2017, (ud. 29/05/2017, dep.31/07/2017),  n. 19018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4313/2011 proposto da:

Ditta Construction & Repairing Service, di cui è titolare

V.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via S. Telesforo n.

10, presso l’avvocato Lodato Federico, rappresentata e difesa

dall’avvocato Millemaci Teobaldo, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Rodriguez Cantieri Navali S.p.a., Vitiello Michele;

– intimati –

avverso la sentenza n. 720/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 17/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/05/2017 dal cons. FALABELLA MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto notificato il 29 ottobre 2004 la ditta Construction & Repairing Service impugnava davanti alla Corte di appello di Messina il lodo arbitrale emesso il 29 luglio 2003 a definizione della controversia insorta tra essa attrice e Rodriguez Cantieri Navali s.p.a.. La vicenda controversa, definita attraverso la pronuncia arbitrale, concerneva un contratto di appalto con il quale la nominata ditta si era obbligata ad eseguire vari lavori di manutenzione a bordo di un traghetto appartenente alla società Rodriguez.

Nella resistenza della società convenuta, il giudice distrettuale pronunciava, in data 17 dicembre 2009, sentenza con cui dichiarava inammissibile l’impugnazione: rilevava, in proposito, che quest’ultima era stata proposta oltre un anno dalla notifica del lodo arbitrale, in data 15 ottobre 2003, da parte della stessa ditta Construction & Repairing Service. La deduzione di quest’ultima, basata sul rilievo per cui la notificazione del lodo era stata posta in atto dal proprio legale, che era però privo del potere rappresentativo, veniva disattesa: il giudice dell’impugnazione evidenziava, infatti, che il deposito del lodo e làsua notifica costituivano attività stragiudiziali, come tali non necessitanti la procura ad litem, e che, nella fattispecie, pur dovendosi escludere che il difensore officiato per il giudizio arbitrale non avesse più alcun potere procuratorio a seguito della pronuncia del lodo, l’attività notificatoria doveva ritenersi da lui svolta in nome e per conto della ditta Construction & Repairing Service. La Corte di merito, da ultimo, rilevava, ad abundantiam, che in ogni caso l’impugnazione investiva un accertamento di fatto operato dagli arbitri in relazione alla validità di una transazione, laddove, di contro, il lodo poteva essere impugnato per vizi di mera legittimità, ovvero per la totale carenza della motivazione o l’insanabile contraddittorietà tra questa e il dispositivo, o tra le diverse parti della medesima.

2. – Contro tale sentenza ricorre per cassazione la ditta Construction & Repairing Service, la quale fa valere quattro motivi di impugnazione. Rodriguez Cantieri Navali s.p.a., intimata, non ha svolto attività processuale nella presente fase del giudizio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 806,808 e 810 c.p.c. in relazione agli artt. 99,102,112 e 156 c.p.c.. Il motivo pare fondarsi sul rilievo per cui Michele Vitiello assunse processualmente, con l’atto di impugnazione del lodo, la qualità di rappresentante della società nel giudizio arbitrale. Si fa cenno a una non meglio chiarita violazione del principio del contraddittorio, richiamandosi, pure, la norma di cui all’art. 99 c.p.c., secondo cui il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda. Si fa pure menzione di un disconoscimento della firma, da parte dello stesso V., che sembrerebbe riferito a un contratto di transazione.

1.1. – Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 141,170,285,330 e 828 c.p.c. “in applicazione dell’art. 326 c.p.c.”. Viene lamentata la mancata applicazione, da parte della Corte di appello, del principio per cui l’eventuale effettuazione della notificazione dell’impugnazione per nullità del lodo presso il difensore che l’abbia difesa nel procedimento arbitrale, anzichè alla parte personalmente, non implica inesistenza, ma nullità della notificazione medesima, con conseguente sanabilità di quest’ultima per effetto della costituzione del convenuto.

1.2. – Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 806 c.p.c. e ss.. La censura – che è svolta, al pari delle precedenti, in modo alquanto confuso – è riferita all’affermazione della Corte di merito secondo cui i vizi che potevano essere dedotti avanti al giudice dell’impugnazione del lodo erano indicati in modo tassativo dall’art. 829 c.p.c..

1.3. – Col quarto mezzo, infine, parte ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 806 c.c. e ss. e art. 829 c.p.c., in relazione all’art. 1362 c.c. e ss., nonchè della violazione dell’art. 2727 c.c.. Il motivo ha uno svolgimento disorganico e muove dalla premessa per cui la clausola compromissoria del contratto di appalto prevedeva che il collegio arbitrale dovesse decidere in via rituale secondo diritto.

2. – Il ricorso è inammissibile per più ragioni, tra loro concorrenti.

2.1. – Anzitutto l’atto contiene una esposizione del tutto incompleta dei fatti di causa.

Per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., n. 3), il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione chiara ed esauriente, sia pure non analitica o particolareggiata, dei fatti di causa, dalla,quale devono risultare le reciproche pretese delle parti, con i, presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano, le eccezioni, le difese e le deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, lo svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, le argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si fonda la sentenza impugnata e sulle quali si richiede alla Corte di cassazione, nei limiti del giudizio di legittimità, una valutazione giuridica diversa da quella asseritamene erronea, compiuta dal giudice di merito; il principio di autosufficienza del ricorso impone che esso contenga tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità in grado di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass. 3 febbraio 2015, n. 1926; Cass. 4 aprile 2006, n. 7825).

Nella fattispecie, la rappresentazione della vicenda controversa è del tutto lacunosa: basti rilevare che la parte ricorrente non precisa l’esito del giudizio arbitrale, non chiarisce il contenuto di un accordo transattivo che sarebbe intercorso (e di cui pure fa cenno) e nulla dice con riferimento al giudizio avanti alla Corte di appello, salvo dare atto che la sentenza oggetto del ricorso per cassazione ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta.

2.2. – Il ricorso è pure carente nell’articolazione dei motivi.

Il primo motivo è obiettivamente incomprensibile. Va qui rammentato che i motivi posti a fondamento dell’invocata cassazione della decisione impugnata debbono avere i caratteri della specificità, della completezza, e della riferibilità alla decisione stessa. Ciò comporta, fra l’altro, l’esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero delle lamentate carenze di motivazione (Cass. 25 settembre 2009, n. 20652; Cass. 6 giugno 2006, n. 13259). Il mezzo, inoltre, è carente di autosufficienza, facendo riferimento ad un atto di transazione di cui non riproduce il contenuto e di cui non precisa la localizzazione all’interno dei fascicoli di causa.

Il secondo motivo non coglie, all’evidenza, la ratio decidendi dell’impugnata pronuncia, la quale – come sopra accennato – si basa sulla riferibilità della notificazione del lodo a Construction & Repairing Service: tale rilievo ha infatti portato il giudice dell’impugnazione a ritenere che dall’effettuazione dell’incombente fosse decorso, per il notificante, il termine breve di impugnazione di cui all’art. 828 c.p.c., comma 1. La censura non attacca tale percorso argomentativo, ma si sofferma su considerazioni non conferenti circa la sanatoria della notificazione del lodo operata presso il difensore della parte.

Il terzo e il quarto motivo censurano, infine, una motivazione che la stessa Corte di merito indica essere stata formulata ad abundantiam. Ed è noto, al riguardo, che in sede di legittimità non si possano proporre censure avverso argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata e svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta, poichè esse, in quanto prive di effetti giuridici, non determinano alcuna influenza sul dispositivo della decisione (ad es.: Cass. 22 ottobre 2014, n. 22380).

3. – Non deve statuirsi in punto di spese, dal momento che la parte vittoriosa non ha partecipato al giudizio di legittimità.

PQM

 

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 29 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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