Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19018 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19018 Anno 2018
Presidente: BALESTRIERI FEDERICO
Relatore: MARCHESE GABRIELLA

ORDINANZA

sul ricorso 23885-2013 proposto da:
TETTO DESIGN DI OLIARI CLAUDIO & C S.A.S. C.F.
01817130220, in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VARRONE

9,

presso lo studio dell’avvocato SILVIA

MARIA CINQUEMANI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ILARIA DEFLORIAN giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2018
1293

contro

MOSCA PATRIZIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentata e difesa dallAvvocato FABRIZIO

Data pubblicazione: 17/07/2018

MARCHIONNI giusta delega in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 45/2013 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 08/07/2013 R.G.N. 100/2012. — 7
/
,/’

/

/

PROC.nr . 23885/2013

FATTO
RILEVATO CHE:
1.

il Tribunale di Rovereto, con sentenza nr. 48 del 2012, revocava il

decreto ingiuntivo ottenuto da PATRIZIA MOSCA nei confronti della società
TETTO DESIGN sas (già srl) avente ad oggetto la retribuzione del mese di
novembre 2010 e le competenze di fine rapporto, ritenendo provata la

2.

la Corte di Appello di Trento, investita con gravame di PATRIZIA

MOSCA, con sentenza nr. 45 del 2013, in riforma della decisione di primo
grado, ha respinto l’opposizione di TETTO DESIGN sas al decreto ingiuntivo
nr. 30 del 2011; la Corte territoriale, per quanto qui di rilievo, ha ritenuto
che

la

convenzione

sottoscritta

il

20.12.2002,

contenente

controdichiarazione ex art. 1414 cod.civ., avesse ad oggetto unicamente
l’intestazione fiduciaria del 49% delle quote della società, senza che, dal suo
contenuto, potesse desumersi altro; secondo la Corte distrettuale, la
convenzione ed i relativi allegati andavano a definire la posizione che
sarebbe stata assunta dai membri della famiglia della Mosca nella neo
costituita società, stabilendosi, in particolare, in relazione alla stessa,
l’assunzione quale impiegata di terzo livello; né, dalle prove testimoniali,
emergevano circostanze dalle quali inferire l’assenza di una subordinazione
e l’attribuzione, alla Mosca, di un potere gestionale;
3.

per la cassazione della sentenza, TETTO DESIGN S.A.S. di Oliari

Claudio & C. ha proposto ricorso, affidato ai seguenti motivi:
3.1. con un primo motivo, denuncia – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.
proc. civ. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 1414,1362 e 1363
cod.civ; assume che la Corte territoriale non avrebbe valutato ed analizzato
il contenuto della convenzione nella sua interezza, ossia unitamente alle
scritture private alla stessa allegate; in particolare, nel determinare la
comune volontà delle parti, la Corte di Appello si sarebbe limitata al dato
letterale senza valutare il comportamento complessivo delle parti ed
omettendo completamente di indagare l’animus simulandi; nello specifico, i
giudici di merito omettevano di considerare che il coniuge della Mosca non
poteva apparire socio all’interno della società Tetto Design, a seguito di una

2

simulazione del rapporto di lavoro e la qualità di socia di fatto della stessa;

PROC.nr . 23885/2013

procedura fallimentare che lo aveva coinvolto

e tanto giustificava la

simulazione del rapporto di lavoro subordinato anche in relazione all’odierna
controricorrente;
3.2 con un secondo motivo, denuncia – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.
proc. civ. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ. per
aver la Corte di appello fondato la decisione unicamente su una

4.

ha resistito, con controricorso, Patrizia Mosca;

5.

parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis 1. cod. proc.

civ. e nota spese;
DIRITTO
CONSIDERATO CHE:
1.

il primo motivo è inammissibile, non risultando soddisfati gli oneri di

specificità; parte ricorrente omette la trascrizione integrale dei documenti (
convenzione ed allegati), in relazione ai quali censura l’esito del giudizio
interpretativo operato dai giudici di merito. La censura, in ogni caso, è
infondata; nonostante il formale richiamo alla violazione di norme di legge,
contenuto nella rubrica, la stessa esprime, nella sostanza, un mero dissenso
valutativo delle risultanze di causa ed invoca un diverso apprezzamento di
merito delle stesse; deve, al riguardo, sottolinearsi che l’accertamento della
simulazione (relativa) costituisce indagine di fatto riservata al giudice del
merito al quale spetta stabilire se, in contrasto con la volontà di costituire
un determinato rapporto espressa nell’atto negoziale, esista una concorde
volontà delle parti tendente a porre in essere un diverso negozio vero e
reale, destinato a rimanere occulto (cfr., tra le altre, Cass. nr. 4865 del
2001 e nr. 10089 del 1993); nella specie, la Corte di appello, sulla base di
una motivazione coerente e logica, ha interpretato il contenuto e la portata
degli accordi intercorsi tra le parti, alla stregua dei criteri ermeneutici dettati
dal codice civile, ed escluso, per quanto in questa sede rileva, la
simulazione del contratto di lavoro con Patrizia Mosca;
2.

il secondo motivo è inammissibile; la critica investe il valore di una

testimonianza che si assume inidonea a sostenere il decisum in quanto de
relato;

il rilievo non si confronta

con la sentenza impugnata; nella

3

testimonianza de relato;

PROC.nr . 23885/2013

pronuncia non si rinviene una tale statuizione, in quanto, in relazione alla
deposizione in discussione, si legge ( cfr. pag. 14), che il testimone è
persona «a conoscenza diretta e piena dei fatti»;
3.

complessivamente

il ricorso va rigettato e le spese, liquidate

come da dispositivo, poste a carico della parte soccombente;

PQM

delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 3.500,00 per
compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella
misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma i. quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 27.3.2018

^, j

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento

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