Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19018 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 16/09/2011), n.19018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17707/2010 proposto da:

S.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MUGGIA 21, presso lo studio dell’avvocato RENDINA Simona,

che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.P. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo In caso di diffusione del presente

provvedimento studio dell’avvocato CARLETTI FIORAVANTE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLETTI DANIELA giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 51620/09 V.G. della CORTE D’APPELLO di

ROMA del 18/03/2010, depositato il 21/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che S.P. e P.P. si separarono consensualmente con atto omologato dal Tribunale di Roma in data 4 agosto 2004, convenendo, tra l’altro, che il P. versasse alla moglie, a titolo di mantenimento dei due figli minori L. e F., la somma mensile complessiva di Euro 900,00 fino al raggiungimento della maggiore età degli stessi;

che la S., con ricorso del 26 marzo 2008 – proposto ai sensi dell’art. 710 cod. proc. civ. e art. 156 cod. civ., comma 6 – chiese, tra l’altro, che il Tribunale di Roma ordinasse al datore di lavoro del P. di versarle direttamente quota parte della retribuzione, ciò sul principale rilievo che lo stesso P. aveva interrotto la corresponsione di detto assegno (medio tempore aggiornato ad Euro 920,00) a far data dal febbraio 2008 in ragione delle concorrenti circostanze che i figli avevano raggiunto la maggiore età ed avevano anche acquisito l’indipendenza economica: L., lavorando a tempo pieno presso una pizzeria, e F., lavorando presso un asilo- nido in (OMISSIS);

che il P., costituitosi nell’udienza del 9 luglio 2008 e richiamando tali concorrenti circostanze, contestò la sussistenza del proprio inadempimento e, in via riconvenzionale, chiese che venisse revocata – a far data dal febbraio 2008 – la condizione della separazione consensuale concernente l’obbligo di mantenimento dei figli;

che il Tribunale adito, con decreto del 26 gennaio 2009, respinse il ricorso della S. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale del P., dispose la revoca del contributo paterno per i figli e di ogni altro onere a far data dal febbraio 2008;

che, a seguito di reclamo della S. – al quale resistette il P. -, la Corte d’Appello di Roma, con decreto del 21 maggio 2010, così tra l’altro provvide: “… in parziale modifica del decreto reclamato, dispone la revoca del contributo paterno per il mantenimento dei figli e di ogni altro onere a l partire da marzo 2008”;

che, al riguardo, la Corte romana ha in particolare affermato: “Nel merito, si ritiene parzialmente fondato il reclamo proposto atteso che, sulla base dei principi richiamati nel decreto reclamato, la non contestata revoca dell’assegno in favore dei figli, per i quali è stata accertata l’autosufficienza economica – circostanza ammessa dalla reclamante – deve farsi decorrere dal marzo 2008, data d’instaurazione del giudizio per effetto del ricorso proposto dalla S., anzichè da febbraio 2008, a tale data retroagendo gli effetti della pronuncia riconvenzionale sollecitata dal P., avendo quest’ultimo contestato la sussistenza, alla data della domanda proposta dalla ricorrente, del diritto della richiedente ad ottenere il versamento dell’assegno, quale contributo al mantenimento dei figli” (pagg. 4-5 del decreto);

che avverso tale decreto S.P. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;

che resiste, con controricorso illustrato da memoria, P.P..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo (con cui deduce: “Violazione dell’art. 155 ter c.c., in correlazione all’art. 710 c.p.c., e art. 99 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 2, punto 3”), la ricorrente critica il decreto impugnato, nella parte in cui fa decorrere la revoca della condizione della separazione consensuale concernente l’obbligo paterno al mantenimento dei figli dal marzo 2008 anzichè dal 9 luglio 2008, sostenendo al riguardo che il procedimento di cui all’art. 710 cod. proc. civ., costituisce l’unico mezzo giurisdizionale anche per la modificazione delle condizioni della separazione consensuale e che gli effetti della relativa decisione non possono retroagire oltre la data della proposizione della domanda di modificazione, con la conseguenza che, avendo nella specie il P. proposto domanda riconvenzionale in tal senso con la memoria difensiva del 9 luglio 2008, detta efficacia retroattiva avrebbe dovuto operare non oltre tale data;

che il ricorso è manifestamente fondato;

che, infatti, secondo costante orientamento di questa Corte, in materia di revisione dell’assegno di mantenimento, il diritto a percepirlo di un coniuge ed il corrispondente obbligo a versarlo dell’altro, nella misura e nei modi stabiliti dalla sentenza di separazione o dal verbale di omologazione, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modificazione di tali provvedimenti, essendo del tutto irrilevante il momento in cui – di fatto – sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dello stesso assegno, con la conseguenza che, in mancanza di specifiche disposizioni ed in base ai principi generali relativi all’autorità, all’intangibilità ed alla stabilità, per quanto temporalmente limitata (rebus sic stantibus), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, gli effetti della decisione giurisdizionale di modificazione possono retroagire non già al momento dell’accadimento innovativo, ma alla data della domanda di modificazione (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28 del 2008, 14886 del 2002, 4558 del 2000, 147 del 1994, nonchè, in materia di revisione dell’assegno di divorzio, la sentenza n. 11913 del 2009);

che dunque, nella specie – come correttamente osservato dalla ricorrente -, i Giudici del reclamo, in forza di tali principi, avrebbero dovuto determinare la decorrenza della modificazione della condizione della separazione consensuale, concernente l’obbligo del P. di versamento dell’assegno di mantenimento per i figli, alla data del 9 luglio 2008, data nella quale l’odierno controricorrente aveva proposto la domanda riconvenzionale di soppressione di detto assegno;

che è, poi, manifestamente infondata la tesi del controricorrente, sviluppata ulteriormente con la memoria di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., comma 2, per la quale gli effetti del provvedimento che ha disposto l’estinzione dell’obbligo del P. di corrispondere il contributo per il mantenimento dei figli dovrebbero retroagire fino al 26 marzo 2008 – data di proposizione della domanda della S. volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 156 cod. civ., comma 6, l’ordine al datore di lavoro del P. di versarle direttamente quota parte della retribuzione, sul principale rilievo che lo stesso P. aveva interrotto la corresponsione di detto assegno (medio tempore aggiornato ad Euro 920,00) a far data dal febbraio 2008 -, in quanto il P., con la memoria di costituzione del 9 luglio 2008, aveva anche contestato il fondamento stesso della domanda cautelare della S. eccependo l’estinzione di detto obbligo fin dal febbraio 2008;

che, infatti, il su riportato e qui ribadito principio di diritto si fonda sul combinato disposto dell’art. 99 cod. proc. civ., art. 711 cod. proc. civ., comma 5, art. 710 cod. proc. civ. e art. 189 disp. att. cod. proc. civ., per cui le condizioni della separazione consensuale possono essere modificate soltanto a seguito di domanda della parte e di provvedimento giurisdizionale che le modifichi o le sostituisca, con effetti che possono retroagire, proprio in base al principio della domanda, non oltre la proposizione della stessa domanda con la quale è stata chiesta la modificazione o la sostituzione di dette condizioni (art. 710, comma 1: “Le parti possono sempre chiedere …”), mentre il controricorrente, in contrasto con detto principio, vorrebbe che l’efficacia della modificazione o della sostituzione di tali condizioni decorresse non già dalla propria domanda riconvenzionale di accertamento dell’estinzione dell’obbligo di mantenimento per i figli, ma dalla domanda della controparte di cui all’art. 156 cod. civ., comma 6, ciò in forza della mera formulazione dell’eccezione di insussistenza dell’inadempimento che legittima la proposizione di tale domanda;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., comma 2;

che, nella specie, la decorrenza della modificazione della condizione della separazione consensuale di S.P. e P. P., omologata dal Tribunale di Roma in data 4 agosto 2004, concernente la revoca dell’obbligo del P. di versamento dell’assegno di mantenimento per i figli L. e F. e di ogni altro onere, deve essere fissata alla data del 9 luglio 2008;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 1.150, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, a modificazione delle condizioni della separazione consensuale di S.P. e P.P., omologata dal Tribunale di Roma in data 4 agosto 2004, dispone la revoca dell’obbligo del P. di versamento dell’assegno di mantenimento per i figli L. e F. e di ogni altro onere a far data dal 9 luglio 2008. Condanna il P. al rimborso, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.150,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 800,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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