Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19018 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. un., 16/07/2019, (ud. 12/02/2019, dep. 16/07/2019), n.19018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez. –

Dott. DI VIRGILIO Rosa – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5157-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BARTOLOMEO

GASTALDI 1, presso lo studio dell’avvocato ILARIA GIOFFRE’,

rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO PAPARO;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE

DEI CONTI PER LA REGIONE LOMBARDIA, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA BAIAMONTI 25;

AREN S.R.L. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BARTOLOMEO

GASTALDI 1, presso lo studio dell’avvocato ELEONORA ZICCHEDDU,

rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI LANZIO;

ASST MELEGNANO E DELLA MARTESANA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEL MASCHERINO 72, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

ZOPPOLATO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MAURA TINA CARTA;

– controricorrenti –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

28848/2017 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA

LOMBARDIA;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/02/2019 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO CARMELO, il quale chiede che la Corte di cassazione a

Sezioni unite, in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione

della Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Regione

Lombardia, con le conseguenze di legge.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Lombardia, con atto di citazione notificato all’architetto S.A. nonchè alla Aren s.r.l. a socio unico, li conveniva in giudizio per sentirli condannare – in solido tra loro, o in subordine per quote uguali – al pagamento, in favore della A.S.S.T. Melegnano e della Martesana (quale successore della Azienda Ospedaliera di Melegnano), della somma di Euro 2.039.203,67 oltre rivalutazione ed accessori, a titolo di risarcimento del danno per responsabilità erariale. Allegava, in sintesi: a) che Aren s.r.l., in base a contratto di servizio concluso con l’Azienda Ospedaliera, aveva svolto dal 1 marzo 2004 le funzioni di “Ufficio Tecnico” della amministrazione ospedaliera, ed in tale contesto di “esternalizzazione” aveva predisposto, ricevendone approvazione dall’Ente, il progetto per la ristrutturazione e l’ampliamento del Presidio Ospedaliero di (OMISSIS), nonchè gli atti di gara e il nuovo schema di contratto di appalto per la esecuzione dei lavori, esecuzione affidata dall’Ente, all’esito di apposita gara, ad altra impresa; b) che, nel contempo, l’incarico di direzione dei lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in cantiere per la fase esecutiva era stato affidato alla medesima Aren s.r.l., che a sua volta aveva incaricato dello svolgimento di tali attività l’arch. S., autore del progetto per la parte architettonica; c) che, successivamente, il contratto di appalto dei lavori era stato risolto dalla Amministrazione Ospedaliera per grave inadempimento della impresa appaltatrice; d) che l’opera era risultata parzialmente non collaudabile, a causa di gravi inadempienze non solo della impresa esecutrice ma anche del progettista e direttore dei lavori, cui erano imputabili carenze e gravi errori non solo nella predisposizione del progetto ma anche nella tenuta dei registri e nelle verifiche delle opere mancanti e di quelle eseguite, alcune delle quali risultavano pagate dalla Azienda ma non reperite.

Si costituivano in giudizio sia l’Aren s.r.l. sia l’arch. S., contestando le prospettazioni attoree; interveniva inoltre in giudizio la A.S.S.T. Melegnano e della Martesana, aderendo alla domanda.

Quindi, con ricorso regolarmente notificato, l’arch. S.A. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. e D.Lgs. n. 174 del 2016, art. 16 per sentire accertare la giurisdizione del Giudice Ordinario nei suoi confronti. Al ricorso hanno resistito con controricorso la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Lombardia, nonchè la A.S.S.T. Melegnano e della Martesana; Aren s.r.l., a sua volta, si è con controricorso rimessa alla decisione di questa Corte.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi la giurisdizione della Corte dei Conti; il ricorrente e la A.S.S.T. Melegnano e della Martesana hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Denunziando la violazione delle norme in materia di riparto della giurisdizione di cui agli artt. 102 e 103 Cost., R.D. n. 1214 del 1934, art. 13,L. n. 20 del 1994, art. 1 e D.Lgs. n. 174 del 2016, art. 1 il Dott. S. sostiene che, come già affermato da queste Sezioni unite in tema di giurisdizione contabile sulla azione di responsabilità nei confronti del Direttore dei lavori nominato dal genera/ contractor (sentenze nn. 10231/2017 e n. 16240/2014), tale giurisdizione non sussiste nella specie perchè non ne sussiste il necessario presupposto costituito dal rapporto di servizio, pur temporaneo, tra la Pubblica Amministrazione ospedaliera ed esso ricorrente. Egli non potrebbe dirsi infatti “agente della P.A.” perchè avrebbe agito in virtù di un rapporto negoziale privatistico, per conto di chi lo ha designato (Aren s.r.l.), esplicando compiti rientranti nelle funzioni attribuite a tale soggetto che li ha a lui trasferiti (rispondendone nei confronti della P.A.) mediante un rapporto professionale privatistico. Sostiene peraltro il ricorrente che la citazione notificatagli dalla Procura Regionale lo avrebbe confuso, per omonimia, con il legale rappresentante di Aren s.r.l.

2. Tale prospettazione non può essere condivisa.

2.1. Nell’atto di citazione notificato all’odierno ricorrente, la Procura Regionale presso la Corte dei Conti ha delineato la responsabilità per il danno erariale in questione tanto della Aren s.r.l. quanto del S. facendo leva, per quest’ultimo, anche sulle funzioni di Direttore dei lavori e di Progettista dal medesimo svolte (cfr. pagg. 30-36 citaz.), alla cui non corretta esecuzione (in gran parte con riguardo ad attività proprie della prima figura, quali le registrazioni dei lavori e le verifiche in sede di S.A.L., oltre alle carenze progettuali) la citazione ricollega causalmente il danno dedotto.

2.2. Chiaro appare il riferimento, in tal modo operato, alla relazione funzionale che si realizza quando il soggetto estraneo alla P.A. realizza in sua vece un compito proprio ad essa collocandosi nell’iter procedimentale dell’ente pubblico come indispensabile compartecipe fattivo dell’attività amministrativa: relazione funzionale che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, integra in sè – a prescindere dalla esistenza di un atto pubblico di investitura del soggetto – quel rapporto di servizio che costituisce il presupposto normativo della attribuzione alla giurisdizione della Corte dei Conti della azione di responsabilità per danno erariale nei confronti del predetto (cfr. ex multis: S.U. n. 11229/2014; n. 24671/2009; n. 28537/2008; n. 22513/2006; n. 400/2000). Ciò che rileva, in somma, in fattispecie quali quella in esame è il pur temporaneo inserimento del soggetto – in ragione dello svolgimento continuativo della attività di direzione e controllo tecnico, contabile ed amministrativo del pubblico appalto (cfr. D.Lgs. n. 554 del 1999, art. 123) – nell’apparato organizzativo della P.A., non già la esistenza di un atto pubblico in base al quale il soggetto stesso sia stato investito di tali funzioni.

2.3. A tale orientamento – ribadito di recente (cfr. S.U.n. 14436/2018), anche in tema di azione di responsabilità nei confronti del Contraente generale (cfr. S.U.n. 486/2019) – il Collegio intende dare continuità nella fattispecie in esame. Che peraltro differisce sostanzialmente da quelle esaminate da queste Sezioni unite nei noti arresti (n. 10231/2017 e n. 16240/2014), cui il ricorrente ha fatto riferimento, in tema di azione di responsabilità nei confronti di Direttore dei lavori nominato dal Contraente generale ai sensi del D.Lgs. n. 190 del 2007, art. 9, comma 2. In tali casi, infatti, il Direttore dei lavori non può ritenersi inserito, neppure temporaneamente, nell’apparato amministrativo della stazione appaltante perchè, a differenza del caso qui in esame, egli non esercita alcun potere autoritativo nei confronti del realizzatore dell’opera, cioè del medesimo contraente generale che lo ha nominato, ed esplica quindi la sua attività sulla base di un rapporto privatistico di prestazione d’opera intellettuale con il contraente generale. Nel caso qui in esame, invece, l’arch. S. ha, sia pure su incarico della società privata (Aren s.r.l.) cui la stazione appaltante aveva affidato sia le funzioni di Ufficio Tecnico sia quelle di Direzione Lavori, esercitato nei confronti della impresa appaltatrice i poteri autoritativi propri della funzione di Direttore dei Lavori, sì da doversi ritenere pienamente integrata quella relazione funzionale tra il medesimo e la stazione appaltante integrante un rapporto di servizio rilevante ai fini del riparto della giurisdizione.

3. Si impone pertanto la declaratoria della giurisdizione della Corte dei Conti, alla quale viene rimessa anche la liquidazione delle spese di questo regolamento in favore della A.S.S.T. Melegnano e della Martesana.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, dinanzi alla quale rimette le parti, anche per la liquidazione delle spese di questo regolamento in favore della A.S.S.T. Melegnano e della Martesana.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 12 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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