Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19018 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. I, 14/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 14/09/2020), n.19018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26118/2015 proposto da:

L.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Perticaro Pasquale, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il

31/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/07/2020 dal cons. ACIERNO MARIA.

 

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il tribunale di Perugia ha rigettato il ricorso proposto da L.M. e volto ad ottenere il risarcimento danni da ingiusta detenzione per violazione dell’art. 3 CEDU, per essere stato detenuto a San Remo ((OMISSIS)); a Pisa ((OMISSIS)) a Perugia ((OMISSIS)) e a Spoleto ((OMISSIS)) ritenendo prescritto nel termine di cinque anni il diritto azionato in virtù della qualificazione giuridica risarcitoria dello stesso. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, accompagnato da memoria, il L.” con un unico motivo, censurando l’applicazione della prescrizione quinquennale.

Il ricorso è manifestamente fondato alla luce della recente pronuncia delle S.U. n. 11018 del 2018 così massimata: “Il diritto ad una somma di denaro pari a otto Euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 della CEDU, previsto dalla L. n. 354 del 1975, art. 35 ter, comma 3, come introdotto dal D.L. n. 92 del 2014, art. 1, conv. con modif. dalla L. n. 117 del 2014, si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti “ex lege” sull’amministrazione penitenziaria. Il termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle su indicate condizioni, salvo che per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del di. cit., rispetto ai quali, se non sono incorsi nelle decadenze previste dal D.L. n. 92 del 2014, art. 2, il termine comincia a decorrere solo da tale data”.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio del provvedimento impugnato al giudice del merito perchè si attenga al principio sopra illustrato.

PQM

Accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Perugia, in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

In caso di diffusione omettere le generalità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

 

 

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