Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19018 del 06/07/2021
Cassazione civile sez. trib., 06/07/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 06/07/2021), n.19018
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FASANO Anna Maria – Presidente –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –
Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12715-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PIAVE MOTORI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIMAVO 32,
presso lo studio dell’avvocato MARCO PAOLETTI, rappresentata e
difesa dagli avvocati ANTONIO LOVISOLO ed ANDREA LOVISOLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 652/2015 della COMM.TRIB.REG.LIGURIA,
depositata il 04/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/05/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO;
Fatto
PREMESSO
che:
1. l’Agenzia delle entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Liguria aveva confermato la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso proposto dalla spa Piave Motori avverso l’avviso di accertamento di maggior Iva e sanzioni, emesso da essa ricorrente in rettifica della dichiarazione Iva presentata dalla società per l’anno 2005;
2. la società depositava controricorso;
3. in data 29 maggio 2019, la contribuente documentava, ai fini della sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2019, di aver presentato istanza di adesione alla definizione agevolata delle lite ai sensi del medesimo art. 6 e di aver effettuato il pagamento della prima rata della somma dovuta;
4. con istanza in data 7 ottobre 2020, la contribuente ha chiesto fissarsi udienza di trattazione al solo scopo di sentir dichiarare estinto il giudizio per non avere l’Agenzia delle entrate entro il termine di cui al citato D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, notificato alcun diniego alla definizione della lite;
5. con atto depositato il 5 maggio 2021, la contribuente ha documentato di avere eseguito il pagamento integrale della somma dovuta per la definizione della lite;
6.considerato quanto precede, visto altresì il ridetto D.L. n. 119 del 2018, comma 13 deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 20 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021