Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19018 del 02/09/2010
Cassazione civile sez. lav., 02/09/2010, (ud. 15/07/2010, dep. 02/09/2010), n.19018
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO
VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato ANTONINI MARIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MURINO GIULIANA, giusta
delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA PREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 407/2008 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI del
15.10.08, depositata il 28/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/07/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE;
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. FEDELI
Massimo.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 13 maggio 2008, la Corte di appello di Cagliari ha rigettato l’impugnazione di A.L. avverso la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di sei mesi dalla verifica eseguita il 13 luglio 2004 e comunicata il 4 novembre 2004, la domanda dalla stessa avanzata, diretta all’accertamento del proprio stato di invalida civile totale con necessita’ di assistenza continua, e al riconoscimento del diritto all’indennita’ di accompagnamento.
La Corte territoriale ha affermato che la suddetta decadenza, prevista dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3 convertito nella L. n. 326 del 2009, ed entrato in vigore il 31 dicembre 2004, ai sensi del D.L. n. 355 del 2003, art. 23, comma 2 e’ applicabile anche alle fattispecie in cui il provvedimento amministrativo sia stato emesso anteriormente alla data del 31 dicembre 2004.
La cassazione della sentenza e’ ora domandata dall’assistibile con ricorso basato su due motivi.
L’INPS e il Ministero intimato hanno resistito con distinti controricorsi.
Ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti e comunicata al Procuratore Generale.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente lamenta vizio di motivazione (primo motivo) e violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 3 convertito nella L. n. 326 del 2009, ed entrato in vigore il 31 dicembre 2004, ai sensi del D.L. n. 355 del 2003, art. 23, comma 2 (secondo motivo) e sostiene che in base al principio di irretroattivita’ della legge, per l’applicabilita’ della norma in questione e’ necessario che l’intera fattispecie si sia completata dopo l’entrata in vigore della norma stessa.
Il ricorso e’ inammissibile.
Nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ. si e’ osservato quanto segue:
“Trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza pubblicata dopo il 2 marzo 2006, si devono applicare le modifiche al processo di cassazione introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e in particolare la disposizione dettata dall’art. 366 bis cod. proc. civ., alla stregua della quale l’illustrazione di ciascun motivo di ricorso, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), deve concludersi, a pena di inammissibilita’, con la formulazione di un quesito di diritto, e nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, sempre a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”.
“Qui, pero’, nessuno dei due motivi adempie alle prescrizioni dettate dalla suindicata norma: per il primo nel quale si denuncia il vizio riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, manca infatti quella indicazione riassuntiva e sintetica, che circoscrivendo puntualmente i limiti delle censure svolte, consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ delle doglianze allorche’ si lamentino vizi di motivazione; e il secondo motivo, nel quale si deducono violazioni di legge, non enuncia alcun quesito di diritto”.
Il Collegio condivide il contenuto della relazione, alla quale le parti non hanno replicato.
Si deve percio’ concludere per l’inammissibilita’ del ricorso.
Le spese del giudizio di cassazione, in applicazione del criterio della soccombenza, vanno poste a carico della ricorrente, non sussistendo prova delle condizioni richieste per l’esenzione dal relativo onere, dall’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo risultante dopo la modifica introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11 convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326 e qui da applicare, essendo stato il giudizio di primo grado instaurato con ricorso depositato il 30 settembre 2005, successivamente cioe’ all’entrata in vigore della suddetta modifica.
P.Q.M.
LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei resistenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi e in Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari.
Cosi’ deciso in Roma, il 15 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2010