Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19017 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/07/2017, (ud. 09/05/2017, dep.31/07/2017),  n. 19017

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9586/2011 proposto da:

T.V., elettivamente domiciliato in Roma, piazzale

Clodio, n. 14, presso gli avvocati Di Celmo Massimo e Mantovani

Bruno, che lo rappresentano e difendono, giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento C.C. s.p.a.;

– controricorrente –

avverso il decreto emesso dal TRIBUNALE DI NAPOLI in data 23/2 1/3

2011 nell’ambito del procedimento L.Fall., ex art. 98, iscritto al

n. 7903/2010 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/05/2017 dal cons. Dolmetta Aldo Angelo;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Salvato

Luigi che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

uditi, per il ricorrente, l’avvocato Di Celmo Massimo, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- T.V. ricorre per cassazione nei confronti del Fallimento C.C. s.p.a., articolando due motivi avverso il decreto emesso in data 23/2 – 1/3 2011 dal Tribunale di Napoli, nell’ambito del procedimento di opposizione all’esclusione dallo stato passivo n. 7903/2010 V.G..

Con tale decreto, il Tribunale napoletano ha rigettato l’opposizione proposta dall’attuale ricorrente per l’esclusione dallo stato passivo del Fallimento C.C. s.p.a. di un credito vantato a titolo di retribuzioni e di TFR verso la società poi fallita. In proposito, il Tribunale ha segnatamente rilevato l’inammissibilità dell’istanza presentata “perchè “ultratardiva”, in quanto proposta ben oltre l’anno dalla data di esecutorietà dello stato passivo”, di cui al vigente L.Fall., art. 101.

Nei confronti del ricorso non ha svolto attività difensive il Fallimento C.C. s.p.a..

T.V. ha anche depositato una “Seconda memoria ex art. 378 c.p.c.”.

2. – Nell’ambito del procedimento innescato dal ricorso n. 9586/2011, per l’appunto presentato da T.V., la Sesta sezione civile di questa Corte ha emesso in data 29/11/2012, data deposito 7 gennaio 2013, l’ordinanza interlocutoria n. 189/2013.

Con tale ordinanza, la Corte – letti gli atti e la Relazione approntata ai sensi della norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1, ha disposto trasmissione degli atti relativi alla pubblica udienza. In relazione alla richiamata Relazione, T.V. ha depositato un’apposita “Memoria ex art. 378 c.p.c.”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- I motivi, cui si affida il ricorso presentato da T.V. denunziano i vizi qui di seguito richiamati.

Il primo motivo, che viene svolto da p. 22 del ricorso, denunzia “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Lo stesso viene condensato dal ricorrente nella seguente formula: “dica la Corte se la previsione della L.Fall., art. 101, comma 4, si applichi o meno anche alla situazione del creditore che deve attendere la pronuncia del Tribunale Lavoro in ordine alla legittimità o meno del comminato licenziamento”.

Il secondo motivo, che si trova sviluppato da p. 24 del ricorso (ove per errore viene indicato come “terzo” motivo), denunzia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Questo motivo viene così sintetizzato: “dica la Corte se la declaratoria di legittimità o meno del licenziamento intimato da un datore di lavoro successivamente dichiarato fallito spetti al Tribunale del lavoro o al Tribunale Fallimentare”.

2. – Il primo motivo di ricorso si basa specificamente sull’assunto per cui “se il ricorrente ha dovuto prima fare interrompere il giudizio di impugnativa di licenziamento pendente innanzi il competente Tribunale del lavoro nei confronti della società in bonis per poi ritualmente riassumerlo nei confronti della Curatela fallimentare, i tempi necessari per l’emissione della sentenza che ha accertato l’illegittimità dell’irrogato licenziamento rappresentano evidentemente un’ipotesi di “causa a lui non imputabile””, secondo il disposto della norma della L.Fall., art. 101, comma 4.

“Se il titolo legittimante la… richiesta” – così viene a specificare il ricorrente – “è venuto ad esistenza dopo il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo, non è ravvisabile alcuna inerzia del creditore”.

3. – Il motivo è inammissibile.

Come ha chiarito la giurisprudenza di questa Corte, “in caso di domanda tardiva di ammissione al passivo ai sensi della L.Fall., art. 101, u.c., la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile, la quale giustifichi il ritardo del creditore, implica un accertamento di fatto, rimesso alla valutazione del giudice di merito, che, se congruamente e logicamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità” (Cass., 10 settembre 2013, n. 20686).

D’altro canto, la motivazione addotta dal Tribunale napoletano risulta congrua e del tutto ragionevole nel sottolineare la possibilità per l’attuale ricorrente di depositare in termini l’istanza di ammissione, prima della conclusione del giudizio avanti al giudice del lavoro: “l’istante avrebbe potuto ottenere” – così si rileva – “un’ammissione con riserva oppure una sospensione del giudizio di ammissione innanzi al tribunale fallimentare in attesa della definizione della causa sul licenziamento”.

4. – Il secondo motivo di ricorso intende propriamente contestare il passo motivo del decreto napoletano che qui appena sopra è stato trascritto.

Ad avviso del ricorso quella formulata dal decreto sarebbe un’alternativa non sostenibile. L’ipotesi della ammissione con riserva sarebbe “in palese violazione della competenza funzionale del Tribunale del Lavoro” Quella della sospensione del giudizio di ammissione non potrebbe comunque essere “condivisibile” perchè lo stesso Tribunale “riconosce” che “il creditore ha in effetti formulato espressa riserva… di presentazione di ulteriore istanza collegata all’esito del giudizio di impugnativa di licenziamento in corso di riassunzione”.

5. – Il motivo è inammissibile e comunque infondato.

Come emerge evidente dalla lettura del passo sopra riportato, il decreto napoletano non ha per nulla affermato una propria competenza “prevalente” su quella del giudice del lavoro.

D’altro canto, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già rilevato che, “nelle ipotesi in cui venga chiesta l’ammissione al passivo di un credito il cui accertamento è devoluto alla giurisdizione della Corte dei conti”, “non viene meno il potere del giudice fallimentare di ammettere il credito con riserva, essendo gli organi fallimentari tenuti a considerare il credito come condizionale e a sciogliere la riserva in relazione all’esito del processo dinanzi al giudice competente, sì da consentire al creditore la partecipazione al riparto mediante accantonamento” (Cass., SS.UU., 16 maggio 2008, n. 12371). Non si vede alcuna ragione per ritenere diverso il caso presente, che fa riferimento a un giudizio di licenziamento illegittimo, da quello specificamente considerato dalle Sezioni Unite.

In ogni caso, si manifesta corretta pure l’altra rilevazione compiuta in proposito dal Tribunale napoletano: la proposizione di una riserva di futura istanza di ammissione non equivale sicuramente alla proposizione di una attuale istanza di ammissione con riserva, come per contro sembra ritenere il ricorrente.

6. – In conclusione, il ricorso va rigettato.

Non avendo il Fallimento C.C. s.p.a. svolto alcuna attività difensiva, non vi è luogo per provvedere sulle spese del grado.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso presentato da T.V.. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 5 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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