Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19017 del 17/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 19017 Anno 2018
Presidente: BALESTRIERI FEDERICO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso 22625-2013 proposto da:
BELLINI MARIA C.F. BLLMRA67H43L682U, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso
lo studio dell’avvocato EMANUELA PISANTE,
rappresentata e difesa dagli avvocati GIORGIO
VITTORIO MUZIO, GIOVANNI ROBERTO MUZIO giusta delega
in atti;
– ricorrente contro

2018
1286

ADECCO ITALIA S.P.A.;
– intimata –

Nonché da:
ADECCO

ITALIA

S.P.A.,

in

persona

del

legale

Data pubblicazione: 17/07/2018

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo
studio dell’avvocato NICOLA DOMENICO PETRACCA, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA
MASSIMO FAILLA giusta delega in atti;

contro

BELLINI MARIA C.F. BLLMRA67H43L682U, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso
lo

studio

dell’avvocato

EMANUELA

PISANTE,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIORGIO
VITTORIO MUZIO, GIOVANNI ROBERTO MUZIO giusta delega
in atti;
– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1520/2012 della CORTE
D’APPELLO di MILANO, depositata il 16/10/2012 R.G.N.
1561/2010.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Rilevato
1. che il giudice di primo grado, in accoglimento del ricorso di
Maria Bellini, ha dichiarato la nullità del recesso unilaterale della
società datrice dal patto di non concorrenza stipulato tra la detta
Bellini e Adecco Italia s.p.a. in data 19.2.1999 ed il diritto della prima

corrispondente all’importo della retribuzione mensile netta per 24
mesi;
2. che la Corte di appello di Milano, in riforma della sentenza di
primo grado, ha respinto la originaria domanda; il giudice di appello,
premesso di condividere l’affermazione del primo giudice in merito
alla illegittimità del recesso datoriale dal patto di non concorrenza,
recesso fondato su previsione assimilabile ad una condizione
meramente potestativa la quale alterava il sinallagma contrattuale
esponendo il lavoratore all’incertezza circa la durata del rapporto e,
quindi, alla convenienza economica all’assunzione del vincolo
medesimo, premesso, inoltre, che la nullità della detta clausola,
ritenuta non essenziale, non comportava, ai sensi dell’art. 1419 cod.
civ. la nullità dell’intero negozio, ha ritenuto che alcun corrispettivo
poteva essere riconosciuto alla Bellini, non avendo questa, per come
non contestato, provveduto ad inviare «quanto meno per i primi
due mesi e 15 giorni del singolo trimestre >>, la documentazione
idonea a comprovare il mancato svolgimento di attività concorrenziale
in danno della società; all’invio di tale documentazione, era, infatti,
condizionato, secondo quanto concordato tra le parti, il corrispettivo
previsto;
3. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Maria
Bellini sulla base di tre motivi; la parte intimata ha resistito con
controricorso e contestuale ricorso incidentale affidato a due motivi;

al corrispettivo previsto, quantificato in misura pari a C 31.933, 92,

Maria Bellini ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale
di Adecco s.p.a. ; entrambe le parti hanno depositato memoria ai
sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. .

1. che con il primo motivo di ricorso principale parte ricorrente
deduce omessó esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di
discussione fra le parti, censurando la sentenza impugnata per avere
ritenuto non contestata la circostanza dell’omesso invio da parte della
Bellini della documentazione destinata ad attestare il rispetto da parte
della ex dipendente del patto di non concorrenza e per avere omesso
di esaminare i documenti comprovanti l’invio della prescritte
comunicazioni;
2. che con il secondo motivo deduce nullità della sentenza per
violazione degli artt. 115, 116, comma 1, cod. proc. civ. e dell’art.
2697 cod. civ., censurando la sentenza di secondo grado sul rilievo
della mancata valutazione delle prove e della violazione della regola
di distribuzione dell’onere probatorio;
3. che con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione
degli artt. 1175, 1358, 1375, 1460, comma 2, e 2697 cod. civ.;
sostiene, in sintesi, che l’obbligo attinente al periodico invio della
documentazione destinata ad attestare l’osservanza del patto di non
concorrenza aveva finalità esclusivamente probatoria di talchè,
essendo pacifico in causa il rispetto del patto di non concorrenza da
parte della Bellini, era comunque dovuto il corrispettivo previsto;
assume, inoltre, che una volta che Adecco s.p.a. aveva denunziato
unilateralmente il patto, la richiesta di invio della documentazione si
configurava come obbligo meramente formale, contrario al principio
di buona fede sancito dagli artt. 1175, 1358,1375 e 1460 cod. civ.;

2

Considerato

4. che con il primo motivo di ricorso incidentale Adecco Italia
s.p.a. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2125 cod. civ.
nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un
fatto controverso e decisivo, censurando la sentenza impugnata per
avere affermato la illegittimità della clausola, inserita nel patto di non

unilaterale dal patto di non concorrenza;
5.

che con il secondo motivo di ricorso incidentale deduce

violazione e falsa applicazione dell’art. 1419 cod. civ.; assume l’errore
della sentenza impugnata per non avere il giudice di appello, una
volta ravvisata la nullità della clausola che consentiva l’unilaterale
recesso della società, ritenuto che la stessa travolgesse l’intero patto
di non concorrenza, trattandosi di una clausola essenziale;
6. che in una prospettiva aderente alle esigenze di economia
processuale e di celerità del giudizio valorizzate dall’art. 111 Cost., si
ritiene, per il principio della ragione piu’ liquida (Cass. 19/08/2016 n.
17214; Cass 28/05/2014 n. 12002), di invertire l’ordine delle questioni
da trattare, per cui vengono esaminati per primi i motivi del ricorso
principale; il rigetto dei motivi di ricorso principale incidentale, rende,
infatti superfluo l’esame dei motivi di ricorso principale dal cui
accoglimento non potrebbe conseguire alcun risultato utile per la
Adecco. s.p.a., stante la statuizione di integrale rigetto dell’originaria
domanda adottata dal giudice di appello;
7.

che il primo ed il secondo motivo di ricorso principale,

esaminati congiuntamente per evidente connessione, sono da
respingere. Parte ricorrente, pur criticando la sentenza impugnata per
avere ritenuto non contestato il mancato invio della prescritta
documentazione e, quindi, pur facendo valere, in tesi, l’errata
applicazione del principio di non contestazione, omette, in violazione

3

concorrenza, che consentiva alla società la facoltà di recesso

del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione

di

dimostrare, mediante la adeguata esposizione della vicenda
processuale ed in particolare mediante la trascrizione delle allegazioni
e deduzioni espresse a riguardo dalle parti nei propri atti (Cass.
13/10/2016 n. 20637; Cass. 09/08/2016 n. 16655;), che la

dimostrazione dell’osservanza del patto di non concorrenza costituiva
questione controversa e non pacifica. Quanto ora osservato in punto
di inidoneità della censura articolata a inficiare la affermazione di non
contestazione dell’inosservanza dell’onere a carico della Bellini
previsto dal patto di non concorrenza rende inconferenti le deduzioni
di parte ricorrente intese a denunziare la omessa considerazione della
documentazione versata in atti atteso che la pacificità della
circostanza del mancato invio rendeva superflua ogni verifica
probatoria (Cass. 14/01/2004 n. 405; Cass. Sez. Un. 23/01/2002 n.
761);
8. che il terzo motivo di ricorso è inammissibile. Invero la
specifica questione della contrarietà a buona fede della condotta di
Adecco s.p.a. la quale, pur illegittimamente receduta dal patto di non
concorrenza, aveva rifiutato di corrispondere il compenso pattuito a
controparte allegando il mancato espletamento di una formalità
prescritta in funzione meramente probatoria, questione implicante
accertamento di fatto, non è stata specificamente affrontata dalla
sentenza impugnata;
8.1. che secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di
ricorso per cassazione qualora una determinata questione giuridica che implichi accertamenti di fatto – non risulti trattata in alcun modo
nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta
questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di
inammissibilità, per novità della censura, ha l’onere non solo di

4

questione del mancato invio della documentazione richiesta a

allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di
merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia
fatto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di
tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (v.

Cass. 20/10/2006 n. 22540);
8.2. che la censura articolata non è conforme a tali prescrizioni in
quanto parte ricorrente non chiarisce se ed in che termini la
questione relativa alla conformità e correttezza a buona fede del
rifiuto di Adecco s.p.a. a corrispondere il compenso era stata
ritualmente dedotta in primo grado e riproposta nel giudizio di
appello;
9. che alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso
principale deve essere respinto con effetto di assorbimento
dell’esame dei motivi di ricorso incidentale dall’eventuale
accoglimento dei quali Adecco s.p.a. non potrebbe conseguire alcun
risultato utile ulteriore rispetto a quello scaturito dal rigetto del
ricorso principale;
10. che le spese di lite sono regolate secondo il criterio della
soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale .
Condanna parte ricorrente principale alla rifusione delle spese di lite
che liquida in C 3.500,00 per compensi professionali, C 200,00 per
esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come
per legge.

5

tra le altre, Cass. 28/01/2013 n. 1435; Cass. 28/07/2008 n. 20518;

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Roma 27 marzo 2018

Dott. Federico Balestrieri

IL CANC kliERE
Maria Pi Giacoia

Il Presidente

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