Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19017 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 16/09/2011), n.19017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Reato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul conflitto di competenza iscritto al n. 8935 del R.G. anno 2010

proposto da:

Console d’Italia a Spalato – n.q. di giudice tutelare;

nei confronti di:

Giudice Tutelare presso il Tribunale di Cagliari;

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 30.6.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta.

Fatto

RILEVA IN FATTO

In favore di P.A. il Tribunale di Cagliari dispose la amministrazione di sostegno e venne nominato amministratore la sorella del sostenuto, P.L.. Trasferitosi, al seguito della moglie cittadina italiana S.K. a (OMISSIS) ed iscritto nell’AIRE a far data dal 10.4.2009, il coniuge dei P. chiese ai Console d’Italia a Spalato la nomina di nuovo amministratore di sostegno che risiedesse in Croazia, in luogo del nominato residente in (OMISSIS). Il Console, investito delle funzioni di G.T. del D.P.R. n. 200 del 1967, ex art. 34, dubitando della sua potestà di procedere a quanto richiesto sollevò questione di legittimità costituzionale della detta disposizione interinalmente procedendo alla nomina di curatore provvisorio. La Corte Costituzionale con sentenza 51 del 2010 ebbe a dichiarare l’infondatezza della questione e, interpellato dal Console di Spalato sulla possibilità di procedere al trasferimento dell’Amministrazione da Cagliari, il G.T. di quella Circoscrizione con ordinanza 22.3.2010 rigettò l’istanza di trasferimento confermando la effettuata nomina sul rilievo del carattere abusivo del trasferimento del sostenuto in (OMISSIS).

Dissentendo da tal decisione e sul rilievo di essere abilitato a sollevare conflitto, rivestendo il ruolo di giudice tutelare del luogo nel quale il sostenuto ha nuova residenza, il Console ha richiesto a questa Corte, con articolata ordinanza del 29.3.2010, di regolare la competenza a provvedere alla nomina del nuovo amministratore.

Il P.G. nelle richieste 27.12.2010 ha motivatamente concluso per la competenza del G.T. presso il Tribunale di Cagliari.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Il regolamento di competenza richiesto d’ufficio dal Capo dell’Ufficio consolare italiano in Spalato è certamente ammissibile.

Sotto un primo profilo è la decisione n. 51 del 2010 della Corte Costituzionale (intervenuta nella vicenda che occupa) ad imporre un’interpretazione evolutiva delle norme idonea a comprendere, fra le funzioni attribuite al Console (di Ufficio di prima categoria) dal D.P.R. n. 200 del 1967, art. 34, anche quelle relative ad un istituto più idoneo e flessibile, per la tutela dei soggetti meno capaci, quale l’amministrazione di sostegno, senza che osti “…alla praticabilità di siffatta interpretazione adeguatrice la circostanza che si determini, come nella specie, un conflitto di competenza fra il giudice tutelare in Italia e il console, tenuto conto che la competenza a nominare l’amministratore di sostegno è pacificamente riconosciuta al giudice tutelare del luogo in cui l’interessato ha la residenza” e considerando che la possibilità di un conflitto di competenza è risolvibile con l’ordinario procedimento per conflitto di competenza.

Sotto un secondo profilo, poi, non ritiene il Collegio che alla ammissibilità del sollevato conflitto faccia ostacolo il fatto che, alla stregua del più recente orientamento di questa Corte (Cass. 13747 del 2011) il provvedimento dato o negato in tema di nomina o revoca (artt. 405 e 413 c.c.) dell’amministratore di sostegno sia stato affermato appartenere alla mera gestione della amministrazione e quindi non essere, per tal ragione, nè ricorribile per cassazione nè impugnabile con regolamento di competenza: ed infatti va dato seguito ad ulteriore indirizzo di questa Corte per il quale (Cass. 18639 del 2005) il regolamento di competenza richiesto d’ufficio non costituisce un mezzo d’impugnazione, ma è uno strumento volto a sollecitare alla Corte regolatrice l’individuazione del giudice naturale, precostituito per legge, al quale compete la trattazione, interinale o provvisoria, ma comunque esclusiva, dell’affare: detto regolamento è pertanto compatibile con i procedimenti di volontaria giurisdizione, nei conflitti positivi o negativi di competenza, ed è quindi ammissibile, per quel che occupa, anche nel procedimento di nomina di diverso amministratore e di revoca del primo designato e nonostante il procedimento si concluda con un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività, e quindi non sia impugnabile nè con i ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., nè con il regolamento di competenza ad istanza di parte.

Venendo dunque al caso sottoposto va preso atto della istanza di S.K., moglie del sostenuto P.A. (la cui amministrazione è ancora in carico al G.T. cagliaritano ed è svolta dalla sorella del sostenuto P.L.), volta a nominare altro amministratore residente in Spalato previa revoca della P.. E va preso atto della diversa posizione del G.T. di Cagliari, che nega alcuna possibilità di trasferire l’amministrazione a Spalato, e del Console rimettente, che afferma essere desumibile una volontà del sostenuto di trasferire la propria residenza in (OMISSIS) per essere vicino alla moglie e per potere anche di fatto conservare un ruolo genitoriale verso la figlia minore.

Va premesso che questa Corte, con riguardo al mancato richiamo espresso dell’art. 343 c.c., comma 2, tra le disposizioni richiamate dall’art. 411 c.c., comma 1, ha espressamente negato che sia configurabile un trasferimento dell’amministrazione presso la residenza dell’amministratore che sia diversa da quella del beneficiato (Cass. n. 23743 del 2007). E questa Corte ha anche avuto modo di rammentare che, se, a mente dell’art. 404 c.c., novellato dalla L. 9 gennaio 2004, n. 6, art. 3, la competenza a procedere alla nomina di un amministratore di sostegno in favore del soggetto che di esso necessiti spetta al Giudice Tutelare del luogo in cui il soggetto ha la residenza o il domicilio (con previsione affatto sovrapponibile a quella – contenuta nel comma 1 dell’art. 712 c.p.c. – per la quale la competenza del Tribunale ad esaminare una domanda di interdizione od inabilitazione va individuata in ragione della residenza o del domicilio della persona nei confronti della quale la domanda è proposta), ne consegue che a nulla valgono – a radicare o modificare la competenza quale individuabile alla data della domanda – le modificazioni di fatto che siano intervenute nella residenza o nel domicilio del soggetto destinatario dell’amministrazione di sostegno (Cass. n. 6087 del 2008).

Orbene, su tali premesse non si scorge come possa affermarsi che la (ut supra) necessaria coincidenza della residenza o del domicilio del sostenuto con quella dell’amministratore possa nella specie essersi volontariamente recisa con la partenza del P. da (OMISSIS) e con il suo stabilimento di fatto in (OMISSIS).

Questa Corte ha ripetutamente sottolineato il requisito di volontarietà nello spostamento tanto della propria dimora abituale (residenza) quanto del proprio domicilio, negando che la temporanea detenzione in manicomio giudiziario di un sostenuto possa avere rilievo sulla competenza territoriale del G.T. a procedere ex art. 404 c.c. (Cass. n. 588 dei 2008) ed affermando che il ricovero del destinatario del provvedimento di amministrazione di sostegno in una casa di cura per lungo degenti non costituisce automatico mutamento del luogo di dimora abituale, essendo la stabilità di tale ricovero collegata all’andamento delle condizioni di salute dell’interessato ed alle sue necessità mediche, nè del domicilio, non risultando dagli atti alcuna manifestazione di volontà dell’interessato di trasferire ivi il proprio domicilio (Cass. n. 8779 del 2010).

Dando seguito a tale indirizzo, è agevole rilevare che nessun mutamento di residenza o domicilio – effetto di volontaria scelta del sostenuto – può ritenersi registrato a seguito della (acclarata) sottrazione del P. dall’Istituto nel quale era ricoverato ma solo uno spostamento di fatto dalla area di intervento dell’amministratore e del Giudice, che a suo tempo aveva disposto per l’amministrazione nell’ottica di una sua sufficienza. La competenza a decidere della revoca e della nomina di nuovo amministratore, pertanto, non appartiene al G.T. (Console) de luogo ove il beneficiato sia stato di fatto trasferito ma continua ad appartenere al giudice della circoscrizione nella quale l’amministrazione era stata aperta e la prima nomina effettuata. Quanto alle esigenze di unità familiare del P., di vicinanza al coniuge e di presenza di una figura genitoriale a beneficio della figlia minore, sono profili dei quali la valutazione compete solo al giudice competente.

In tal senso si regola la competenza, senza che sia luogo a provvedere su spese.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del giudice tutelare presso il Tribunale di Cagliari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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