Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19017 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2021, (ud. 20/05/2021, dep. 06/07/2021), n.19017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FASANO Anna Maria – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13313-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.V.C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 447/2014 della COMM.TRIB.REG.LIGURIA,

depositata il 03/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/05/2021 dal Consigliere Dott. MONDINI ANTONIO.

 

Fatto

PREMESSO

che:

1. la commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza in epigrafe, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria e di irrogazione di sanzioni, emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di F.V.C.A. in revoca delle agevolazioni “prima casa”, fruite in data 30 ottobre 1998 per aver lo stesso rivenduto l’immobile il 20 giugno 2003, prima cioè che fosse decorso il termine di cinque anni dall’acquisto, essendo, secondo la CTR, rilevante che il contribuente avesse, nel frattempo, e precisamente il 2 ottobre 2002, comperato altro immobile in cui si era trasferito il successivo 15 ottobre;

2.I’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della suddetta sentenza lamentandone il contrasto con il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 della tariffa, parte I, allegata;

3. il contribuente non si è costituito.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. la ricorrente sostiene che la commissione, ritenendo rilevante l’acquisto di altro immobile in epoca antecedente e non successiva alla alienazione di quello per il cui acquisto erano state fruite le agevolazioni, ha falsamente applicato il (comma 4 della nota 2 bis, al) il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 della tariffa, parte prima, allegata;

2. in base al D.P.R. n. 131 del 1986, comma 4 della nota 2 bis all’art. 1 della tariffa, parte I, allegata, le agevolazioni previste dallo stesso articolo per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, vengono perse in caso di ritrasferimento degli immobili acquistati con i benefici “prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto” salvo che “il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale”. Nel caso di specie è pacifico che l’odierno intimato non ha rispettato il termine quinquennale. Ha acquistato altro immobile prima di aver rivenduto quello acquistato con i benefici. La commissione regionale ha ritenuto che questo ulteriore acquisto potesse valere a mantenere fermi i benefici fruiti pur a fronte della rivendita effettuata anzitempo. La decisione è in contrasto con la lettera della legge, la quale consente di evitare la – decadenza conseguente alla rivendita infraquinquennale solo in caso di acquisto di una (altra) “prima casa” dopo la vendita di quella comperata con benefici e non anche in caso in cui la rivendita sia preceduta da altro acquisto (di quella che, al momento in cui l’acquisto è posto in essere, non è l’abitazione principale ma è una seconda casa).

La CTR, in sostanza, ha applicato la previsione agevolativa ad un caso non previsto.

Il che è illegittimo in quanto, anche a prescindere dalla difficoltà di individuare un’identità di ratio tra l’ipotesi disciplinata e l’ipotesi di cui concretamente si tratta, la previsione, in quanto agevolativa, deroga al regime di imposta ordinario e non si presta ad applicazione analogica nè ad interpretazione estensiva (art. 14 disp. prel. al c.c.).

Le considerazioni che precedono sono già state espresse da questa Corte nella sentenza n. 27503/2020.

Per completezza si precisa che solo con la L. 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 55, applicabile dal 1 gennaio 2016, è stato inserito il D.P.R. n. 131 del 1986, comma 4-bis nella nota 2-bis, all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata, in forza del quale è consentito al contribuente di fruire delle agevolazioni per un nuovo acquisto senza tener conto di quello dell’immobile per il quale le agevolazioni sono già state utilizzate, sempre che, peraltro, sussistano date condizioni ed in primis quella che “quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto”;

3. il ricorso deve essere accolto, la sentenza deve essere cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con rigetto del ricorso originario;

4. le spese del merito sono compensate in considerazione dell’evolversi della vicenda processuale;

5. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito rigettando il ricorso originario;

compensa le spese del merito e condanna il contribuente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese di lite, liquidate in Euro 2300,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio svolta con modalità da remoto, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

 

 

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