Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19016 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 16/09/2011), n.19016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 13267 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2010 di:

I.S.W., nato in (OMISSIS) e residente in (OMISSIS),

rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall’avv.

KOGOJ Nicasio Luigi, ed elettivamente domiciliato in Roma, alla

Piazza Adriana n. 5/c, presso il Dr. Andrea Sciarrillo (studio legale

Stile);

– ricorrente –

contro

1) AGENZIA DELLE ENTRATE DI ANCONA, in persona del legale

rappresentante, direttore p.t., domiciliato in Ancona nella sede di

Via Palestro n. 15; 2) P.M. presso il Tribunale di Ancona; 3)

Ministero dell’Interno, – Commissione territoriale per il

riconoscimento dello stato di rifugiato, in persona del Ministro,

domiciliato ope legis presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in

Ancona alla P.za Cavour n. 29;

– intimati –

avverso il decreto del Presidente del Tribunale di Ancona del 24

maggio 2010, n. 410 Racc. Vol. giuris..

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “FATTO: I.S.W. avendo, con il gratuito patrocinio disposto dal consiglio dell’ordine degli avvocati di Ancona, proposto ricorso del 17 settembre 2007, per ottenere il riconoscimento dello stato di rifugiato politico al Tribunale di Ancona che si dichiarava incompetente sulla domanda in favore del Tribunale di Roma, dinanzi al quale la causa è stata tempestivamente riassunta, impugna per cassazione l’ordinanza del Presidente del Tribunale di Ancona che, in data 21 aprile 2010, ha revocato il riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato per la colpa grave evidenziata dall’istante nell’opposizione alla decisione della Commissione territoriale di Roma sul suo stato di rifugiato dinanzi a giudice palesemente incompetente, cioè il Tribunale di Ancona invece che quello di Roma. DIRITTO. Appare evidente la inapplicabilità nella fattispecie del principio di diritto enunciato nelle sentenze n.ri 19203 del 2009 e 13833 del 2008, per il quale:

“Nel giudizio di impugnazione del provvedimento di espulsione, avverso il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, lo straniero non può far ricorso al procedimento di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, espressamente previsto negli altri procedimenti giurisdizionali, ma a quello disciplinato dall’art. 170 del citato decreto, applicabile ai sensi dell’art. 84, a sua volta richiamato dall’art. 142. Secondo le previsioni di questa ultima norma avverso il provvedimento di non ammissione al patrocinio a spese dello Stato, lo straniero può proporre ricorso, entro venti giorni dalla comunicazione, al capo dell’ufficio giudiziario del giudice che lo ha pronunciato, in quanto ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, detto giudice decide anche sul riconoscimento e sulla revoca del patrocinio gratuito”. Diversa è la ipotesi di cui alla presente fattispecie, relativa allo straniero che chiede il riconoscimento dello stato di rifugiato politico per il quale non ricorrono gli stessi presupposti della espulsione, nel corso del procedimento relativo alla quale è lo stesso giudice di pace che dispone il patrocinio gratuito o lo revoca, per cui la disciplina relativa non può discostarsi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 119.

La revoca del patrocinio a spese dello Stato, nella fattispecie, è stata disposta invece per avere il magistrato competente rigettato la richiesta di tale liquidazione, ritenendo sussistere la colpa grave della parte richiedente la protezione per la sua permanenza in Italia come rifugiato politico, per l’evidente colpa manifestata nella istanza proposta a giudice incompetente. Il ricorso deduce in primo luogo violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per avere ritenuto espressione di colpa grave del ricorrente la errata individuazione del giudice competente sull’opposizione alle determinazioni della Commissione territoriale che aveva deciso in sede amministrativa sullo stato di rifugiato politico e il cui provvedimento doveva essere opposto dinanzi al Tribunale di Roma e non a quello di Ancona. Il ricorso osserva che la revoca del patrocinio a spese dello Stato, disposta con decreto del 18 gennaio 2010, dal presidente del tribunale presuppone una colpa grave nell’esercizio dell’azione dallo straniero che ha chiesto di essere riconosciuto come rifugiato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, per cui tale azione doveva essere dichiarata inammissibile, mentre non lo è stato, per non avere l’istante impugnato la decisione del Tribunale, nel procedimento relativo al riconoscimento dello stato di rifugiato, con reclamo alla Corte d’appello avverso il rifiuto del patrocinio a spese dello Stato e per non avere proposto neppure la domanda di pagamento delle spese al Tribunale di Ancona dinanzi al quale non si è riassunta la causa, avendo ritenuto competente il Tribunale di Roma.

DIRITTO. Il ricorso tempestivamente notificato al P.M. e alle altre parti l’8 e il 6 maggio 2010, nel termine di venti giorni dalla data dell’ordinanza che revocava il concesso gratuito patrocinio, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136, comma 2, in quanto l’istanza di protezione è stata rivolta con colpa grave a giudice incompetente per territorio, deve essere accolto perchè manifestamente fondato.

Invero la domanda a giudice incompetente per territorio non esclude che a seguito di riassunzione possa essere ritenuta fondata dal giudice che la deve conoscere, per cui non può far presumere da sola la colpa grave che, in base alla norma sopra citata del D.P.R. n. 115 del 2002, osta al riconoscimento del diritto al gratuito patrocinio.

In conclusione il relatore chiede al presidente della sesta sezione di fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per essere il ricorso manifestamente fondato”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta, preliminarmente rilevando che non è necessario ai sensi dell’art. 291 c.p.c., rinnovare la notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate, non costituita nel giudizio di merito, presso l’Avvocatura generale dello Stato, perchè questa è solo difensore facoltativo dell’Agenzia e quindi non necessariamente è la patrocinante in cassazione cui ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, doveva notificarsi il ricorso, essendo sufficiente la notifica presso l’Ufficio periferico, che è soggetto di diritto il quale, pur se appartenente all’amministrazione periferica dello Stato, non necessariamente deve essere difeso dall’Avvocatura erariale, che in sede di merito neppure si era costituita.

Pertanto il ricorso è ammissibile anche per tale profilo, oltre che in relazione alle osservazioni già svolte nella relazione in ordine al termine per impugnare, non emergendo colpa grave del ricorrente nell’errore sulla competenza territoriale compatibile con la fondatezza eventuale del ricorso all’esito della riassunzione dinanzi al giudice che può pronunciarsi su di esso.

2. Il ricorso quindi deve essere accolto e, in quanto denuncia una violazione di legge, in ordine alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, non essendo necessari altri accertamenti di fatto, può decidersi ai sensi dell’art. 384 c.p.c., con lo accoglimento della opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, fermo restando il potere di riconoscere o negare, nella prosecuzione del giudizio di merito la correttezza o la illegittimità della decisione della Commissione territoriale cui il ricorrente si è opposto.

3. Le spese del giudizio di cassazione possono, per la particolarità della materia della causa cui inerisce il patrocinio da svolgere, quello della protezione dello straniero circa lo stato di rifugiato, compensarsi interamente tra le parti della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato; decidendo la causa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., accoglie l’opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato dello straniero I.S.W., in ordine al riconoscimento dalla Commissione territoriale competente del suo stato di rifugiato e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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