Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19015 del 17/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 19015 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

SENTENZA

sul ricorso 18071-2015 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2018
1123

contro

TUMA PIERLUIGI, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’ avvocato

Data pubblicazione: 17/07/2018

MARCELLO RISI, GIUSEPPE ROSAFIO, giusta delega in
atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1632/2014 della CORTE
D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/01/2015 r.g.n.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/03/2018 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PAGETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per estinzione;
udito l’Avvocato CESIRA TERESINA SCANU per delega
verbale Avvocato ARTURO MARESCA.

N

N,

NNNNNNN

1279/12;

Fatti di causa
1. Con sentenza non definitiva il Tribunale di Bologna ha dichiarato la
illegittimità del termine apposto al contratto in data 25.10.2002 tra Pierluigi
Tuma e Poste Italiane s.p.a., la conversione del rapporto di lavoro in rapporto
a tempo indeterminato, e condannato la società alla reintegra del ricorrente nel
posto di lavoro e in mansioni equivalenti. Con sentenza definitiva ha

commisurata a 3 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre accessori.
2.

Il giudice di appello ha confermato le decisioni di primo grado

respingendo l’appello della società.
3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Poste sulla base di
quattro motivi; la parte intimata ha resistito con tempestivo controricorso.
4. Poste Italiane ha depositato memorie ai sensi dell’art. 378 cod. proc.civ.

. E’ stata depositato verbale di conciliazione in data 10.12.2015.
Ragioni della decisione
1. Dal verbale di conciliazione in sede sindacale depositati in atti risulta che
le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in relazione al rapporto di
lavoro oggetto delle pretese azionate in primo grado da Pierluigi Tuma. In
particolare, con tale accordo, Poste Italiane s.p.a. ha dichiarato di rinunziare
al ricorso per cassazione di cui al presente giudizio e Pierluigi Tuma, originario
ricorrente, a tutte le domande di cui al controricorso. Poste Italiane s.p.a. ha
depositato memoria con la quale, richiamato il verbale di conciliazione in
oggetto premesso di rinunziare al ricorso per cassazione ha chiesto dichiararsi
la estinzione del processo.
2. Il Collegio preso atto di quanto sopra dichiara l’estinzione del giudizio.
3. Non si fa luogo alla statuizione di condanna alle spese ai sensi dell’art.
391 comma 4, cod. proc. civ. .
4. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art.
13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte
impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato

condannato la società a corrispondere al lavoratore una indennità risarcitoria

già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione. (Cass. 30/09/2015 n.
19560).
P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Roma, 15 marzo 2018

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