Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19015 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. I, 16/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 16/09/2011), n.19015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIONE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 13209 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2010 di:

AVV. S.A. e M.E.I., rappresentati e

difesi, per procura a margine del ricorso, dall’avv. Cosimo Sanasi,

con il quale elettivamente domiciliano in Roma, alla Via Filippo Meda

n. 181/S, presso l’avv. Vincenzo Mele.

– ricorrenti –

contro

1) AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRINDISI, in persona del legale

rappresentante, direttore p.t., domiciliato in Brindisi nella sede di

Via Bastioni S. Giacomo.

2) P.M. presso il Tribunale di Brindisi.

3) F.M., P.za Caravaggio, n. 8 Brindisi.

– intimati –

avverso il decreto del Presidente della sezione civile del Tribunale

di Brindisi del 7-12 aprile 2010, n. 1194 R.G. V. G..

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “FATTO: M.E., difesa dall’avv. S.A., quale coniuge separata da R.F. dall’unione con il quale era nato il (OMISSIS) il figlio R. L., a seguito dei molteplici inadempimenti del marito nel versare il contributo al mantenimento del figlio, cessato dopo che l’altro genitore si era licenziato due volte dal posto di lavoro, per il quale il datore di lavoro versava direttamente all’istante il contributo per il figlio e si era poi reso irreperibile, continuando a non versare quanto dovuto alla donna per il minore, sul presupposto che, ai sensi dell’art. 148 c.c., i genitori dell’istante erano tenuti a contribuire al mantenimento del figlio a causa degli inadempimenti del padre, chiedeva che, in concorso con i propri ascendenti, contribuisse allo scopo anche la madre del marito F.M.L., ottenendo per tale azione di fruire del gratuito patrocinio con provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Brindisi del 10 marzo 2009.

Poichè il marito dell’istante aveva ripreso a inviare il suo contributo in favore del figlio, la stessa M., a mezzo del difensore, domandava di dichiarare cessata la materia del contendere sulle domande nei confronti dell’ascendente paterno del minore sopra individuata. Il presidente del Tribunale accoglieva la richiesta relativa alla cessazione della materia del contendere, rilevando in via preliminare la temerarietà della domanda nei confronti dell’ascendente paterna, il cui obbligo di contribuire al mantenimento del nipote è solo sussidiario e non sussiste, allorchè vi sia chi già provvede a tale incombenza, come nel caso accadeva, con la partecipazione a tale mantenimento degli ascendenti materni.

Sull’opposizione della M. alla revoca del patrocinio a carico dello Stato, con la quale si affermava che comunque sussisteva la concorrente obbligazione degli ascendenti di entrambi i genitori per cui non vi era domanda temeraria della donna nei confronti della nonna paterna per ottenere detto contributo, il Presidente della sezione civile del Tribunale di Brindisi, rilevato che comunque all’obbligo di mantenimento potevano provvedere i due genitori, per cui mancavano i presupposti per il contributo a carico della nonna paterna, ha rigettato l’opposizione contro la revoca del patrocinio, avendo la donna comunque agito con colpa grave contro la madre del marito, con ordinanza del 12 aprile 2010 di cui era presa visione dalla difesa della ricorrente il 14 aprile 2010. Per la cassazione di detta ordinanza viene proposto ricorso per cassazione notificato il 4 maggio 2010 al P.M. e il 5 maggio alle altre parti del giudizio di merito.

DIRITTO. Il ricorso tempestivamente notificato al P.M. nel termine di venti giorni dalla presa visione dell’ordinanza che rigetta l’opposizione alla revoca del gratuito patrocinio ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, in quanto pervenuta nel termine di venti giorni di cui a tale norma al pubblico ministero litisconsorte processuale e parte necessaria del procedimento per il mantenimento di minori di cui all’art. 148 c.c., esclude la decadenza dall’impugnazione nei confronti delle altre parti cui la notifica è pervenuta con un giorno di ritardo, data la inscindibilità delle posizioni delle parti del giudizio in sede di merito (sulla posizione del P.M. cfr. Cass. 2381/2000 e sulla ammissibilità del ricorso notificato in termini ad una delle parti in causa inscindibile, Cass. n. 21431/2010). Il ricorso si articola in quattro motivi: a) motivazione apparente, in quanto non consente di seguire l’iter logico seguito dal giudicante, in relazione alla pretesa colpa grave dell’attrice nell’azione contro la ascendente paterna; b) l’ordinanza fonda l’infondatezza dell’azione della M. sul fatto che al mantenimento del minore dovevano provvedere i genitori nella misura fissata in sede di separazione e comunque provvedevano anche i nonni materni, per cui l’obbligazione sussidiaria della nonna paterna era priva di un presupposto per essere esercitata, potendo la istante agire esecutivamente contro il marito inadempiente, senza considerare che al mantenimento del minore il contributo può provenire in concorso anche da più soggetti; c) in violazione dell’art. 112 c.p.c. e andando oltre l’opposizione della M., il presidente del tribunale ha solo attribuito la colpa grave alla istante, senza provvedere nel merito della istanza su cui era dichiarata solo la cessazione della materia del contendere; d) erroneamente si è escluso che il contributo corrisposto dagli ascendenti materni fosse preclusivo della istanza di contributo a carico della nonna materna.

Il terzo motivo del ricorso che è tempestivo e ammissibile, è manifestamente fondato, in quanto la revoca del gratuito patrocinio deciso su una ipotesi di gravissima negligenza e della colpa grave della M., nell’avere proposto una domanda di concorso della nonna paterna al mantenimento del nipote minore, in ragione dei continui e costanti inadempimenti del marito-padre che, rendendosi irreperibile, aveva anche impedito in più occasioni le azioni esecutive nei suoi confronti, non considera che la natura sussidiaria delle obbligazioni degli ascendenti di cui all’art. 148 c.c. comporta che esse siano esercitabili, anche allorchè uno dei due genitori “non possa o non voglia adempiere al proprio dovere” (così Cass. n. 20509 del 2010), con conseguente concorrenza degli ascendenti in solido, nei confronti del genitore che provvede a mantenere il minore. Pertanto nel caso è da negare una negligenza massima della istante nella sua azione, anche se ella ha poi rinunciato alla domanda a seguito del sopravvenuto adempimento degli obblighi del padre, che facevano venir meno quelli della ascendente materna, liberata dal suo obbligo sussidiario di mantenimento del nipote ad opera di chi vi era tenuto in via principale.

In quanto l’eventuale accertamento della fondatezza dell’azione vi sarebbe anche potuta essere, il gratuito patrocinio poteva riconoscersi ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 e il ricorso è quindi manifestamente ammissibile e fondato, dovendo essere accolto il secondo motivo di impugnazione, con assorbimento degli altri motivi; in conclusione il relatore chiede al Presidente della sesta sezione di fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta, preliminarmente rilevando che non è necessario ai sensi dell’art. 291 c.p.c. rinnovare la notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate, che non era costituita nel giudizio di merito presso l’Avvocatura generale dello Stato, perchè questa è solo difensore facoltativo dell’Agenzia e quindi non necessariamente è la patrocinante in cassazione, cui, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11, doveva notificarsi il ricorso, essendo sufficiente la notifica presso l’Ufficio periferico che è soggetto di diritto il quale, pur se appartenente all’amministrazione periferica dello Stato non necessariamente deve essere difeso dall’Avvocatura erariale, che in sede di merito neppure si era costituita.

Pertanto il ricorso è ammissibile anche per tale profilo, oltre che in relazione alle osservazioni già svolte nella relazione anche in ordine al termine per impugnare.

2. Il ricorso quindi deve essere accolto e, in quanto denuncia una violazione di legge in ordine alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, non essendo necessari altri accertamenti di fatti, può decidersi ai sensi dell’art. 384 c.p.c. con l’accoglimento della opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato, fermo restando il potere di riconoscere o negare, per il giudizio relativo al chiesto contributo al mantenimento della minore alla nonna materna della parte della M., il diritto azionato nella specie.

3. Le spese del giudizio di cassazione possono, per la particolare materia della causa cui inerisce il patrocinio da svolgere (famiglia), compensarsi interamente tra le parti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato; decidendo nel merito sulla causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., accoglie l’opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato dell’avv. S.A., in favore di M.E.. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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