Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19015 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. II, 16/07/2019, (ud. 01/04/2019, dep. 16/07/2019), n.19015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19985/2015 R.G., proposto da:

I.L., rappresentata e difesa dall’avv. Marcello

Fabbrocini, con domicilio eletto in Roma alla Via Belloni n. 78,

presso lo studio dell’avv. Elisabetta Anagni;

– ricorrente –

contro

B.R.M., rappresentato e difeso dall’avv. Claudio

Fabricatore, con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2489/2015,

depositata in data 3.6.2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno

1.4.2019 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.R.M. ha adito il tribunale di Nola, esponendo di aver contratto matrimonio con I.L., da cui si era successivamente separato con sentenza passata in giudicato; che l’ex moglie si era appropriata di mobili, suppellettili ed accessori della casa coniugale, di un auto Fiat Panda, di Lire 20.000.000 prelevati dal conto corrente cointestato presso l’Istituto S. Paolo di Torino, di Lire 60.000.000 impiegati per la stipula di un contratto preliminare di vendita immobiliare relativo ad un villino da realizzarsi in (OMISSIS) (contratto concluso per il prezzo complessivo di Lire 170.000.000).

Ha chiesto che, previa formazione della massa attiva, fossero compiute le operazioni divisionali, con restituzione del valore dell’auto e dell’importo delle somme prelevate, per complessivi Euro 24.273,47, oltre accessori.

La convenuta ha sostenuto che le liquidità affluite sui conti costituivano proventi della sua attività lavorativa e che, inoltre, aveva acquistato gli arredi della casa coniugale prima del matrimonio.

Ha proposto domanda riconvenzionale per ottenere la condanna dell’ex marito alla restituzione dei beni di cui, a suo parere, questi si era indebitamente appropriato o, in subordine, al pagamento del controvalore.

Il tribunale ha accolto la domanda principale e ha condannato la I. al pagamento di Euro 20.658,28, oltre accessori e spese di lite. La sentenza è stata parzialmente riformata dalla Corte distrettuale di Napoli, che in accoglimento dell’appello incidentale del B., ha disposto la condanna della ricorrente al pagamento degli interessi legali sulle somme oggetto della pronuncia di restituzione.

Il giudice di secondo grado ha accertato che la I. aveva prelevato dal patrimonio comune l’importo di Lire 20.000.000 e le somme necessarie per la stipula del preliminare di vendita, ed ha stabilito che sul libretto di deposito cointestato erano stati versati l’importo di un prestito personale di Lire 18.000.000 contratto dalla ricorrente, le somme ottenute dal B. dalla contrazione di prestiti personali, pari rispettivamente a Lire 20.000.000 e a Lire 10.742.265, oltre ai rendimenti e al capitale investito dalle parti in buoni fruttiferi.

Ha quindi escluso che le predette liquidità fossero frutto della sola attività lavorativa dell’Isernia e ha ritenuto quest’ultima obbligata a restituire la metà dei prelievi, in quanto appartenenti alla comunione legale o comunque per effetto della cointestazione del libretto di deposito.

Ha inoltre osservato che, pur volendo ritenere che le somme fossero frutto dell’attività lavorativa della ricorrente, non vi era prova che erano state consumate al momento della separazione e non rientrassero nella comunione de residuo.

La cassazione della sentenza di appello è chiesta da I.L. sulla base di 2 motivi.

B.R.M. ha proposto controricorso e memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura – letteralmente – la violazione dell’art. 111 Cost. per aporia, apparente e surrettizia motivazione in quanto basata su fatti non influenti e viziata dall’omesso esame di circostanze decisive, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che la sentenza abbia erroneamente ordinato la restituzione in favore del B. di parte delle somme versate sul libretto di deposito, non considerando che l’importo di Lire 60.000.000, prelevato dalla ricorrente, era il frutto esclusivo della sua attività lavorativa ed era stato totalmente utilizzato già al momento dello scioglimento della comunione legale per procedere alla stipula del preliminare di vendita, essendo stato, comunque, restituito dal promittente venditore dopo la separazione; che la presunzione di pari appartenenza delle somme, derivante dalla cointestazione del libretto di deposito, doveva ritenersi superata, avendo la I. dimostrato la provenienza del denaro.

A parere della ricorrente, non sussisteva alcun elemento di prova che dimostrasse che sul libretto fossero affluite somme derivanti da prestiti contratti dal B. o dai rendimenti fruttiferi effettuati da entrambi i coniugi con l’impiego della suddetta provvista ed anzi, nel giudizio di separazione dei coniugi, era stato accertato che Lire 20.000.000 erano state prelevate al momento della chiusura del conto nell’agosto-settembre 1996 ed erano state utilizzate per i figli, mentre Lire 60.000.000 erano state impiegate per la stipula del preliminare, dalla cui successiva risoluzione era derivato un credito non caduto in comunione, non potendo rilevare che gli assegni rilasciati al promittente venditore fossero stati emessi dal B., poichè questi aveva disposto di liquidità appartenenti alla ricorrente. Il motivo è infondato.

La sentenza è stata depositata in data 3.6.2015 e ricadendo nel regime risultante dalle modifiche dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, introdotte dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con L. n. 134 del 2012, può censurarsene la motivazione solo per mancanza dei motivi dal punto di vista grafico, per mera apparenza della motivazione, per la presenza di affermazioni inconciliabili o di contraddittorietà che non consentano di individuare l’iter logico della pronuncia, restando irrilevanti le censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione stessa (Cass. 23940/2017; Cass. 21257/2014; Cass. 13928/2015; Cass. s.u. 8053/2014).

Per altro verso, il ricorso è rivolto inammissibilmente a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti di causa e a sostenere che il deposito postale cointestato fosse stato alimentato dalla sola ricorrente con proventi della propria attività lavorativa.

La provenienza delle liquidità depositate sul libretto cointestate dai patrimoni personali dei coniugi è stata però accertata in fatto dalla Corte di merito, con statuizione correttamente e logicamente motivata, la quale, come tale, è incensurabile in sede di legittimità nei termini prospettati in ricorso.

La sentenza ha stabilito che dette somme derivavano anche dalla contrazione di prestiti da parte del B., il quale, in particolare, aveva stipulato un primo mutuo di Lire 22.000.000 ed un ulteriore prestito, rimborsato mediante prelievo diretto sulle buste paga, di Lire 10.742.265, importi sommatisi all’accredito dei rendimenti di taluni buoni fruttiferi acquistati dai coniugi con le liquidità comuni.

La provvista destinata alla stipula del preliminare di vendita immobiliare era stata prelevata dal libretto, era stata versata al promittente venditore mediante due assegni emessi dal B., per complessive Lire 30.000.000 ed era stata restituita alla sola ricorrente dopo la risoluzione del preliminare.

Come correttamente ritenuto dalla Corte distrettuale, “il titolo legittimante la reclamata restituzione si rinviene non tanto e non solo nello scioglimento della comunione legale e nella divisione dei beni in essa compresi, ma piuttosto nella circostanza che uno dei coniugi abbia prelevato dal deposito bancario anche somme di appartenenza dell’altro per effetto della stessa cointestazione”, la quale restava insensibile alle vicende della comunione legale e al fatto gli importi erano stati rimborsati dal promittente venditore dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione.

2. Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, asserendo che la domanda formulata dal resistente riguardava la restituzione della metà degli importi di Lire 15.402.0000 e di Lire 15.000.000 versati in data 11.1.1995, mentre nessun ulteriore credito era stato azionato, per cui la sentenza, ordinando la restituzione di Euro 20.658,00 (pari a Lire 40.000.000), avrebbe violato il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Il motivo è infondato poichè la questione non risulta sollevata con i motivi di appello ed è, già per tale aspetto, non deducibile direttamente in sede di legittimità.

Il ricorso è quindi respinto con spese, secondo soccombenza come da liquidazione in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per compenso, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Si dà atto che la ricorrente è tenuta sono tenuti a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA