Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19015 del 02/09/2010

Cassazione civile sez. II, 02/09/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 02/09/2010), n.19015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.R. (OMISSIS), C.M. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI TRASONE 8, presso lo studio

dell’avvocato FORGIONE CIRIACO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROMANO ANTONIO;

– ricorrenti –

contro

POSTE ITALIANE SPA C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

EUROPA 190, presso DIR. AFFARI. LEGALI, difeso dall’avvocato URSINO

ANNA MARIA;

S.V. (OMISSIS), C.A.

(OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO 36-B, presso lo studio

dell’avvocato SCARDIGLI MASSIMO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

CA.AN.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 358/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 06/02/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l’Avvocato FORGIONE Ercole, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato FORGIONE Ciciaco, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato SCARDIGLI Massimo, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Presidente del Tribunale di Milano con decreto del 24-3-1985 ingiungeva al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni di pagare in favore del minore C.M., rappresentato dalla tutrice P. R., la somma di L. 12.000.000 con gli interessi e la rivalutazione monetaria.

Con il ricorso introduttivo del procedimento monitorio la P.R. aveva esposto che la somma era portata da buoni postali fruttiferi, i quali erano stati intestati in favore di C.M. dal genitore naturale C.G., da qualche tempo deceduto; alla riscossione ella era stata autorizzata dal giudice tutelare di Rho.

Avverso tale decreto proponeva opposizione il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni deducendo la carenza di legittimazione passiva, essendo legittimata l’Azienda Autonoma delle Poste, che era il soggetto distinto da cui dipendevano i servizi di banco – posta;

eccepiva inoltre il difetto di legittimazione attiva della P. R., che in sede monitoria aveva agito in nome proprio e non quale rappresentante del minore, nonchè la inesigibilità del credito, attesa l’opposizione manifestata dagli altri coeredi di C. G.; nel merito non contestava di dovere la somma a tutti tali eredi, i quali avevano proposto opposizione D.P.R. n. 156 del 1973, ex art. 157; domandava poi di essere autorizzato a chiamare in causa gli altri eredi e di dichiarare la nullità del decreto.

La P.R. chiedeva il rigetto dell’opposizione.

A seguito dell’autorizzazione alla chiamata in causa si costituivano gli altri eredi, ovvero la vedova S.V. per sè e per la figlia minore + ALTRI OMESSI in proprio e quale rappresentante della figlia minore R.J., domandando l’accertamento che i buoni postali fruttiferi facevano parte del compendio ereditario, la determinazione dell’intero asse ereditario e della quota spettante a ciascun erede, e l’accertamento dell’obbligo del Ministero di pagare la quota di ciascun erede.

Il Tribunale di Milano con sentenza del 19-6-1990 dichiarava la carenza di legittimazione passiva di R.J., revocava il decreto ingiuntivo, dichiarava che l’importo di L. 12.000.000, di cui ai buoni postali, ed i relativi interessi, costituivano il compendio ereditario del defunto C.G., determinava le quote spettanti agli eredi in ragione di 1/3 in favore di S.V. e di 2/3 in favore dei dieci figli, dichiarava lo scioglimento della comunione tra i coeredi della somma portata dai buoni postali ed assegnava a ciascuno di essi l’importo corrispondente alla quota (L. 4.000.000 a S.V. e L. 800.000 a ciascuno dei figli) oltre gli interessi maturati, dichiarava il Ministero tenuto a pagare le somme suddette, e respingeva la domanda proposta dalla P.R. nei confronti del Ministero.

La Corte di Appello di Milano con sentenza del 31-1-1997 rigettava il gravame proposto dalla P.R..

A seguito di ricorso per cassazione da parte di quest’ultima cui resisteva il suddetto Ministero questa Corte con sentenza del 16/11/2000 accoglieva il ricorso per quanto di ragione, cassava la sentenza impugnata e rinviava anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra sezione della Corte di Appello di Milano che avrebbe dovuto conformarsi al seguente principio di diritto: quando gli eredi assumono che il “de cuius” abbia disposto di tutto il suo patrimonio con una donazione indiretta in favore di un solo erede, la domanda di accertamento che i beni assegnati facevano parte del patrimonio ereditario e la richiesta di determinazione dell’intero asse e della quota spettante a ciascun erede configura una mera domanda di divisione, non idonea a conseguire il risultato di inficiare la donazione indiretta; a questo fine specifico l’ordinamento prevede l’azione di riduzione che, indipendentemente dall’uso di formule sacramentali, richiede – oltre la deduzione della lesione della quota di riserva – l’espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione della donazione indiretta posta in essere in vita dal “de cuius”.

A seguito di riassunzione da parte di C.M. nel frattempo divenuto maggiorenne, e della P.R. cui resistevano S. V., C.A., + ALTRI OMESSI nonchè la s.p.a. Poste italiane la Corte di Appello di Milano con sentenza del 6-2-2004 ha dichiarato il sopravvenuto difetto di legittimazione processuale della P.R., ha respinto l’appello dalla stessa proposto quale rappresentante dell’allora minore C.M. avverso la menzionata sentenza del Tribunale di Milano, ed ha condannato in solido gli appellanti al rimborso delle spese del giudizio di rinvio e del giudizio di legittimità in favore delle controparti.

In particolare il giudice di appello, con riferimento al sopra enunciato principio di diritto, ha ritenuto anzitutto che gli eredi C. e S. non avevano affermato che il defunto avesse disposto dell’intero patrimonio in favore del solo figlio M., avendo piuttosto asserito che tutti i buoni postali facevano parte dell’asse ereditario, essendo stati acquistati con denaro del padre;

inoltre ha escluso che essi avessero proposto una azione di riduzione, avendo solamente chiesto la divisione del compendio ereditario secondo le quote della successione legittima; infine non ha esaminato i motivi ritenuti assorbiti dalla menzionata sentenza di questa stessa Corte.

Per la cassazione di tale sentenza la P.R. e C.M. hanno proposto un ricorso affidato a quattro motivi cui S. V., C.A., + ALTRI OMESSI da un lato, e la s.p.a. Poste Italiane dall’altro hanno resistito con separati controricorsi; i ricorrenti hanno successivamente depositato una memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile il ricorso proposto nei confronti della s.p.a. Poste Italiane.

Come invero eccepito da quest’ultima, considerato che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 6-2-2004, si deve ritenere che il termine di un anno decorrente da tale pubblicazione previsto dall’art. 327 c.p.c. per l’impugnazione di una sentenza non notificata (come nella fattispecie), tenuto conto della sospensione di diritto nel periodo feriale dal 1 agosto al 15 settembre, è scaduto il 23-3-2005; orbene, poichè il ricorso suddetto risulta essere stato notificato nel domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gaetano Pollio in via Cordusio 4 in Milano il 30-3-2005 (a nulla rilevando che l’atto suddetto era stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 22-3-2005, considerato che nella specie la notifica non è avvenuta a mezzo posta e che quindi il richiamo dei ricorrenti nella memoria depositata alla sentenza della Corte Costituzionale del 26-11-2002 n. 477 è ininfluente), ne consegue che il suddetto termine a quella data era già scaduto.

Venendo quindi al ricorso proposto nei confronti degli altri soggetti intimati, si rileva che con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 299 e 300 c.p.c. e contraddittorietà della motivazione, assumono che il giudice di appello, dopo aver respinto l’eccezione degli appellati di carenza di legittimazione attiva della P.R. nel giudizio di cassazione (basata sul fatto che il figlio C.M. era divenuto a quel tempo maggiorenne) perchè coperta da giudicato, contraddittoriamente ha ritenuto il difetto di legittimazione della stessa P.R. nel giudizio di rinvio ed ha condannato quest’ultima al rimborso delle relative spese; i ricorrenti rilevano che la P.R. aveva legittimamente proposto il suddetto ricorso per cassazione quale rappresentante legale del figlio C.M. in difetto di dichiarazione della raggiunta maggiore età da parte di quest’ultimo, e che d’altra parte le controparti non si erano costituite nella pregressa fase del giudizio di legittimità, cosicchè l’eccezione da essi formulata in sede di rinvio era tardiva.

La censura è in parte inammissibile ed in parte infondata.

Il giudice di rinvio, dopo aver respinto l’eccezione degli appellati di difetto di legittimazione processuale della P.R. nel giudizio di cassazione (eccezione basata sul fatto che il minore C.M. era divenuto maggiorenne prima della proposizione del ricorso per cassazione) in quanto tale legittimazione era coperta dal giudicato, ha ritenuto che peraltro nella fase di rinvio, avendo provveduto lo stesso C.M. a riassumere il giudizio unitamente alla P.R., doveva dichiararsi il difetto di legittimazione processuale di quest’ultima.

Orbene sulla base di tali statuizioni emerge anzitutto il difetto di interesse degli attuali ricorrenti a sollevare la questione della legittimazione processuale della P.R. quale rappresentante del figlio C.M. nel pregresso giudizio di legittimità, avendo il giudice di rinvio respinto l’eccezione al riguardo sollevata delle controparti per la ragione sopra richiamata; sotto ulteriore profilo, invece, riguardante il rilevato difetto di legittimazione processuale della P.R. nel giudizio di rinvio, dove C.M. ha riassunto il giudizio in proprio, il convincimento espresso dalla sentenza impugnata è immune da censure, atteso che il principio della ultrattività della rappresentanza processuale del minore – secondo cui tale rappresentanza non cessa automaticamente allorchè il minore diventa maggiorenne ed acquista, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione della circostanza con un atto del processo – opera soltanto nell’ambito della stessa fase processuale, attesa l’autonomia dei singoli gradi di giudizio (Cass. 27-2-1997 n. 1744;

Cass. 30-1-2002 n. 1206), e che quindi nella fattispecie non era applicabile nel giudizio di rinvio.

Con il secondo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 384, 392 e 394 c.p.c., censurano la sentenza impugnata per aver disatteso il principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione con la pronuncia sopra richiamata; invero il giudice di rinvio, avendo ritenuto di dover stabilire – in conformità a tale principio di diritto – se gli eredi C. e P. avessero affermato che il defunto aveva disposto dell’intero patrimonio in favore del solo figlio M., e se gli stessi avessero proposto una azione di riduzione, ed avendo dato risposta negativa ad entrambi tali quesiti, ha illegittimamente proceduto ad un riesame degli elementi di fatto e di diritto che avevano costituito i presupposti della pronuncia 16-11-2000 n. 14864 di questa Corte.

La censura è infondata.

La Corte territoriale, nel rilevare la necessità di esaminare le due questioni suddette in correlazione al principio di diritto sopra enunciato, ha affermato, quanto alla prima, che l’assunto degli eredi C. e S. nella comparsa di costituzione quali terzi chiamati era, al contrario, che tutti i buoni postali facevano parte dell’asse ereditario, essendo stati acquistati con denaro del padre;

quanto poi alla seconda questione, il giudice di rinvio ha escluso che i predetti eredi avessero introdotto una domanda di riduzione, posto che nella comparsa di costituzione avevano chiesto solamente la divisione del compendio ereditario secondo le quote della successione legittima.

Orbene i ricorrenti non hanno minimamente dedotto e chiarito per quali ragioni le enunciate statuizioni avrebbero violato il principio di diritto secondo cui il giudice di rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica stabilita dalla Corte di Cassazione, ma anche alle premesse logico – giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di giudicato implicito interno; sotto tale profilo il motivo in esame si rivela assolutamente generico.

Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando violazione degli artt. 384, 392 e 394 c.p.c., censurano la sentenza impugnata per non aver esaminato i due motivi di ricorso per cassazione (il primo ed il quarto) ritenuti assorbiti in sede di legittimità, non considerando in tal modo che i motivi dichiarati assorbiti devono essere ritenuti non decisi, e che quindi essi possono essere riproposti in sede di rinvio.

La censura è fondata.

La sentenza impugnata, dopo aver enunciato l’oggetto anche del primo e del quarto motivo del ricorso che era stato proposto dinanzi alla Corte di Cassazione da C.M. e dalla P.R. (il primo riguardante la decisione del giudice di appello secondo il quale i buoni postali facevano parte del compendio ereditano, il quarto relativo alla omessa valutazione da parte del giudice di appello della illegittimità del diniego di pagamento dei buoni postali da parte della amministrazione delle Poste), ritenuti assorbiti dal giudice di legittimità, ha ritenuto di non esaminarli “essendo l’esame di tali motivi di doglianza contro la sentenza d’appello devoluti alla cognizione della Corte di Cassazione).

Tale statuizione è manifestamente errata, essendo evidente che i motivi di ricorso ritenuti assorbiti in sede di legittimità (e quindi non esaminati in quella sede) devono essere esaminati in sede di rinvio se ivi riproposti, cosicchè incorre nel vizio di omessa pronuncia la sentenza emessa dal giudice di rinvio che non decida sulla questione che, essendo stata espressamente dichiarata assorbita dalla sentenza di cassazione, sia stata ritualmente riproposta al suo esame (Cass. 15-11-2001 n. 14206).

Con il quarto motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2729 e 2730 c.c. in relazione all’art. 116 c.p.c., censurano la sentenza della Corte di Appello di Milano del 31-1-1997 per aver ritenuto che tutti i buoni postali per cui è causa erano stati acquistati con denaro proprio di C.G..

La censura, non proposta nei confronti della sentenza impugnata ma avverso la precedente sentenza della Corte territoriale già oggetto di ricorso per cassazione da parte della P.R. quale rappresentante legale dell’adora minorenne C.M., è palesemente inammissibile.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all’accoglimento del terzo motivo del ricorso proposto nei confronti della S. e di C.A., + ALTRI OMESSI e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano.

I ricorrenti devono poi essere condannati in solido al rimborso delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore della s.p.a. Poste Italiane.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, accoglie il terzo motivo del ricorso proposto nei confronti di S.V., C.A., + ALTRI OMESSI rigetta i primi due e dichiara inammissibile il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia fa causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano;

Condanna i ricorrenti in solido al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della s.p.a. Poste Italiane, liquidate in Euro 200,00 per spese ed in Euro 1500,00 per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2010

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