Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19014 del 17/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 19014 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 18072-2015 proposto da:
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
dell’avvocato ENZO MORRICO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2018

contro

1115

MANCUSO FABRIZIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA

GIOVANNI

BETTOLO

4,

presso

lo

studio

dell’avvocato FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE, che lo

/6-

Data pubblicazione: 17/07/2018

,

rappresenta e difende giusta delega in atti;

s

– controricorrente

avverso la sentenza n. 1784/2014 della CORTE
D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/01/2015 r.g.n.
1304/2012;

udienza del 15/03/2018 dal Consigliere Dott. ADRIANO
PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato CESIRA TERESINA SCANU per delega
verbale Avvocato ENZO MORRICO.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG 18072/2015
FATTI DI CAUSA
Con sentenza in data 19 gennaio 2015, la Corte d’appello di Bologna accertava il
diritto di Fabrizio Mancuso alla costituzione di un rapporto a tempo pieno di 40 ore
settimanali e turnazione 4 + 2 con decorrenza dal 10 giugno 2002 e condannava la

pagamento, in favore del predetto, delle differenze retributive maturate dall’8
novembre 2002, oltre accessori: così riformando la sentenza di primo grado, che
aveva invece rigettato le domande del lavoratore.
A motivo della decisione, la Corte territoriale riteneva la trasformazione, a far data dal
giugno 2002 per il suo diverso continuo impiego, del rapporto di lavoro di Fabrizio
Mancuso, da tempo pieno su sette giorni settimanali con modalità diverse da quelle in
turni continui e avvicendati articolato su 37 ore settimanali, a norma dell’art. 9,
tredicesimo comma del CCNL per il personale dipendente da società e consorzi
concessionari di autostrade e trafori, in uno a tempo pieno di 40 ore settimanali e
turnazione 4 + 2, a norma dell’art. 9, terzo comma CCNL cit. E ciò nella sufficienza,
così come per il mutamento da tempo parziale a tempo pieno, al di là della risultanza
del negozio costitutivo del rapporto di lavoro, della sua concreta attuazione tra le
parti.
Infine, essa disattendeva l’eccezione di prescrizione, per la richiesta del lavoratore
delle differenze retributive dall’8 novembre 2002, ossia dal quinquennio precedente
l’atto di costituzione in mora (con raccomandata dell’8 novembre 2007).
Avverso tale sentenza la società datrice, con atto notificato il 18 (23) luglio 2015,
proponeva ricorso per cassazione con due motivi, cui resisteva il lavoratore con
controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 9
del CCNL per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade
e trafori, in relazione agli artt. 1362 ss. c.c., per la mancata considerazione dello
svolgimento da parte di Fabrizio Mancuso di un lavoro a tempo (non già parziale, ma)

datrice Autostrade per l’Italia s.p.a. alla trasformazione del rapporto da tale data e al

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pieno, pertanto non trasformabile (da tempo pieno a tempo pieno), in quanto
diversamente modulato nelle modalità fissa (con orario di 40 ore settimanali suddivise
su cinque giorni) o per turni (continui e avvicendati, con la scansione di 4 giorni
lavorativi e 2 di riposo, con prestazione di 8 ore giornaliere variamente collocabili e 40

lavorativi e 2 di riposo, con prestazione di 37 ore settimanali), con la diversa
attribuzione di permessi, a seconda della maggiore onerosità dei turni, stabilita
dall’art. 9, terzo e tredicesimo comma CCNL cit., secondo una flessibilità chiaramente
risultante dalla possibilità, per il personale turnista, di modalità di prestazione diversa
da quella in turni continui e avvicendati, nonché dall’impiego della congiunzione
“anche” (con modalità diverse da quelle in turni continui e avvicendati) nella disciplina
dell’orario del personale dei settori operativi collegati all’esercizio, le cui attività
articolate su 7 giorni (art. 9, tredicesimo comma CCNL cit.) e dalla possibilità per il
personale impiegato in turni continui e avvicendati di essere impiegato secondo la
normativa ai punti (idest: comma) 13 e seguenti (art. 9, punto 26 CCNL cit.).
2. Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1230
c.c., per inconferenza dei richiami giurisprudenziali della Corte territoriale riguardanti il
comportamento delle parti, in assenza nel caso di specie di una novazione oggettiva
del rapporto di lavoro, per difetto dei requisiti dell’animus novandi e dell’aliquid novi
nella semplice variazione dell’orario lavorativo, pure consentita dal regolamento
contrattuale applicato, preclusiva della configurazione dell’estinzione di obbligazioni
precedenti e di costituzione di nuove.
3. I due motivi possono essere congiuntamente esaminati, per ragioni di stretta
connessione.
3.1. Essi sono fondati.
3.2. In via di premessa, occorre ribadire come al giudice di legittimità spetti la diretta
interpretazione delle clausole dei contratti o accordi collettivi di lavoro, denunciate di
violazione o falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. (come
modificato dall’art. 2 d.Ig. 40/2006 n.40), per la loro parificazione sul piano
processuale a quella delle norme di diritto, in base alle norme codicistiche di

settimanali; ovvero diversamente articolati, con una cadenza media di 5 giorni

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ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.) come criterio interpretativo diretto e non
come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e della congruità della
motivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità della doglianza, di una
specifica indicazione delle norme asseritamente violate e dei principi in esse contenuti,

violati o di una loro applicazione sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti
(Cass. 19 marzo 2014, n. 6335; Cass. 9 settembre 2014, n. 18946).
3.3. Ebbene, reputa questa Corte che la norma collettiva denunciata possa essere
pianamente interpretata sulla base del suo tenore letterale, chiaramente rivelativo
della comune intenzione delle parti (art. 1362 c.c.). Come noto, esso è canone
ermeneutico gerarchicamente prioritario su quelli interpretativi-integrativi: così da
escluderne la concreta operatività quando sia da solo a ciò sufficiente (Cass. 15 luglio
2016, n. 14432; Cass. 21 agosto 2013, n. 19357; Cass. 28 agosto 2007, n. 18180).
Dalle norme contrattuali denunciate si evince, infatti, una modulazione dell’orario di
lavoro a tempo pieno, secondo le diverse modalità: a) di uno settimanale di 40 ore,
ripartito in 5 giorni e pertanto giornaliero di 8 ore (art. 9, primo comma CCNL cit.);

b)

ovvero, “di norma”, in turni continui e avvicendati di 40 ore settimanali, con la
scansione di 4 giorni lavorativi e riposo al quinto e al sesto (4+2) e prestazione di 8
ore giornaliere, secondo gli orari 22.00-06.00, 06.00-14.00, 14.00-22.00 (art. 9, terzo
comma CCNL cit.);

e) ovvero ancora, nei settori operativi collegati all’esercizio

(esazione, viabilità, centro radio informativo, impianti), le cui attività si svolgano su 7
giorni, “anche” con modalità di prestazione diverse da quelle in turni continui e
avvicendati, con fissazione dell’orario di lavoro in 37 ore settimanali, con un minimo di
6 ed un massimo di 9 ore giornaliere e distribuzione settimanale rapportata a 5 giorni
lavorativi e 2 di riposo (art. 9, tredicesimo comma CCNL cit.).
Appare evidente come le illustrate modalità della prestazione lavorativa siano state
previste dalle parti contraenti come tra loro alternative, ma tutte integranti la
medesima causa contrattuale del rapporto di lavoro a tempo pieno.
3.4. E ciò, in particolare, per l’orario lavorativo organizzato in turni, articolati come
continui e avvicendati su 40 ore settimanali o diversamente su 37 ore settimanali,

3

né del discostamento da parte del giudice di merito dai canoni legali assunti come

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ciascuno con un proprio regime di pause e di riposi, secondo esigenze di flessibilità
aziendali: per quelli articolati su 37 ore settimanali, in considerazione della peculiare
natura del settore operativo di attività, in funzione della copertura delle esigenze di
servizio e delle variabili del traffico. Degna di particolare nota è poi la facoltà, prevista

richiesta di impiego secondo la turnazione su 37 ore settimanali: con riserva di
accettazione da parte della società datrice, compatibilmente con le proprie esigenze
(art. 9, ventiseiesimo comma CCNL cit.).
La natura alternativa, sul medesimo piano di orario contrattuale, di questa diversa
turnazione su 37 ore settimanali è chiaramente espressa dalla congiunzione “anche”,
in riferimento alla possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa con “modalità
… diverse da quelle in turni continui ed avvicendati”; ed è ribadita dalla previsione di
tale ultima modulazione dei turni quale modalità di svolgimento

“di norma” della

prestazione lavorativa da parte del personale turnista (art. 9, terzo comma CCNL cit.).
3.5. Emerge pertanto nitida la differenza dall’ipotesi, cui si riferisce la giurisprudenza
di legittimità richiamata dalla Corte territoriale (a pg. 7 della sentenza), di
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in un rapporto a tempo parziale,
ai sensi della disciplina dettata dal d.Ig. 61/2000, che non può essere unilateralmente
determinata dal datore di lavoro, necessitando al contrario del consenso scritto
del lavoratore. Posto che la modalità oraria configura elemento qualificante della
prestazione oggetto del contratto part-time, la variazione in aumento o in diminuzione
del monte ore pattuito costituisce evidentemente una novazione oggettiva dell’intesa
negoziale inizialmente concordata, che richiede una rinnovata manifestazione di
volontà (Cass. 6 dicembre 2016, n. 25006; Cass. 11 dicembre 2014, n. 26109).
3.6. Ma così non è nel caso di specie, in cui l’orario è stato modulato secondo
scansioni alternative all’interno dello stesso rapporto di lavoro a tempo pieno, in
corrispondenza ad

un’esigenza di flessibilità propria dell’attività svolta e

contrattualmente regolamentata.
Sicchè, la sua variazione costituisce una mera modificazione accessoria
dell’obbligazione non produttiva di novazione oggettiva (art. 1230 c.c.): in assenza

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per il personale utilizzato in turni continui e avvicendati su 40 ore settimanali, di

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dei requisiti prescritti dall’art. 1230 c.c.

dell’aliquid novi, dell’animus novandi, inteso

come manifestazione inequivoca dell’intento novativo e della

causa novandi, quale

interesse comune delle parti all’effetto novativo ( Cass. 9 aprile 2003, n. 5576; Cass.
22 giugno 2005, n. 13398, con più specifico riferimento alle variazioni di misura del

4. Dalle superiori argomentazioni discende coerente l’accoglimento del ricorso, in base
al seguente principio di diritto:

“Non costituisce variazione dell’orario di lavoro, assimilabile alla trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, l’utilizzazione del lavoratore
dipendente di Autostrade per l’Italia s.p.a., che, dopo essere stato impiegato in turni
di 5 giorni lavorativi e 2 di riposo su 37 ore settimanali, lo sia in turni continui ed
avvicendati di 4 giorni lavorativi e 2 di riposo su 40 ore settimanali: integrando detta
modificazione di orario, regolata dal CCNL per il personale dipendente da società e
consorzi concessionari di autostrade e trafori, una diversa modalità di prestazione
lavorativa sempre a tempo pieno”.
Ciò comporta la cassazione della sentenza e, con decisione nel merito, in assenza di
necessità di ulteriori accertamenti in fatto, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, ult.
pt . c.p.c., il rigetto della domanda del lavoratore: con la compensazione delle spese
dell’intero processo tra le parti, in ragione della novità della questione, ben integrante
le “gravi ed eccezionali ragioni” previste dall’art. 92, secondo comma c.p.c., nel testo
novellato dall’art. 45, undicesimo comma I. 69/2009 (Cass. 16 marzo 2016, n. 5267;

ratione temporis.

Cass. 29 novembre 2016, n. 24234), applicabile

P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso; cassa la sentenza e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del
lavoratore e compensa tra le parti le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma il 15 marzo 2018

5

canone e alla modificazione del termine di scadenza della locazione).

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