Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19014 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. II, 16/07/2019, (ud. 01/04/2019, dep. 16/07/2019), n.19014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14542/2015 R.G., proposto da:

T.V.G., e T.A.R., rappresentate e

difese dall’avv. Federico Pasetto e dall’avv. Nicola Orsolato, con

domicilio eletto in Roma, alla Via Confalonieri 5, presso lo studio

dell’avv. Andrea Manzi;

– ricorrenti –

contro

B.A., rappresentato e difeso dall’avv. Sergio del Cero,

dall’avv. Stefania Del Cero e dall’avv. Nicola Pierro, con domicilio

eletto presso quest’ultimo in Roma alla Via Tagliamento n. 55;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 60/2015,

depositata in data 8.1.2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1.4.2019 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.V.G. e T.A.R. hanno adito il Tribunale di Verona, sezione distaccata di Soave, esponendo di esser comproprietarie, unitamente al convenuto B.A., di taluni immobili siti nel Comune di (OMISSIS).

Hanno chiesto di disporre lo scioglimento della comunione.

Il convenuto, senza opporsi alla domanda, ha chiesto l’assegnazione dell’intero compendio immobiliare, assumendone l’indivisibilità. Espletata la consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale ha disposto la divisione in base al primo progetto elaborato del c.t.u., assegnando alle ricorrenti la piena proprietà dei lotti edificabili siti in località (OMISSIS), e al resistente tutti gli immobili costituiti dal seminativo (OMISSIS), dal (OMISSIS), dal seminativo (OMISSIS) e dal (OMISSIS), fissando il conguaglio in Euro 13.341,17 e regolando le spese.

Su appello di T.V.G. e T.A.R., la Corte di Venezia ha confermato la decisione del Tribunale, osservando che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, non vi era contrasto tra la c.t.u. e la successiva relazione integrativa, poichè l’unico cespite di cui era stata emendata la stima era il fondo seminativo (OMISSIS) a causa di un errore della prima valutazione. Ha escluso che l’immobile assegnato alle T. fosse stato sovrastimato, rilevando che anche l’integrazione di perizia aveva recepito il metodo utilizzato nella prima relazione e che inoltre il consulente, per giungere alle conclusioni rassegnate, aveva contattato talune agenzie immobiliari e l’Ufficio tecnico comunale, tenendo conto delle osservazioni dei c.t.p., così da stabilire un valore finale di Euro 190,00/mq..

Ha inoltre respinto le censure rivolte a contestare l’assegnazione dei cespiti in favore del resistente, osservando che tale soluzione consentiva di mantenere unitaria la parte agricola del compendio. Per la cassazione di questa sentenza T.V.G. e T.A.R. hanno proposto ricorso in tre motivi.

B.A. ha depositato controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè la contraddittoria motivazione circa la valutazione dei beni, evidenziando che in corso di giudizio erano state effettuate due diverse stime, nel 2007 e nel 2010, l’ultima delle quali aveva applicato una diversa percentuale di riduzione del valore dei fondi a seminativo senza alcuna giustificazione plausibile.

In particolare, il valore del fondo (OMISSIS) era stato ridotto del 5%, mentre quello del seminativo (OMISSIS) era stato abbattuto del 44%, inoltre il valore del vigneto (OMISSIS) era stata ridotto del 16% mentre quello del (OMISSIS) era rimasta immutato.

Tali incongruenze erano state evidenziate dal consulente di parte senza che il c.t.u. ed il giudice di merito abbiano indicato le ragioni della soluzione adottata.

2. Il secondo motivo censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sostenendo che le conclusioni cui era giunto il consulente riguardo alla lieve riduzione del valore dei lotti edificabili era stata contestata dal c.t.p., che aveva obiettato che il valore di detti lotti era stato sovrastimato, essendo pari a Euro 150-160/mq. e non ad Euro 190,00/mq.; che il c.t.u., nel confermare le conclusioni assunte, si era limitato ad asserire che il valore stimato aveva trovato conferma nelle informazioni assunte presso talune agenzie immobiliari e che si giustificava per la ridotta presenza di altre aree edificabili nella zona. La Corte, aderendo alle suddette valutazioni, aveva travisato il senso e l’oggetto del motivo di appello formulato dalle ricorrenti, che verteva esclusivamente sull’incongruità della stima degli immobili.

I due motivi, che vertono su questioni suscettibili di esame congiunto, sono infondati.

1.1. La Corte di merito, in riposta ai motivi di appello che vertevano sulle medesime questioni riproposte in questa sede di legittimità, ha chiarito, con motivazione congrua e pienamente intellegibile, che la consistente riduzione del valore del fondo (OMISSIS) era stata determinata da un errore della prima consulenza, ed ha ritenuto congruo il diverso valore stimato dal secondo consulente, ritenendolo coerente anche con quella del Fondo (OMISSIS).

Parimenti, riguardo ai vigneti, ha precisato che il fondo (OMISSIS) era sicuramente più pregiato del fondo (OMISSIS).

Nell’esaminare il secondo motivo di impugnazione, il giudice distrettuale ha nuovamente recepito le valutazioni del c.t.u. osservando che anche la precedente stima del 2007 era stata effettuata in applicazione di parametri omogenei rispetto alla successiva valutazione, e che la stima era stata confermata dalle informazioni assunte presso agenzie immobili e presso l’Ufficio comunale (cfr. sentenza pag. 7).

Il fatto che la valutazione dei lotti edificabili fosse stata effettuata anche tenendo conto della ridotta presenza in zona delle altre porzioni non poteva inficiare, da sole, le conclusioni motivatamente raggiunte dal giudice di merito sulla base della comparata valutazione degli immobili e degli accertamenti espletati dai consulenti.

Non sussiste, quindi, la violazione lamentata anzitutto perchè la censura, pur prospettando l’omesso esame di un fatto decisivo, è piuttosto volta a denunciare la sufficienza della motivazione con cui la Corte di appello ha confermato la pronuncia di primo grado, trascurando che l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 consente di dedurre esclusivamente l’omesso esame di uno specifico accadimento oggettivo, risultante dagli atti ed avente carattere decisivo, mentre il vizio di motivazione non assume rilievo, ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ove sia dedotta la mera insufficienza delle argomentazioni della sentenza (Cass. 23940/2017; Cass. 21257/2014; Cass. 13928/2015; Cass. s.u. 8053/2014).

Per altro verso, come hanno evidenziato le stesse ricorrenti, già il c.t.u. aveva dato risposta ai rilievi del tecnico di parte, precisando che le oscillazione del valore degli immobili a destinazione agricola era stato effetto dell’andamento negativo del mercato agricolo, mentre il valore dei fondi a vocazione edificatoria era stato ottenuto mediante la comparazione con altri immobili ed era stata confermata dalle ulteriori informazioni assunte, dovendo osservarsi che il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, senza doversi necessariamente soffermare anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese, non occorrendo una motivazione esplicita, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive (Cass. 2015/1815; Cass. 282/2009; Cass. 8355/2007; Cass. 12080/2000; Cass. 522/1981).

3. Il terzo motivo censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte di merito erroneamente assegnato i fondi agricoli al B. per mantenere unitaria la parte agricola del compendio, trascurando che il resistente era titolare di un contratto di fitto di fondo rustico ormai cessato dal 2007.

Le ricorrenti avevano proposto una quarta ipotesi, chiedendo l’assegnazione dei vigneti (OMISSIS) e (OMISSIS) e del fondo (OMISSIS), soluzione che avrebbe escluso il pagamento di conguagli ma che è stata scartata in quanto comportante il frazionamento del fondo assegnato al resistente.

Il motivo è infondato.

La denunciata violazione è insussistente sia perchè il ricorso non chiarisce perchè la cessazione del rapporto di affitto di cui era titolare il B. fosse decisivo per negare a quest’ultimo l’assegnazione del bene, dato che la sentenza ha ritenuto che essa consentisse, comunque, di mantenere unitaria la parte agricola del fondo, sia perchè il fatto asseritamente non valutato è stato preso in considerazione della sentenza impugnata (Cass. s.u. 8053/2014). La censura si risolve – in definitiva – nella prospettazione di un risultato interpretativo delle emergenze processuali diverso da quello operato dal giudice di merito, che tuttavia non può avere ingresso in sede di legittimità nei termini prospettati, dato che, nel disciplinare i criteri di assegnazione dei beni da dividere ritenuti non comodamente divisibili, l’art. 720 c.c., conferisce al giudice un potere discrezionale nella scelta del condividente a cui favore disporre l’assegnazione, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell’obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all’uno piuttosto che all’altro degli aspiranti all’assegnazione (così esaminando i contrapposti interessi in conflitto), e si esprime in un tipico apprezzamento di fatto, sottratto come tale al sindacato di legittimità (Cass. 116411/2010).

Il ricorso è quindi respinto con spese secondo soccombenza come da liquidazione in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dichiarare che le ricorrenti sono tenute a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, apri ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5600,00 per compenso, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.

Dà atto che le ricorrenti sono tenute a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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