Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19014 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 06/07/2021), n.19014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3988/2014 R.G. proposto da:

C.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Carmine

Cosentino, presso il cui studio, in Roma, via Silla n. 28, elegge

domicilio;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente in via incidentale –

contro

C.R., rappresentata e difesa dall’Avv. Carmine

Cosentino, presso il cui studio, in Roma, via Silla n. 28, elegge

domicilio;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 219/1/13, della Commissione tributaria

regionale della Basilicata, depositata il 18 giugno 2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 maggio 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – con sentenza n. 219/1/13, depositata il 18 giugno 2013, la Commissione tributaria regionale della Basilicata, pronunciando sull’appello di C.R., in riforma della decisione di prime cure ha dichiarato la giurisdizione del giudice tributario sull’impugnazione proposta dall’appellante avverso una cartella esattoriale recante “revoca delle agevolazioni previste ex L. n. 291 del 1981”, ed ha rigettato, nel resto, la spiegata impugnazione;

1.1 – il giudice del gravame ha ritenuto che:

– ai fini della giurisdizione tributaria rilevava, nella fattispecie, “un debito relativo all’imposta di registro e/o recupero di crediti d’imposta revocati ex L. n. 317 del 1991 interamente riferiti ad imposte, agevolazioni tributarie e interessi”;

– la cartella esattoriale era stata legittimamente notificata, a mezzo del servizio postale, direttamente ad opera dell’agente della riscossione;

– venendo in considerazione la revoca di un credito di imposta, la cartella esattoriale non implicava l’adozione di un (ulteriore) atto presupposto;

– dei debiti societari l’appellante doveva, ad ogni modo, rispondere seppur divenuto socio in momento successivo alla loro contrazione;

– non poteva ritenersi perfezionata l’eccepita prescrizione decennale in quanto il relativo dies a quo andava individuato “dalla data di annullamento della concessione dell’agevolazione”;

2. – C.R. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, illustrati con memoria;

– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso articolando un motivo di ricorso incidentale cui resiste C.R. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. – col primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, ed all’art. 353 c.p.c., deducendo, in sintesi, la nullità della gravata sentenza che, – una volta affermata la giurisdizione del giudice tributario che il primo giudice, diversamente, aveva escluso, – non avrebbe potuto pronunciare nel merito della lite, ricorrendo ipotesi di rimessione della causa al giudice del primo grado a tutela del doppio grado di giurisdizione;

– il secondo motivo espone la denuncia di violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, così come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 12, comma 1, dal D.Lgs. n. 193 del 2001, art. 1, comma 1, lett. c), e dal D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 4, lett. b), conv. in L. n. 122 del 2010, sull’assunto che, per effetto delle sue successive modifiche, il testo dell’art. 26, comma 1, cit., – nella parte in cui disciplina la notifica “mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”, – non può che essere letto nel contesto dell’intera disposizione che la racchiude, disposizione che, – scomparso il sintagma “da parte dell’esattore”, nel riferimento operato alla notificazione mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, – implica, allora, una notificazione da eseguirsi da parte degli stessi soggetti abilitati ivi indicati (id est gli “ufficiali della riscossione o altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.”), con conseguente inesistenza di una notifica eseguita (così come nella fattispecie) direttamente, a mezzo del servizio postale, da parte dell’agente di riscossione;

– col terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della gravata sentenza, per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione di legge in relazione all’art. 2304 c.c., ed omesso esame di fatto decisivo, deducendo, in sintesi, da un lato che la gravata sentenza aveva omesso di pronunciare sul motivo di appello involgente la violazione dell’art. 2304 c.c. e, dall’altro, che l’esame di detto motivo, secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, sarebbe risultato decisivo ai fini dell’accoglimento del ricorso, posto che la cartella esattoriale era stata emessa nei confronti di essa esponente senza alcuna preventiva escussione del patrimonio della Ristor Ruoti di S.V. & C. S.n.c.;

2. – col ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 4 e 5, l’Agenzia delle Entrate denuncia difetto di giurisdizione del giudice tributario, violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, art. 36, comma 2, n. 4, e art. 57, nonchè omesso esame di fatti decisivi, assumendo che, – così come esposto dalla stessa ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio, e come del resto rilevato dalla Commissione tributaria provinciale, – nella fattispecie venivano in considerazione contributi che, – concessi, ai sensi della L. 14 maggio 1981, n. 219, per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi nelle aree della Campania e della Basilicata interessate da eventi sismici, erano stati revocati con D.M. Sviluppo Economico, 9 aprile 2008, n. 158246, in ragione di maturata decadenza, così che non poteva prospettarsi, al riguardo, – nemmeno in relazione allo strumento impiegato per il recupero dei contributi (la cartella esattoriale), – la giurisdizione del giudice tributario; soggiunge la ricorrente che, – inequivocamente emergendo siffatta natura del credito controverso dalle stesse allegazioni di parte, dalla pronuncia di prime cure e dall’inequivoco riferimento (in cartella) al provvedimento ministeriale di revoca, – solo con l’atto di appello controparte, deducendo, sul punto, che si trattava di revoca di agevolazioni tributarie, – aveva immutato le proprie allegazioni che, peraltro, rimanevano fondate, – contro l’effettiva sostanza della questione controversa, qual desumibile dal ridetto provvedimento ministeriale di revoca, – su meri dati formali che, a loro volta, conseguivano da “insufficienze del sistema informatico” e, così, dall’impiego “di un codice tributo estraneo alla natura delle somme erogate”, impiego, questo, reso però necessario (in cartella) in quanto il “sistema di iscrizione telematico a ruolo… non prevedeva altra codifica possibile per validare la procedura di iscrizione a ruolo per la revoca dei predetti finanziamenti pubblici”;

– con un secondo motivo l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia nullità della gravata sentenza per difetto di integrazione del contraddittorio;

3. – in via pregiudiziale vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità, e di improcedibilità del ricorso incidentale, qual sollevate dalla controricorrente;

3.1 – non sussiste l’eccepita inammissibilità del ricorso, posto che, – a fronte della notifica del ricorso principale in data 3 febbraio 2014, il termine per la notifica di quello incidentale (art. 369 c.p.c., comma 1, art. 370 c.p.c., comma 1, e art. 371 c.p.c.) è venuto a scadere al (nella giornata di sabato del) 15 marzo 2014, così che, – trovando applicazione la proroga del termine “al primo giorno seguente non festivo” (art. 155 c.p.c., commi 4 e 5), – risulta tempestiva la notifica eseguita (di lunedì) in data 17 marzo 2014;

3.2 – ai fini, però, della procedibilità, il ricorso incidentale andava depositato nel termine di 20 gg. dalla sua notifica (art. 371 c.p.c., comma 3, e art. 369 c.p.c., comma 1), e detto termine, venuto a scadenza nella giornata (di domenica) del 6 aprile 2014, per quanto sopra esposto, risultava prorogato al primo giorno seguente non festivo (lunedì 7 aprile 2014), laddove il deposito è stato, nella fattispecie, eseguito (solo) in data 8 aprile 2014;

– sussiste, quindi, l’eccepita improcedibilità del ricorso tardivamente depositato (v., già, Cass., 15 giugno 1981, n. 3878; v., altresì, Cass. Sez. U., 15 luglio 2009, n. 16503; Cass., 16 gennaio 2007, n. 840; Cass., 26 maggio 2000, n. 6994);

4. – tanto premesso, il primo motivo del ricorso principale, – dal cui esame consegue l’assorbimento dei residui motivi di ricorso, – è fondato e va accolto;

– il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. a), espressamente prevede, quale ipotesi di rimessione della causa alla Commissione tributaria provinciale da parte della Commissione tributaria regionale, l’affermazione della “giurisdizione negata dal primo giudice”;

– con riferimento all’analoga disposizione del codice di rito civile (art. 353 c.p.c., comma 1), le Sezioni Unite della Corte, ancora di recente, hanno ribadito che “Qualora il giudice di primo grado dichiari il difetto di giurisdizione sulla domanda, ritenendo che questa solleciti una pronuncia del giudice amministrativo, il giudice di secondo grado, che affermi la giurisdizione negata dalla prima sentenza, deve fare applicazione dell’art. 353 c.p.c., indipendentemente dal fatto che le parti abbiano formulato conclusioni di merito, e rimettere la causa al primo giudice, con la conseguenza che, ove a ciò non provveda, statuendo nel merito, la cassazione della relativa decisione deve essere disposta direttamente con rinvio al primo giudice, vertendosi in tema di violazione del principio di ordine pubblico del doppio grado di giurisdizione, senza che in ciò possa ravvisarsi una lesione della ragionevole durata del processo.” (Cass. Sez. U., 31 maggio 2017, n. 13722);

5. – l’impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria provinciale di Potenza, in diversa composizione;

– nei confronti della ricorrente in via incidentale non sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, trattandosi di ricorso proposto da un’amministrazione dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr., ex plurimis, Cass., 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., 5 novembre 2014, n. 23514; Cass. Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9938; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti i residui motivi, e dichiara improcedibile il ricorso incidentale; cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria provinciale di Potenza, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenuta da remoto, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

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