Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19014 del 02/09/2010

Cassazione civile sez. II, 02/09/2010, (ud. 26/05/2010, dep. 02/09/2010), n.19014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M. (OMISSIS), R.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA 15, presso lo

studio dell’avvocato PANARITI BENITO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato QUERINI MASSIMO;

– ricorrenti –

contro

D.R. in proprio e quale esercente la potesta’ sul minore

CA.SI.; CA.IR., CA.TI., C.

C., tutti eredi di CA.NE., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CANDIA 50, presso lo studio dell’avvocato

CONTUCCI LORENZO, rappresentati e difesi dall’avvocato SPANGARO

SANDRO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 766/2004 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 11/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2010 dal Consigliere Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE;

udito l’Avvocato SPANGARO Sandro, difensore dei resistenti che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto ritualmente notificato C.M. e R.L. proponevano opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2386/92 con il quale il presidente del tribunale di Udine, su istanza del ricorrente Ca.Ne., aveva loro ingiunto, in favore di quest’ultimo, il pagamento della somma di L. 14.469.521, oltre interessi e spese legali, a titolo di pagamento di un credito di “fornitura merci”. Gli opponenti contestavano sia la natura del rapporto che ritenevano configurabile come appalto, sia la mancata ultimazione di opere, sia infine la presenza di vizi tempestivamente denunciati.

Si costituiva il convenuto, titolare della falegnameria omonima, contestando l’opposizione ed assumendo che il C.M. aveva accettato le opere fornitegli firmando una liberatoria e che egli non aveva provveduto al saldo del lavoro effettuato.

A seguito della morte del Ca.N., la causa era dichiarata interrotta e veniva successivamente riassunta dai suoi eredi.

Il Tribunale di Udine, all’esito dell’espletata istruttoria, con sentenza n. 702/02 depos. in data 21.05.2002, ritenuta la sussistenza dei vizi lamentati, revocava il decreto ingiuntivo opposto; detratti gli acconti di Euro 6.713,94, gia’ versati dagli attori, per effetto della concessione della provvisoria esecutorieta’ del decreto, condannava gli eredi Ca. a versare agli attori la somma di Euro 724,84 a titolo di risarcimento danni, somma da detrarsi dall’importo versato in esecuzione della provvisoria esecutorieta’ del decreto opposto; oltre al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale sentenza proponevano appello i C. – R. lamentando che i convenuti opposti non erano stati condannati all’esatta restituzione della somma percepita sulla base della provvisoria esecutorieta’ dell’ingiunzione.

Si costituivano gli appellati, rimettendosi a giustizia con riferimento all’appello principale e formulando appello incidentale con il quale si ribadiva che il contratto de quo non doveva ritenersi un contratto d’appalto, bensi’ un contratto di fornitura o d’opera, trattandosi di una ditta artigiana di modeste dimensioni; in ogni caso eccepivano che non era stato rispettato il termine per la denuncia dei vizi occulti. Con sentenza depos. in data 11.12.2004 la Corte d’Appello di Trieste, rigettava l’appello principale ed accoglieva quello incidentale, revocando il D.I. opposto e condannando gli appellati al pagamento della somma di Euro 7.472,8, oltre interessi e con condanna dei medesimi al pagamento delle spese processuali.

Avverso la suddetta decisione il C. e la R. propongono ricorso per cassazione articolato sulla base di 2 mezzi ed illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.; resistono con controricorso i D. – Ca..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso gli esponenti eccepiscono la violazione e falsa applicazione degli artt. 1470, 1559, 1655 e 2222 c.c. Secondo i ricorrenti la Corte d’Appello ha errato nel qualificare il rapporto intercorso tra le parti come contratto d’opera o come contratto di fornitura, escludendo la corretta configurazione di contratto d’appalto. In specie la differenza sostanziale tra il contratto d’appalto e il contratto d’opera consiste nel fatto che mentre il primo e’ contrassegnato dall’esistenza di un organizzazione ad impresa dell’appaltatore , il secondo e’ qualificato dalla prestazione di lavoro da compiersi , quanto meno in via prevalente, personalmente dall’obbligato o dal suo nucleo familiare, non essendo invece requisito distintivo la modesta entita’ delle opere eseguite. La Corte dunque avrebbe errato …” laddove ricorre principaliter proprio al criterio dell’entita’ delle opere commissionate per qualificare il rapporto.” La doglianza non ha pregio.

La Corte territoriale in realta’ ha fondato la distinzione tra contratto d’opera e contratto d’appalto – in aderenza con i principi espressi da questa S.C. – facendo riferimento proprio all’organizzazione dell’impresa, ritenendo che nel contratto d’opera e’ prevalente il lavoro dell’obbligato medesimo pur se coadiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore (Cass. n. 5451 del 04/06/1999; Cass. n. 703 del 29.05.2001). Correttamente dunque la Corte ha ritenuto che la fattispecie configura un contratto d’opera, trattandosi “d’impresa individuate, artigiana, consistente in una falegnameria con un anziano titolare e due soli operai, che fabbricavano infissi di legno su ordinazione e provvedeva alla loro messa in opera”.

Con il 2 motivo i ricorrenti denunciano l’omessa e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia.

Lamentano che il giudice di seconde cure ha del tutto omesso di valorizzare e analizzare alcuni elementi rilevanti ai fini della valutazione delle reali dimensioni dell’impresa, elementi che erano emersi attraverso l’esame delle prove documentali assunte. In modo particolare il giudice di merito, ai fini della qualificazione del negozio, non ha considerato che, per l’opera in questione, era stata corrisposta l’IVA al 4% come se si trattasse di contratto d’appalto, mentre nel contratto d’opera la stessa imposta e’ prevista al 10%.

Ritiene il Collegio la questione irrilevante, perche’ trattasi di un mero aspetto fiscale che come tale non puo’ incidere sulla natura del negozio giuridico, non puo’ di per se’ solo qualificare il contratto de quo come appalto o come contratto d’opera. Peraltro, all’epoca, l’aliquota IVA per la prima casa sembra che fosse prevista dello stesso importo, sia in caso di appalto che di contratto d’opera. La Corte territoriale d’altra parte, stante il criterio da essa seguito delle dimensioni dell’organizzazione dell’azienda, ha implicitamente disattese le argomentazioni in questione, ritenendoli senza rilievo a fini della soluzione del problema in esame.

Deducono ancora i ricorrenti che il valore dell’impresa del Ca. era desumibile anche nella dichiarazione di successione, in cui risultava pari a L. 774.000.000, cio’ che avrebbe dovuto far ritenere che non si trattava “di una piccola bottega accreditata in maniera acritica dalla sentenza impugnata”, ma di un’impresa vera e propria”. A parte l’inconsistenza del motivo, si osserva che lo stesso costituiva un motivo nuovo e come tale inammissibile. Anche in questo caso il giudice d’appello lo ha ritenuto evidentemente irrilevante, in considerazione dell’assorbente criterio seguito della dimensione dell’organizzazione aziendale per qualificare la natura del contratto de quo. Gli esponenti ripropongono altresi’ la questione dei vizi occulti e della tempestiva denuncia degli stessi e criticano l’affermazione del giudice a quo per il quale con ogni probabilita’ i vizi dovevano essere gia’ palesi al momento dell’accettazione, di cui alla liberatoria del 10.7.92. Si assume che secondo le dichiarazioni di un teste ( Ni.) si poteva stabilire il momento della scoperta dei vizi e dedurre che la loro denuncia era stata tempestiva; si deduce che i vizi, attesa la loro natura, non erano facilmente conoscibili al momento della consegna e della liberatoria sopra indicata; per quanto riguarda la scala fornita e montata da Ca., si asserisce, introducendo un argomento nuovo, che sarebbe configurabile la consegna di aliud pro aliud con riferimento a certe manchevolezze in ordine alle norme tecniche di sicurezza all’epoca vigenti. La doglianza e’ infondata.

Occorre sottolineare che in sede di legittimita’ e’ censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, per stabilire la natura del contratto in questione (appalto o contratto d’opera o fornitura o vendita), mentre costituisce accertamento di fatto – dunque incensurabile in tale sede, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici – la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale. (Cass. n. 2728 del 08/02/2010). Non v’e’ dubbio che tutte le doglianze sopra esaminate introducono elementi di fatto, non rilevanti in sede di legittimita’, tali essendo le indicate questioni che sono passate al vaglio del giudice di merito ovvero dal medesimo implicitamente disattese. Il ragionamento seguito dalla Corte in specie circa la tardivita’ della denuncia dei vizi e’ perfettamente coerente con la premessa che trattasi di contratto d’opera e non di appalto, per cui nella fattispecie era applicabile il termine piu’ breve di cui all’art. 2226 c.c..

In conclusione il ricorso dev’essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA