Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19013 del 27/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 27/09/2016, (ud. 06/07/2016, dep. 27/09/2016), n.19013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12621/2015 proposto da:

S.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARAGUAY,

3/5, presso lo studio dell’avvocato LORENZO COLEINE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIUSEPPE MASSARI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2691/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI del 10/11/2014, depositata il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

S.I. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Puglia meglio indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto l’appello dell’Ufficio contro la sentenza che aveva annullato l’accertamento emesso a carico della contribuente, socia al 50 % della ST Auto capital srl, sulla base dei maggiori redditi accertati a carico della società con avviso divenuto definitivo per mancata impugnazione.

L’Agenzia delle entrate non ha depositato difese scritte.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione e falsa dell’art. 85 TUIR, D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38, 39 e 42, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54 e 55, D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 41, 44 e 47, artt. 2967, 2729 e 2727 c.c., L. n. 212 del 2000, è manifestamente inammissibile e infondato.

Nessuna questione può qui farsi, anzitutto, in ordine alla natura di società a ristretta base sociale che la CTR ha affermato essere stata incontroversa e che la stessa parte ricorrente non ha documentato di avere posto in discussione nel corso del giudizio di merito.

Quanto alla restante parte della censura, laddove pone in discussione il meccanismo che riconduce ai soci di società di capitali la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extra bilancio posti a base dell’accertamento notificato alla ricorrente, è sufficiente rammentare che la CTR si è perfettamente uniformata all’indirizzo di questa Corte, alla quale va data continuità, secondo il quale, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati dalla società, ovvero da essa reinvestiti (Cass. n. 5076 del 2011, n. 9519 del 2009 e n. 7564 del 2003; Cass. n.6780/03; Cass. n.7564/03; Cass. 16885/03; Cass. n. 18640/2008; Cass. n. 8954/13 -. Prova che nel caso di specie la CTR non ha riscontrato ritenendo che il contribuente non aveva provato la mancata distribuzione.

Resta solo da dire che il tentativo di sottoporre a questa Corte elementi probatori che dimostrerebbero l’assenza di distribuzione degli utili non può essere in alcun modo assecondato, non risultando la Cassazione dotata di poteri di verifica del materiale probatorio invece riservati al giudice di merito – fatti salvi i rimedi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5-.

La censura relativa al carattere definitivo dell’accertamento reso a carico della società ST Auto Capital srl che la ricorrente ha prospettato sia nel primo che nel secondo motivo non sembra fondata in relazione a quanto di seguito esposto.

In effetti, si è già ritenuto che. stante l’indipendenza dei procedimenti relativi alla società ed al singolo socio, non è necessario nel giudizio promosso dal singolo socio, di impugnazione dell’accertamento a lui rivolto a fini IRPEF, che l’accertamento dei maggiori ricavi in capo alla società sia divenuto definitivo (Cass. n. 16385/2003). Ne consegue che, costituendo il valido accertamento, a carico della società, in ordire ai ricavi non contabilizzati, soltanto il presupposto per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi, resta salva per il socio, il quale abbia separatamente impugnato l’accertamento a lui notificato, relativo al reddito da partecipazione, senza avere preso parte, o essere messo in grado di farlo, al processo instaurato dalla società al fine di impugnazione dell’accertamento IRPEG, la facoltà di contestare – oltre la presunzione di distribuzione dei maggiori utili sociali – anche la ricorrenza di tale presupposto (cfr. Cass. n. 19606 del 2006; Cass. n. 21356/2009; Cass. n. 17966/2013, nelle quali si è affermato che la decisione presa in relazione all’accertamento del maggiore reddito della società di capitali non può svolgere alcuna efficacia di giudicato nei confronti del socio, nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo concernente il maggior reddito da partecipazione, e che il giudice di merito non può limitarsi ad un mero rinvio alla motivazione della sentenza pronunciata nei confronti, della società).’

Ora, la sentenza impugnata, pur essendosi discostata da tali principi ritenendo che l’accertamento emesso a carico della società fosse ormai divenuto definitivo, non consentendo alla parte contribuente (socia) di fare valere eventuali vizi dell’azione accertativa nei suoi confronti, non ha dato luogo ad una statuizione errata nel dispositivo, dovendosi correggere la motivazione nei termini di seguito esposti.

Ed invero, quanto alla dedotta invalidità dell’atto accertativo per difetto di contraddittorio nei confronti del socio, è sufficiente rammentare che in tema di accertamento tributario, le garanzie previste dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, si riferiscono espressamente agli accessi, ispezioni e verifiche fiscali eseguiti “nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”, e, quindi, sono assicurate esclusivamente al soggetto sottoposto ad accesso, ispezione o verifica, ma non si estendono al terzo a carico del quale emergano dati, informazioni o elementi utili per l’emissione di un avviso di accertamento – cfr. Cass. n. 16354/2012 e Cass. n. 7598/2014; Cass. n. 21391/2014 -. Ciò impedisce di ritenere che la CTR abbia errato nell’escludere il vizio dell’atto accertativo, sia pure seguendo un percorso argomentativo da emendare.

Analogamente, la questione relativa alla mancata autorizzazione dell’Autorità giudiziaria ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33, comma 3, e del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 63, pure prospettata dalla soda contribuente, non poteva che essere disattesa, non avendo la stessa nemmeno prospettato che fosse pendente a carico del soggetto interessato un procedimento penale tale da richiedere l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria – circostanza che la stessa ricorrente ipotizza senza allegare o prospettare alcun elemento documentale a sostegno.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va quindi rigettato. Ricorrono giusti motivi, in relazione alle motivazioni sopra esposte, per compensare le spese del giudizio.

PQM

La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile, il 6 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2016

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