Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19013 del 17/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 19013 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: BALESTRIERI FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 1490-2016 proposto da:
FRATELLI CIAMPOLINI & C. S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, PIAZZA DELL’EMPORIO 16/A, presso lo studio
degli avvocati ILARIA PAGNI e RICCARDO DEL PUNTA,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2018
1110

contro

LO RUSSO GERARDO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell’avvocato
BRUNO TAVERNITI, rappresentato e difeso dagli avvocati

Data pubblicazione: 17/07/2018

ROBERTO VALETTINI, EMANUELE BUTTINI, giusta delega in
atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 599/2015 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 06/10/2015 r.g.n. 274/2015;

udienza del 15/03/2018 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso
per: accoglimento del primo motivo, assorbimento del
secondo motivo;
udito l’Avvocato RICCARDO DEL PUNTA;
udito l’Avvocato BRUNO TAVERNITI per delega Avvocato
EMANUELE BUTTINI.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

RG 1490/16

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gerardo Lo Russo proponeva reclamo avverso la sentenza 24.3.15 del
Tribunale di Prato con cui fu ritenuto legittimo il licenziamento
disciplinare intimatogli dalla s.p.a. F.11i Ciampolini il 4.7.13 per avere
ignorato un ordine di servizio in base al quale egli avrebbe dovuto
iniziare il lavoro, il giorno 20.6.13, alle ore 10 anziché alle ore 6, come

ricevuto tale ordine, aggredendo per giunta l’autore dell’o.d.s. (Barni)
colpendolo fisicamente.
Con sentenza depositata il 6.10.15, la Corte d’appello di Firenze, svolta
attività istruttoria, ridimensionava il fatto contestato, ritenendolo
punito dalla contrattazione collettiva con sanzione non espulsiva, sicché
dichiarava illegittimo il licenziamento, con ordine di reintegra ex art.
18 S.L.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la società, affidato a
due motivi. Resiste il Lo Russo con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e\o falsa
applicazione degli artt. 2119, 2106 c.c., 75, co. 2, c.c.n.l. industria
tessile del 9.7.10.
Lamenta che la sentenza impugnata errò nell’escludere la sussunzione
del fatto accertato (acceso diverbio col superiore Barni, con vie di fatto,
in esito al quale questi dovette ricorrere alle cure del Pronto Soccorso)
nel concetto di giusta causa di licenziamento, ritenendo inoltre,
altrettanto erroneamente, che simile e grave episodio dovesse
ricondursi ad ipotesi sanzionate dal c.c.n.l. con sanzione meramente
conservativa.
Il motivo è fondato ed assorbe l’intero ricorso.
Pur essendo evidente che l’accertamento compiuto dalla Corte di
merito in ordine al fatto contestato non sia più censurabile alla luce del
novellato n. 5 dell’art. 360, co.1, c.p.c., osserva il Collegio che la
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in effetti fece, ed inoltre per aver negato con veemenza di aver

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sentenza impugnata ha accertato che a fronte del rimprovero del
superiore circa il mancato rispetto dell’ordine di servizio inerente
l’orario di lavoro, il lavoratore abbia instaurato “un acceso diverbio col
superiore con vie di fatto, in esito al quale quest’ultimo è dovuto
ricorrere alle cure del pronto soccorso” (pag. 2 sentenza impugnata).
Va allora rammentato che (cfr., ex aliis, Cass. n.18247\09) la giusta
causa di licenziamento, quale fatto ‘che non consenta la prosecuzione,

quanto costituisce una disposizione di contenuto precettivo ampio e
polivalente destinato ad essere progressivamente precisato,
nell’estrinsecarsi della funzione nomofilattica della Corte di Cassazione,
fino alla formazione del diritto vivente mediante puntualizzazioni, di
carattere generale ed astratto; che a tale processo non partecipa
invece, la soluzione del caso singolo, se non nella misura in cui da essa
sia possibile estrarre una puntualizzazione della norma mediante una
massima di giurisprudenza; ne consegue che, mentre l’integrazione

giurisprudenziale della nozione di giusta causa a livello generale ed
astratto si colloca sul piano normativo, e consente, pertanto, una
verifica di legittimità sotto il profilo della violazione di legge,
l’applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, così
ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di
merito.
Nella specie entra in gioco la stessa nozione di giusta causa, così come
elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte, e la sussunzione dei
fatti accertati nel suo alveo al cui interno non può non ricondursi
l’acceso diverbio col superiore seguito da vie di fatto, all’esito del quale
questi debba ricorrere, per effetto di un pugno sferratogli dal
dipendente, alle cure del pronto soccorso (ove venne riscontrato un
‘trauma facciale e contusioni multiple con prognosi di cinque giorni,
doc.6 già versato in atti e prodotto nuovamente in questa sede, doc.7),
avendo peraltro la sentenza impugnata accertato che era stato
ammesso dal lavoratore di aver colpito il Barni con un pugno
(“l’ammissione non riguarda se non il fatto di aver colpito il Barni”, pag
2 sentenza impugnata). A ciò aggiungasi che simile comportamento,

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anche provvisoria, del rapporto’, configura una norma elastica, in

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oltre ad un illecito civile con evidente valenza sul rapporto di lavoro,
configura altresì un illecito penale ex art. 582 c.p.
Le circostanze evidenziate dalla sentenza impugnata circa la
verosimiglianza di un atteggiamento ‘un po’ aggressivo’ del Barni,
ovvero che nessuno dei testi aveva potuto riferire circa lo sferrare del
pugno (a danno del superiore), per un verso non assurgono, neppure
nella sentenza impugnata, all’attenuante della provocazione, per altro e

merito circa l’acceso diverbio seguito da vie di fatto col superiore
(colpito da un pugno sferratogli dal dipendente), all’esito del quale
questi dovette ricorrere alle cure del pronto soccorso.
La mancata sussunzione di tale comportamento nel concetto di giusta
causa quale elaborato da questa Corte, anche con riferimento alla
violazione del cd. minimum etico, Cass. n.5372\04, sovrattutto
l’accertata violenza fisica (produttiva di lesioni personali accertate da
un pronto soccorso) nei confronti di un superiore, non può dunque che
ritenersi erronea.
A ciò aggiungasi che risulta (parimenti) erronea la tesi della sentenza
impugnata secondo cui il c.c.n.l. prevedeva per ‘casi analoghi’ una
sanzione conservativa (ciò rilevando a prescindere dalle considerazioni
sul punto svolte dalla sentenza impugnata, e nel secondo motivo di
ricorso, circa la tutela applicabile ex art. 18 S.L. così come modificato
dalla L. n. 92\12).
Ed invero i casi menzionati dalla corte di merito (abbandono
ingiustificato del posto di lavoro, et similia) nulla hanno a che vedere
con le lesioni personali provocate al superiore gerarchico da parte del
lavoratore, che aveva peraltro contravvenuto l’ordine di servizio
inerente l’orario di lavoro.
La stessa sentenza impugnata ha rammentato che l’art. 75 del c.c.n.l.
sanzionava col licenziamento il litigio di particolare gravità seguito da
vie di fatto ‘quando (esso) mostri una tendenza agli atti violenti’. Nella
specie non può discettarsi di ‘tendenza’, essendo stato accertato un
(grave) atto violento.
Il primo motivo del ricorso deve essere pertanto accolto, assorbito il
secondo (inerente la pur connessa violazione dell’art 18, commi 4 e 5
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decisivo verso contrastano con l’accertamento della medesima corte di

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L. n. 300\70). La sentenza impugnata deve dunque cassarsi e, non
essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa viene decisa
direttamente da questa Corte con il rigetto dell’originaria domanda.
Le spese di lite sono regolate, in base al principio della soccombenza,
come da dispositivo.

P.Q.M.

secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta
e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dal Lo Russo in
primo grado. Condanna quest’ultimo al pagamento delle spese
dell’intero processo, liquidate, quanto al primo grado in C.200,00 per
esborsi ed C. 1.500,00 per compensi; quanto al secondo in C.200,00
per esborsi ed C. 2.500,00 per compensi; quanto al presente giudizio di
legittimità in C.200,00 per esborsi ed C.3.500,00 per compensi, per
tutte oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 15 marzo 2018

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il

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