Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19013 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. II, 16/07/2019, (ud. 01/04/2019, dep. 16/07/2019), n.19013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15314/2015 R.G., proposto da:

D.V.R., rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Maria

Papadia e dall’avv. Emanuele Mori, con domicilio eletto in Roma,

alla Via Catanzaro n. 9;

– ricorrente –

contro

Intesa Sanpaolo Group Services s.c.p.a., quale procuratrice speciale

della S.G.A. s.p.a. – Società per la gestione di attività, in

persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa

dall’avv. Luca Amedeo Melegari, con domicilio in Latina, Via

Zeppieri;

– controricorrente –

e

SO.FIA s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1283/2014,

depositata in data 10.12.2014;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1.4.2019 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Sulmona, nell’ambito dell’espropriazione forzata di un immobile pignorato, sito in (OMISSIS), appartenente al 50% al D.V. e per la restante quota alla Sofia s.r.l., debitrice esecutata dalla Banca di Roma, ha ordinato l’instaurazione del giudizio di divisione e, all’esito, ha disposto la vendita del bene.

Il Giudice distrettuale, dato atto che nel corso del giudizio nessuno dei due tecnici aveva determinato il valore del bene ante divisione, il quale, nel corso dell’esecuzione, era stato quantificato in base a criteri diversi da quelli utilizzati in primo grado, ha ritenuto l’immobile non comodamente divisile, poichè che la divisione in natura avrebbe comportato la creazione di due unità inidonee all’uso abitativo, con rilevanti esborsi di adeguamento.

Per la cassazione di questa sentenza D.V.V. ha proposto ricorso in due motivi.

Intesa Sanpaolo Group Services s.c.p.a ha proposto controricorso mentre la Sofia s.r.l. è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la violazione degli artt. 102,331,350 e 784 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 sostenendo che al giudizio di divisione endo-esecutivo avevano partecipato i creditori procedenti, quelli intervenuti e la società debitrice, assumendo la qualità di litisconsorti necessari; che l’atto di appello non era stato notificato anche al Banco di Roma (oggi Unicredit), istituto procedente, e alla Cassa di Risparmio del Veneto, successivamente intervenuta, per cui il giudizio si era svolto a contraddittorio non integro, con conseguente nullità della decisione. Il motivo è infondato.

Si evince dal controricorso e dagli atti di causa, che nell’ambito della procedura di esecuzione immobiliare a carico del D.V., questi aveva chiesto la divisione in natura del bene con istanza respinta dal giudice dell’esecuzione, che aveva disposto l’introduzione del giudizio di merito, successivamente promosso dalla Banca Intesa S. Paolo, creditore intervenuto, nei confronti di tutte le parti dell’esecuzione.

Nel giudizio di divisione si era però costituito il solo ricorrente, nella contumacia degli altri convenuti.

Questa Corte, con riferimento ai giudizi di divisione endo- esecutivi, soggetti al regime dell’art. 600 c.c., comma 2, come novellato dall’art. 2, comma 3, lettera e),D.L. n. 35 del 2005, convertito con L. n. 80 del 2005 (applicabile anche i giudizi in corso, salvo che in quelli in cui fosse stata già disposta la vendita) ha chiarito che essi costituiscono una parentesi di cognizione nell’ambito del procedimento esecutivo, da cui sono soggettivamente ed oggettivamente distinti (Cass. 28817/2018; Cass. 10/05/1982, n. 2889; Cass. 08/01/1968, n. 44; Cass. 12/10/1961, n. 2096).

Nella divisione devono – quindi – essere ritualmente coinvolti, al fine del corretto avvio del giudizio di cognizione in cui si risolve anche la divisione endo-esecutiva, non solo tutti i contitolari di diritti reali sul bene la cui quota è stata pignorata, ma pure i creditori procedenti, quelli eventualmente intervenuti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull’immobile in virtù di atti trascritti prima della trascrizione dell’atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione (art. 1113 c.c., comma 3).

Detti creditori, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione, ai sensi dell’art. 1113 c.c., comma 1, non sono tuttavia parti necessarie del giudizio.

Il loro intervento è diretto a consentire un controllo sul corretto svolgimento del procedimento divisionale, ovvero alla proposizione dell’eventuale opposizione alla divisione non ancora eseguita a seguito di un giudizio cui non abbiano partecipato, senza avere alcun potere dispositivo, in quanto non condividenti.

Perciò la mancata evocazione dei creditori iscritti e degli aventi causa nel giudizio di scioglimento comporta l’unico effetto di rendere inopponibile nei loro confronti l’avvenuta divisione degli immobili, come è espressamente previsto dall’art. 1113 c.c., comma 3, (Cass. 4330/1986; Cass. 19529/2012; Cass. 22903/2013).

Solo allorquando il creditore sia stato citato in primo grado e sia intervenuto nel processo (circostanza che non ricorre nel caso di specie, attesa la contumacia degli istituti di credito), si configura un’ipotesi di litisconsorzio processuale, che ne impone la partecipazione al giudizio di appello a pena di nullità della sentenza (Cass. 7485/1991).

2. Il secondo motivo censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento alla mancata considerazione del valore dell’immobile ante divisione, sostenendo che nel corso del giudizio di primo grado erano state redatte due distinte consulenze d’ufficio, la prima delle quali, elaborata dal D’., aveva calcolato il valore del bene ante divisione in Euro 296.500,00, ed aveva accertato la possibilità di creare due porzioni, dal valore di Euro 148.250,00 e di Euro 153.550, con costi tecnici assommanti ad Euro 1011,48, mentre la seconda relazione, redatta dal c.t.u. F., aveva determinato il solo valore post divisione in Euro 267.500, attribuendo alle due porzioni rispettivamente il valore di Euro 135.200,00 e di Euro 132.450,00, con costi di divisione pari ad Euro 23.447,71 oltre iva, assumendo che, quindi, i cespiti non fossero comodamente divisibili.

A parere del ricorrente, la prima consulenza aveva calcolato il valore del cespite in base ad un indice rapportato ai parametri costruttivi dello 0,90, mentre la seconda consulenza aveva applicato il parametro costruttivo dello 0,79, con conseguente difformità delle rispettive valutazioni.

La Corte di merito, nel recepire le conclusioni della seconda consulenza, non avrebbe considerato la disomogeneità dei criteri di stima impiegati, giungendo erroneamente a confermare la decisione di primo grado, che aveva disposto la vendita dell’immobile.

Il motivo è infondato.

La Corte distrettuale ha espressamente statuito riguardo alle risultanze delle due diverse consulenze, rilevando che non vi era alcun contrasto tra le valutazioni del cespite ante e post divisione, essendo state eseguite in base a criteri estimativi diversi (cfr. sentenza pag. 3), ed osservando inoltre che “laddove la stima dell’immobile indiviso fosse stata eseguita con il medesimo criterio utilizzato per la stima delle singole unità, i parametri applicativi non avrebbero potuto in linea di principio coincidere, giacchè le unità scontavano, rispetto all’immobile indiviso, diversità di ubicazione, di utenza (venendo ad avere accesso, l’una da una via di comunicazione principale e l’altra da una strada secondaria ed esclusivamente pedonale), di illuminazione (perdendo l’unità sita ai piani più bassi la luminosità, l’areazione e il soleggiamento garantiti ai piani più alti) e di funzionalità degli spazi (originariamente concepiti per un’abitazione singola, ma, con la divisione prospettata, suddivisi tra due abitazioni autonome, con risultati non del tutto congrui).

Ha perciò concluso che “l’adozione di criteri di stima analoghi avrebbe condotto ad una valutazione dell’immobile indiviso sensibilmente maggiore della somma di quelle delle singole unità immobiliari ricavabili, in forza dei parametri formativi del suo valore di mercato, necessariamente più alti di quelli relativi alle singole unità (basti considerare la disponibilità di due differenti accessi, la maggiore esposizione alla luce, all’aria e al soleggiamento e la più razionale distribuzione degli spazi) e che “la divisione materiale prospettata dall’arch. A. avrebbe determinato la creazione di due unità del tutto inidonee all’uso abitativo cui esse erano destinate, giacchè l’una priva di servizi igienici e l’altra priva di cucina”.

In tale contesto, la divergente stima del bene ante e post divisione era tutt’altro che decisiva, occorrendo tener conto delle valutazioni di mercato al momento della pronuncia (Cass. 3635/2007; Cass. 7961/2003; Cass. 9659/2000).

Inoltre, come osservato dalla Corte distrettuale, l’art. 718 c.c., in virtù del quale ciascun coerede ha il diritto di conseguire in natura la parte dei beni a lui spettanti con le modalità stabilite nei successivi artt. 726 e 727 c.c., trova deroga, ai sensi dell’art. 720 c.c., non solo nel caso di mera “non divisibilità” dei beni, ma anche in ogni ipotesi in cui i cespiti non siano “comodamente” divisibili e, cioè, allorchè, pur risultando il frazionamento materialmente possibile sotto l’aspetto strutturale, non siano tuttavia realizzabili porzioni suscettibili di formare oggetto di autonomo e libero godimento, non compromesso da servitù, pesi o limitazioni eccessive, e non richiedenti opere complesse o di notevole costo, ovvero porzioni che, sotto l’aspetto economico-funzionale, risulterebbero sensibilmente deprezzate in proporzione al valore dell’intero (Cass. 25888/2016; Cass. 3635/2007).

Il ricorso è quindi respinto con spese secondo soccombenza, con liquidazione in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, apri ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7800,00 per compenso, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15%.

Si dà atto che i ricorrenti sono tenuti a versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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