Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19013 del 02/09/2010

Cassazione civile sez. II, 02/09/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 02/09/2010), n.19013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CO.VE. IN DI CESARI & C SAS P. IVA (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante pro tempore C.C., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PASQUALE BAFFI 75, presso lo studio

dell’avvocato ACCOMANDO SABINO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FACONDINI MASSIMO;

– ricorrente –

contro

F.LLI PIANELLI AUTOTRASPORTI DI PIANELLI LUCIO & C SAS,

OFFICINE

ZORZI SPA;

– intimati –

e sul ricorso n. 10211/2005 proposto da:

OFFICINE ZORZI SPA (OMISSIS), in persona del Presidente e legale

rappresentante pro tempore Sig. Z.F., elettivamente

domiciliato in ROMA, CIRC.NE CLODIA 29, presso lo studio

dell’avvocato PICCINI BARBARA, rappresentato e difeso dall’avv.

PLATEO GIOVANNI;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

F.LLI PIANELLI AUTOTRASPORTI DI PIANELLI LUCIO & C SAS, COVEIN

DI

CESARI & C SAS;

– intimati –

e sul ricorso n. 13844/2005 proposto da:

F.LLI PIANELLI AUTOTRASPORTI DI PIANELLI LUCIO & C SAS

P.IVA

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NICOLA NISCO 7,

presso lo studio dell’avvocato STUDIO CACCAMO, rappresentato e difeso

dall’avvocato CINI LUIGI;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

CO.VE.IN DI CESARI & C SAS, OFFICINA ZORZI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 641/2004 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 08/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato PICCINI Barbara, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato PLATEO Giovanni, difensore del resistente ZORZI SPA,

che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per rigetto ricorso principale e

del ricorso incidentale autonomo; assorbito il ricorso incidentale

condizionato (ZORZI).

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Fratelli Pianelli autotrasporti sas conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Urbino Covein sas deducendo che il rovesciamento dell’autoarticolato di essa attrice era avvenuto per vizio originario di costruzione addebitabile come vizio occulto alla venditrice, per cui chiedeva il risarcimento dei danni. La convenuta contestava la richiesta, chiedeva riconvenzionalmente il rimborso di L. 700.000 anticipate bonariamente per fare eseguire le prime riparazioni dopo l’incidente ed, in ipotesi di effettiva sussistenza del vizio, deduceva che la responsabilita’ doveva attribuirsi alla Zorzi sas, costruttrice del mezzo e venditrice alla concessionaria Covein. La Zorzi, chiamata in causa, rimaneva contumace.

Espletate prove orali e ctu, il Tribunale accertava il lamentato difetto costruttivo e condannava la Covein al danno emergente in Euro 4725,58 oltre accessori, respingendo la domanda relativa al lucro cessante, escluso in forza di clausola contrattuale e la domanda della convenuta nei confronti della Zorzi. Proponeva appello la Covein, resistevano la Fratelli Pianelli e la Zorzi proponendo appelli incidentali e la Corte di appello di Ancona, con sentenza 641/04 respingeva le impugnazioni osservando che l’appello principale riguardava solo l’azione di garanzia che era prescritta per decorso del termine annuale tra compravendita e citazione e, comunque, ad abundantiam, nel contratto tra Covein e Zorzi figurava una clausola di esclusione della garanzia con riferimento a quelle parti dell’automezzo che non fossero di fabbricazione diretta della Zorzi.

L’appello incidentale della Fratelli Pianelli per il lucro cessante era infondato per l’esistenza di una clausola che lo escludeva mentre quello della Zorzi solo impropriamente era tale.

Ricorre Covein con due motivi, resistono proponendo ricorsi incidentali Pianelli, che ha anche presentato memoria, e Zorzi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente deduce che aveva chiamato in causa la Zorzi per essere tenuta indenne di ogni somma che avesse dovuto corrispondere all’attrice. Ha errato la Corte territoriale trascurando di pronunziarsi sulla responsabilita’ extracontrattuale del costruttore e tale difetto di pronuncia comporta un vizio per omessa motivazione.

Col secondo motivo si critica l’affermazione del giudice che sarebbe fondata l’eccezione di Zorzi circa l’esclusione della garanzia per vizi nel caso concreto posto che nel contratto tra costruttore e concessionario figurava una clausola di esclusione della garanzia con riferimento a quelle parti dell’automezzo non di fabbricazione diretta della Zorzi, con richiami alla ctu circa il rifiuto di quest’ultima a produrre la documentazione e le conseguenti conclusioni e la violazione dell’art. 1490 c.c., comma 2 secondo cui il patto di esclusione o limitazione della garanzia non ha effetto se il venditore ha taciuto i vizi della cosa.

Col ricorso incidentale Pianelli si duole del mancato riconoscimento del lucro cessante e Zorzi, in via condizionata, lamenta violazione dell’art. 354 c.p.c. perche’ la Corte di appello, pur dichiarando la nullita’ della citazione in primo grado, ha proceduto all’esame del merito. Le censure possono esaminarsi congiuntamente.

Quanto alla prima del ricorso principale va osservato che, come ripetutamente evidenziato da questa Corte, l’omessa pronunzia, quale vizio della sentenza, dev’essere, anzi tutto, fatta valere dal ricorrente per cassazione esclusivamente attraverso la deduzione del relativo error in procedendo e della violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 e non gia’ con la denunzia della violazione di differenti norme di diritto processuale o di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 22.11.06 n. 24856, 14.2.06 n. 3190, 19.5.06 n. 11844, 27.01.06 n. 1755, ma gia’ 24.6.02 n. 9159, 11.1.02 n. 317, 27.9.00 n. 12790, 28.8.00 n. 11260, 10.4.00 n. 4496, 6.11.99 n. 12366).

Perche’, poi, possa utilmente dedursi il detto vizio, e’ necessario, da un lato, che al giudice del merito fossero state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si rendesse necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali domanda od eccezione siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente e/o per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresi’, dell’atto difensivo del giudizio di secondo grado nel quale l’una o l’altra erano state proposte o riproposte, onde consentire al giudice di legittimita’ di verificarne, in primis, la ritualita’ e la tempestivita’ della proposizione nel giudizio a quo ed, in secondo luogo, la decisivita’ delle questioni prospettatevi; ove, infatti, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, dell’art. 112 c.p.c., cio’ che configura un’ipotesi di error in procedendo per il quale questa Corte e’ giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere – dovere del giudice di legittimita’ d’esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato all’adempimento da parte del ricorrente, per il principio d’autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio per relationem agli atti della fase di merito, dell’onere d’indicarli compiutamente, non essendo consentita al giudice stesso una loro autonoma ricerca ma solo una loro verifica (Cass. 19.3.07 n. 6361, 28.7.05 n. 15781 SS.UU., 23.9.02 n. 13833, 11.1.02 n. 317, 10.5.01 n. 6502).

Nella specie, la ricorrente non ha rispettato alcuna delle evidenziate condizioni, onde la censura di omessa pronunzia, quand’anche la si potesse ritenere proposta, sarebbe inammissibile (e pluribus, da ultimo, Cass. 29.12.03 n. 1273, 22.10.02 n. 14905, 16.9.02 n. 13470, 21.6.02 n. 9097, ma gia’ Cass. 9.12.99 n. 13819, 4.10.99 n. 11021, 19.5.99 n. 4852, 15.4.99 n. 3737, 15.5.98 n. 4910), tanto piu’ che ammette di aver effettuato la chiamata in causa senza specificare il titolo di responsabilita’ contrattuale od extracontrattuale.

Questa Corte non ignora la sua precedente giurisprudenza circa la natura contrattuale della responsabilita’ del venditore nei confronti del compratore per vizi della cosa venduta anche con riguardo ai danni provocati ad altri beni del compratore (Cass. 15.6.1988 n. 4089) e la possibile configurabilita’, in determinate situazioni, sia della responsabilita’ contrattuale che di quella extracontrattuale (Cass. 17.12.2009 n. 26514, Cass. 8.5.2008 n. 11410), ma rileva che, nella fattispecie, la natura contrattuale della responsabilita’ non e’ stata impugnata, con la conseguenza che e’ coperta dal giudicato.

A pagina sei, la sentenza ha dichiarato l’intervenuta prescrizione dell’azione di garanzia essendo decorso il termine annuale tra compravendita ed esercizio dell’azione redibitoria, eccezione ammissibile in appello nel previgente regime procedurale e, ad abundantiam, ha dedotto che nel contratto tra Covein e Zorzi figurava una clausola di esclusione della garanzia con riferimento alle parti dell’automezzo che non fossero di fabbricazione diretta della Zorzi.

La seconda censura e’ generica e riguarda, come dedotto, una affermazione incidentale non decisiva della sentenza, espressamente indicata ad abundantiam (pagina sei).

Il ricorso incidentale Pianelli e’ infondato non superando la logica motivazione circa l’esistenza di una clausola che escludeva la risarcibilita’ del lucro cessante mentre e’ assorbito l’incidentale condizionato Zorzi.

In definitiva vanno rigettati il ricorso principale e l’incidentale con assorbimento dell’incidentale condizionato e compensazione delle spese.

PQM

LA CORTE riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e l’incidentale, dichiara assorbito l’incidentale condizionato e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2010

 

 

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