Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19012 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 19012

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29818/2011 R.G. proposto da

(OMISSIS), in liquidazione (C.F. (OMISSIS)), in persona del

liquidatore pro tempore, e P.G. (C.F. (OMISSIS)),

rappresentate e difese dall’avv. Massimiliano Bianchi e dall’avv.

Alberto Jorio, elettivamente domiciliati presso lo studio di

quest’ultimo, in Roma, piazza Sant’Andrea della Valle 6.

– ricorrenti –

contro

Fallimento della (OMISSIS), in liquidazione (C.F. (OMISSIS)), e

fallimento di P.G. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

curatore pro tempore, G.F.C. s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1524/2011 della Corte d’appello di Torino,

depositata il 24 ottobre 2011.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno

2017 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

Lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Soldi

Anna Maria, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 24 ottobre 2011, ha respinto il reclamo proposto dalla (OMISSIS), in liquidazione, nonchè dal socio accomandatario P.G., avverso la sentenza dichiarativa del loro fallimento pronunciata dal Tribunale di Torino.

Ha ritenuto la corte d’appello che la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento al liquidatore e socio accomandatario della società, con la forma prevista per i soggetti irreperibili, si fosse ritualmente perfezionata; ha soggiunto il giudice di merito che la debitrice non aveva dimostrato il mancato superamento dell’esposizione debitoria complessiva idoneo all’esonero dalla soggezione al fallimento, stante l’inattendibilità delle scritture contabili prodotte, ove non risultavano annotate le ragioni vantate dal creditore istante per la dichiarazione di fallimento.

(OMISSIS), in liquidazione, e Giuseppina hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi; non hanno spiegato difese le parti intimate.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo deducono (OMISSIS), in liquidazione, e P.G. violazione degli artt. 138,139,140,143,145 e 148 c.p.c., nonchè della L.Fall., art. 15, e dell’art. 24 Cost., per avere il giudice del reclamo ritenuta valida la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, mediante deposito presso la casa comunale dell’ultima residenza nota del suo liquidatore e socio accomandatario, senza che fossero state curate le ricerche della medesima secondo canoni di ordinaria diligenza.

Con il secondo motivo assume violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. e, di nuovo, degli artt. 138,139,140,143,145 e 148 c.p.c., della L.Fall., art. 15, e dell’art. 24 Cost., avendo trascurato la corte d’appello le prove idonee a dimostrare l’effettiva presenza del liquidatore della fallita presso la sua residenza anagrafica all’epoca della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento.

Con il terzo motivo lamenta nullità dell’intero procedimento e della sentenza di fallimento impugnata, per omessa attivazione del contraddittorio con i soggetti destinatari dell’istanza di fallimento nella fase cd. prefallimentare.

Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), palesandosi carente e contraddittorio il ragionamento della corte d’appello sulla ritenuta ignoranza incolpevole del creditore istante, nonchè sulla prove dedotte a dimostrazione dell’effettiva presenza del liquidatore della fallita presso la sua residenza anagrafica.

Con il quinto motivo assume violazione degli artt. 2697,2710,2727 e 2729 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e della L.Fall., art. 1, comma 2, e L.Fall., art. 15, avendo erroneamente ritenuto il giudice di merito che le ricorrenti non avessero fornito la prova della contemporanea presenza dei requisiti dimensionali da cui dipende l’esonero dalla dichiarazione di fallimento e, in particolare, dell’esposizione debitoria inferiore ad Euro 500.000,00.

Con il sesto motivo deduce vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo la corte d’appello omesso di motivare le ragioni che inducevano a ritenere inattendibili i bilanci della società poi fallita.

2. Il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sono tutti parimenti infondati.

Com’è noto, secondo l’orientamento di questa Corte, cui si intende dare continuità, i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell’art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell’ignoranza, da parte del richiedente o dell’ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto, nè il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l’ordinaria diligenza. A tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l’ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione (Cass. 27/11/2012, n. 20971).

Orbene, l’ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l’ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall’art. 143 c.p.c., va valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell’art. 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all’acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell’art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l’adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, portiere della casa in cui il notificando risulti aver avuto la sua ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l’attuale suo domicilio, residenza o dimora (Cass. 04/06/2014, n. 12526).

Nella vicenda all’esame, il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei principi sopra ricordati, avendo osservato che una volta verificata l’impossibilità di notificare il ricorso per la dichiarazione di fallimento presso la sede sociale (per la chiusura dei locali), e constatato che nell’anno precedente un tentativo di notifica di un atto di precetto presso l’ultima residenza nota del suo liquidatore era fallito, la notifica nella forma degli irreperibili costituiva l’unico strumento per assicurare il contraddittorio.

Nè può dubitarsi dell’adeguatezza delle ricerche effettuate dall’ufficiale giudiziario, prima di procedere al deposito del plico presso la casa comunale ai sensi dell’art. 143 c.p.c., nell’ultima residenza nota della P., in (OMISSIS), avendo costui attestato di non avere rinvenuto il nominativo della predetta, nè sui citofoni e neppure sulle cassette postali situate all’indirizzo anagrafico – che anzi risultava al relativo interno dell’edificio un diverso nominativo -, ed avendo ricevuto informazioni negative sulla medesima dai residenti interpellati; circostanze queste che comprovano in maniera chiara le ricerche effettivamente compiute dall’organo notificatore.

2.1. Inammissibile, infine, si mostra il denunciato vizio di motivazione, in thesi desumibile dalla scarsa rilevanza attribuita dalla corte d’appello a taluni documenti prodotti dalle reclamanti nel corso del giudizio (costituiti dalle buste contenenti talune missive indirizzate, tra il 2010 e il 2011, all’ultima residenza anagrafica della P.), in quanto in tema di errores in procedendo non è consentito alla parte interessata di formulare, in sede di legittimità, la censura di omessa motivazione, spettando alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato, o meno, il denunciato vizio di attività, attraverso l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. 10/11/2015, n. 22952).

3. Il quinto e sesto motivo, avvinti dal comune oggetto, sono anch’essi infondati.

Ai fini della prova, da parte dell’imprenditore, della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui alla L.Fall. art. 1, comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile, ma non anche una prova legale, sicchè, ove ritenuti motivatamente inattendibili dal giudice, l’imprenditore rimane onerato della prova circa la ricorrenza dei requisiti della non fallibilità (Cass. 31/05/2017, n. 13746; Cass. 01/12/2016, n. 24548; Cass. 30/06/2014, n. 14790).

Nella vicenda all’esame della Corte, il giudice di merito ha plausibilmente ritenuto inattendibili i bilanci depositati dalla fallita al fine di comprovare l’indebitamento complessivo della società -, considerato che proprio nelle scritture contabili esibite non risultava annotato neppure il credito (di rilevante importo) vantato dal creditore istante, pure portato da titolo esecutivo; dunque correttamente è stata ritenuto che la società debitrice non avesse dato la prova – su di essa pacificamente incombente – di avere requisiti dimensionali inferiori a quelli prescritti dalla L.Fall., art. 1, comma 2.

4. Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva delle parti intimate.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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