Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19012 del 02/09/2010

Cassazione civile sez. II, 02/09/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 02/09/2010), n.19012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

TECNOSYSTEM SRL P.IVA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore Sig. L.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 2, presso lo studio dell’avvocato

PALANDRI MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

COLUCCI ANTONIO;

– ricorrente –

e contro

RIMARPLAST SRL;

– intimato –

e sul ricorso n. 11814/2005 proposto da:

RIMARPLAST SRL P.IVA (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore sig. R.M., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio

dell’avvocato PANARITI BENITO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CALGARO MARIO;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

TECNOSYSTEM SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1538/2004 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;

udito l’Avvocato PALANDRI Marco, difensore del ricorrente che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato PANARITI Benito, difensore del resistente che si

riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale; assorbito il ricorso incidentale condizionato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 19.12.1997 la Tecnosystem srl conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Bassano del Grappa, la Rimarplast srl, per sentire dichiarare risolto il contratto di fornitura di una filiera e di involucri in poli carbonato coestruso per la costruzione di una nuova lampada, denominata Supernova, per fatto e colpa della convenuta e sentirla condannare alla restituzione del prezzo gia’ pagato e al risarcimento dei danni.

La convenuta, costituitasi, respingeva la domanda, controdeducendo la mancanza di disegni completi delle caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto da realizzarsi e di aver proposto di costruire gli involucri in P.v.c. per la produzione delle lampade, inviando alla committente le schede tecniche, e di avere ricevuto il benestare della stessa; ammetteva che era stata denunziata l’inidoneita’ dei pezzi forniti, essendo stato constatato che la lampada, una volta accesa, raggiungeva una temperatura di oltre 90 gradi centigradi.

Espletata l’istruttoria, l’adito Tribunale con sentenza n. 69/2001 rigettava le domande attoree e condannava l’attrice alle spese di lite.

Osserva il primo giudice che l’attrice non aveva fornito la prova della tempestiva denunzia dei vizi, entro il termine di 60 giorni dalla scoperta, come richiesto dall’art. 1667 c.c. (in difetto di qualsiasi riconoscimento dei vizi da parte dell’appaltatore), essendo emerso che i difetti del prodotto si erano manifestati gia’ alla Fiera di (OMISSIS) e non risultando la prova della relativa denunzia. La Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 1538/04, depositata il 20.9.04, notificata l’1.2.05, rigettava l’appello proposto dalla Tecnosystem, compensando integralmente le spese del grado.

Rilevava la Corte di merito l’infondatezza dell’eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c., comma 2, per le ammissioni fatte dal rappresentante della societa’ convenuta in sede di interrogatorio formale; riteneva, invece, che l’attrice non aveva fornito la prova di avere ordinato i pezzi in policarbonato coestruso, realizzati invece in P.V.C..

Per la cassazione della decisione ricorre la Tecnosystem srl, esponendo un solo motivo variamente articolatoci resiste l’intimata con controricorso, proponendo ricorso incidentale condizionato basato su due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Lamenta la ricorrente insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata in ordine alla valutazione della prova su tre aspetti specifici della vicenda: l’avere escluso che tra le parti si fosse raggiunta la prova del materiale da usarsi per il confezionamento della filiera; l’avere affermato che la committente aveva assicurato che la temperatura interna della lampada non avrebbe raggiunto i 45 gradi; l’avere asserito che la committente non aveva fornito la prova del contenuto degli accordi verbali intercorsi in ordine alla natura, qualita’ e caratteristiche del prodotto da realizzarsi.

Il ricorso non ha pregio. Ben vero, si versa in un campo riservato alla cognizione del giudice di merito, che non consente interferenze se non in caso di evidente contrasto dei risultati probatori con la valutazione del giudice. Ritiene il Collegio che nel caso che, ne occupa, gli elementi acquisiti consentono l’interpretazione fattane dal giudice di merito, nel senso che le ammissioni delle parti e le testimonianze raccolta consentono di addivenire alla decisione adotta.

Ed infatti, se e’ indubitabile che la prima richiesta della Tenosystem fu quella di aver un prodotto in policarbonato, e’ altrettanto vero che non vi fu un netto rifiuto da parte della stessa in ordine alla proposta dell’appaltatrice di usare profilati in P.V.D. dotati di una limitata resistenza al calore; se e’ vero che il materiale in P.V.D. non era adatto a sopportare una temperatura, a lampada accesa, superiore ai 60 gradi, e’ altrettanto vero che la committente aveva fornito assicurazione che la temperatura della lampada non sarebbe stata superio ai gradi 45; se e’ vero che non vi e’ prova certa dell’accordo raggiunto in ordine all’impiego del P.V.D., e’ altrettanto vero che manca la prova di un netto rifiuto da parte della committente ed anzi la sequela dei fatti porta a considerare che vi fu, quanto meno, un’accondiscendenza della committente in ordine all’impiego di tale materiale, se e’ vero, come e’ vero, che la committente ne aveva previsto l’esposizione alla Fiera di (OMISSIS).

Il ricorso va, quindi, respinto, ma in considerazione della decisione adottata e del comportamento delle parti, le spese del presente giudizio, possono ritenersi compensate fra le parti.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale;

compensa le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2010

 

 

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