Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19011 del 31/07/2017


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Cassazione civile, sez. I, 31/07/2017, (ud. 06/06/2017, dep.31/07/2017),  n. 19011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25343/2011 R.G. proposto da:

Z.A. (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avv.

Furio Stradella, elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’avv. Andrea Antonelli, in Roma, via Cesare Pascarella 23.

– ricorrente –

contro

Fallimento della (OMISSIS) s.p.a. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio

Consoli, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Angelo

Scarpa, in Roma, via Alberico II 11.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 247/2011 della Corte d’appello di Potenza,

depositata il 10 giugno 2011.

Sentita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno

2017 dal Consigliere Fichera Giuseppe.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 10 giugno 2011, ha respinto l’appello proposto da Z.A., avverso la sentenza resa dal Tribunale di Trieste, sull’opposizione a decreto ingiuntivo spiccato per i compensi professionali maturati dal predetto, quale responsabile della sicurezza e addetto alla contabilità dei lavori eseguiti dalla (OMISSIS) s.p.a., società dichiarata fallita dopo la decisione di primo grado.

Ha ritenuto la corte che il primo motivo di appello, con il quale lo Z. si lamentava della decisione del tribunale che aveva ritenuto provato un compenso unico per le prestazioni rese, fosse inammissibile per difetto di specificità; infondata, invece, si mostrava la doglianza concernente l’applicazione dell’onorario a percentuale anzichè a vacazione, poichè non era stata raggiunta la prova della prolungata presenza in cantiere del professionista.

Z.A. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; il curatore del fallimento della (OMISSIS) s.p.a. ha depositato controricorso.

Il ricorrente ha illustrato il ricorso con memoria ex art. 380 – bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo Z.A. deduce violazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., art. 116 c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e art. 118 disp. att. c.p.c., avendo il giudice di merito erroneamente ritenuto il primo motivo di appello inammissibile per difetto di specificità.

Con il secondo motivo assume vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere la corte d’appello in maniera del tutto insufficiente valutato le prove dalle quali risultava che le parti non avevano pattuito un compenso fisso mensile onnicomprensivo, per l’attività di responsabile della sicurezza e per la tenuta della contabilità.

Con il terzo motivo ribadisce vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il giudice di merito omesso di valutare le prove acquisite idonee a dimostrare che l’onorario pattuito doveva essere computato a vacazione, anzichè a percentuale.

Con il quarto motivo riafferma vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo contraddittoriamente il giudice d’appello ritenuto che fosse stato provata la pattuizione di un compenso fisso mensile onnicomprensivo, per l’attività di responsabile della sicurezza e per la tenuta della contabilità, nonostante le diverse risultanze processuali.

2. Il primo motivo è infondato.

Com’è noto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nel giudizio di appello – che non è un novum iudicium – la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono.

Ne consegue che, nell’atto di appello, ossia nell’atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d’ufficio e non sanabile per effetto dell’attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l’atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. 27/09/2016, n. 18932; Cass. 18/04/2007, n. 9244; Cass. 27/01/2014, n. 1651; Cass. 13/04/2010, n. 8771).

Orbene, nella sentenza della corte d’appello che ha dichiarato inammissibile il primo motivo formulato dallo Z., concernente la ritenuta pattuizione di un compenso fisso mensile onnicomprensivo tra le parti, si osserva come l’appellante si fosse limitato ad una critica generica della sentenza impugnata, senza indicare esattamente quale fosse il contenuto delle dichiarazioni testimoniali a favore della sua tesi e neppure quali documenti – che la medesima appellata aveva omesso di produrre – idonei a sostenerla.

E sul punto la decisione della corte d’appello si mostra pienamente conforme al dettato dell’art. 342 c.p.c., non meritando critiche di sorta, avuto riguardo alla genericità delle doglianze sollevate dall’appellante nell’atto introduttivo del gravame, ove si sostiene semplicemente che la decisione del tribunale “è in netto contrasto con le risultanze testimoniali” e si denuncia senz’altro che l’appellata “ha omesso di esibire i documenti richiesti dal giudice”, senza neppure riprodurre i brani degli atti istruttori ritenuti rilevanti e senza addurre puntuali argomentazioni idonee – almeno astrattamente – a scalfire la motivazione assunta dal primo giudice.

3. Il secondo e il quarto motivo, connessi per il comune oggetto, sono inammissibili perchè non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come osservato in precedenza, la corte d’appello ha ritenuto il primo motivo di appello – quello riferito al compenso fisso mensile onnicomprensivo – inammissibile per difetto di specificità; dunque non hanno rilievo di sorta le censure tese a lamentare un vizio di motivazione da cui sarebbe colpita la decisione impugnata esattamente in relazione al ridetto motivo.

4. Il terzo motivo è infondato.

E invero, com’è noto, l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 02/08/2016, n. 16056).

Nella vicenda all’esame di questa Corte, il giudice di merito ha dato conto delle ragioni che inducevano a ritenere che non fosse stata raggiunta la prova della presenza giornaliera e prolungata in cantiere del direttore dei lavori – rilevante ai fini del riconoscimento del diritto ad un compenso a vacazione, anzichè a percentuale, richiamando esattamente le risultanze istruttorie delle prove orali esperite nel corso del giudizio di primo grado; dunque resta escluso qualsivoglia vizio di motivazione nella pronuncia impugnata in relazione al suddetto fatto storico.

5. Le spese del grado seguono la soccombenza.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

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