Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19011 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 16/09/2011), n.19011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 6986 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2010 di:

G.M., rappresentata e difesa, per procura a margine

del ricorso, dall’avv. D’AVINO Arcangelo, con il quale elettivamente

domicilia in Roma, alla Via Calcutta n. 45, presso 1/avv. Alberto

D’Auria;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministro in

carica, ex lege domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura generale dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli dell’8 luglio – 18

novembre 2009, n. 9116 cron. del 2009.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “FATTO: Viene proposto da G. M. ricorso, notificato a mezzo posta il 23 marzo 2010, per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli dell’8 luglio – 18 novembre 2009, che ha rigettato la sua domanda di equa riparazione, proposta, quale erede di G.A., con atto depositato in cancelleria il 10 luglio 2007, con il quale chiedeva la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagarle Euro 2.000,00 per ogni anno di ritardo a titolo di equo indennizzo, ai sensi della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per i danni non patrimoniali subiti per effetto della durata irragionevole del processo instaurato da lei nella qualità di erede di G.A. deceduto nel (OMISSIS), con ricorso del 18 gennaio 1999 al Tar Campania, per ottenere il pagamento di quanto al defunto spettava per effetto della nullità o risoluzione della transazione sottoscritta dai dipendenti con la Commissione straordinaria di liquidazione del dissesto della amministrazione provinciale di Napoli, definito dopo la presente domanda, con sentenza del TAR Campania del 28 aprile 2008, che ha rigettato il ricorso. La Corte d’appello di Napoli, ritenendo insussistente nella fattispecie il danno non patrimoniale di regola conseguente all’ansia da attesa dell’esito del processo, per non avere la G. presentato alcuna istanza di sollecito della decisione e per avere omesso di “servirsi delle possibilità offerte dall’ordinamento interno per abbreviare il processo (C.E.D.U. 15 novembre 1996 Citeroni c Italia) e in particolare per non avere presentato istanza di prelievo, così evidenziando un sostanziale disinteresse al processo presupposto con desumibile assenza dei disagi e turbamenti connessi alla durata irragionevole, ha negato ogni danno non patrimoniale da durata ingiusta del processo presupposto per la G.. Infine la natura del giudizio relativo alla dichiarazione di nullità o la pronuncia di inefficacia di una transazione, soggetta alla ordinaria disciplina civile, ad avviso della Corte di merito, comportava che “oltre ad essere infondata la domanda di pagamento dei diritti ai quali la parte aveva espressamente rinunciato, la stessa domanda era, altresì, inammissibile per essere decorso il termine di decadenza per la sua proposizione” (penultima pagina del decreto).

Con il ricorso per cassazione si censura il decreto impugnato per due motivi: a) violazione e falsa applicazione della L. 4 marzo 2001, n. 89, artt. 2 e 4, artt. 6, 1, e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non essendo giuridicamente fondata l’affermazione che l’inerzia della parte comporti la infondatezza della richiesta di indennizzo, per il venir meno della presunzione di esistenza del danno da ansia per l’attesa dell’esito del processo presupposto, esclusa dalla mancata sollecitazione al Tribunale amministrativo della trattazione della causa, dovendosi negare che tale condotta provi il disinteresse all’esito del giudizio, essendo violativo di legge il discostamento del provvedimento da principi costantemente enunciati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo nella materia; b) omessa e insufficiente motivazione in ordine alla negata ansia da esito del processo, contrastante con i precedenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione, in rapporto alla mancanza di istanze sollecitatorie e al tempo decorso nell’inerzia dell’interessata, oltre che in ragione della natura del giudizio relativo ad una transazione risolutivamente condizionata al mancato rispetto di taluno degli adempimenti nella stessa previsti. La ricorrente chiede quindi che, riconosciuto il diritto all’indennizzo chiesto, la Corte cassi il provvedimento impugnato e condanni la controparte a pagarle Euro 9375,00, oltre interessi, per il periodo di ritardo ingiustificato di anni sei e mesi tre.

DIRITTO. Il relatore opina che il ricorso, manifestamente fondato per la parte in cui ritiene violativa del diritto oggettivo l’affermazione della Corte di merito del superamento della presunzione di esistenza del danno non patrimoniale nel processo presupposto per la mancanza di istanza di prelievo o di altre forme di sollecitazione della decisione non imposte per legge, deve dichiararsi inammissibile, non censurando la motivazione del decreto per la parte in cui afferma che la ricorrente non poteva non essere consapevole dell’infondatezza del ricorso al Tar, o addirittura della sua inammissibilità, per la natura transattivi dell’accordo su cui erano fondate le pretese della G. e per il termine di decadenza cui le pretese erano assoggettate.

Questa Corte ha infatti più volte affermato che la presunzione del danno non patrimoniale persiste anche in assenza di istanze sollecitatorie del processo presupposto della parte interessata, potendo la stessa incidere non sull’an debeatur ma solo sul quantum, concorrendo l’assenza di sollecitazioni dell’interessata a dar luogo al ritardo con conseguente riduzione della misura dell’indennizzo dovuto (in tal senso cfr. da Cass. n. 3347 del 2003 a Cass. n. 1520 del 2008); la mancata impugnazione però dell’altra delle rationes decidendi sulla consapevolezza dell’infondatezza della domanda o della sua inammissibilità impone nel caso di rilevare la inammissibilità del ricorso (Cass. 31 gennaio 2006 n. 2127 e 4 febbraio 2005 n. 2273). In conclusione, opina il relatore che il ricorso è inammissibile e chiede che il Presidente della sezione voglia fissare l’adunanza in Camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1″.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta, dovendo dichiarare irrilevante il c.d.

atto di costituzione del Ministero dell’economia e delle finanze, che chiede di rigettare il ricorso. La memoria della ricorrente del 13 giugno 2011, pur richiamando la dedotta nullità della transazione denunciata anche nel presente ricorso, nulla afferma in ordine alla sua pretesa consapevolezza dell’infondatezza della domanda nel processo presupposto, posta anche essa a base del rigetto della richiesta di equo indennizzo, come una delle rationes decidendi rimasta incensurata, per cui l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

2. Il ricorso quindi deve dichiararsi inammissibile, nulla disponendo per le spese del giudizio di cassazione, non essendosi il Ministero difeso in questa sede con controricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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