Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19011 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. II, 16/07/2019, (ud. 01/04/2019, dep. 16/07/2019), n.19011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19637/2015 R.G., proposto da:

P.A., P.F., P.M. e P.R.,

rappresentate e difese dall’avv. Fabio Valguarnera, con domicilio in

Palermo alla Via Bertolino n. 2;

– ricorrenti –

contro

D.M.C., P.V., P.B. e

P.G., rappresentati e difesi dall’avv. Giovanni Arcifa e dall’avv.

Fabio Arcuri, con domicilio eletto in Roma, alla Via Carlo Alberto

Racchia n. 2, presso lo studio dell’avv. Pietro Ruzza;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 506/2015,

depositata in data 7.4.2015;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1.4.2019 dal

Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della decisione emessa dal tribunale di Carini, ha negato che il capannanone sito in (OMISSIS), facesse parte dell’asse ereditario di P.V., deceduto in data (OMISSIS), e lo ha escluso dalla divisione del patrimonio relitto, richiesta dalla moglie del defunto, P.M., e dalle figlie P.M., P.A. e P.F., nei confronti dei coeredi P.G. e d.M.V., quest’ultima evocata nella duplice qualità di moglie di altro coerede, P.E.A., deceduto in data (OMISSIS), e di rappresentante dei figli minori, V., B. e P.G..

I suddetti convenuti avevano sostenuto che il capannone era stato realizzato da P.E.A. con sostanze proprie sul fondo del de cuius e che il bene, distrutto da un incendio, era stato ricostruito, dal predetto coerede, dopo l’apertura della successione, non rientrando nella comunione ereditaria.

All’esito il tribunale ha accolto le domande attrici ed ha disposto la divisione dell’intero asse, regolando i conguagli.

Per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale ha riformato la decisione di primo grado ed ha escluso il capannone dalla comunione, ritenendo che fosse di proprietà esclusiva di P.E.A. poichè questi l’aveva abusivamente ricostruito dopo l’apertura della successione.

Per la cassazione della sentenza di appello hanno proposto ricorso P.A., P.F., P.M. e P.R. in quattro motivi, illustrati con memoria.

D.M.C., P.V., P.B. e P.G. hanno depositato controricorso e memoria ex art. 380 bis c. p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la violazione dell’art. 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che, mentre le resistenti avevano rivendicato la proprietà del capannone per accessione al suolo, la Corte distrettuale lo abbia escluso dalla divisione in applicazione dell’art. 1102 c.c. e quindi sulla base di un titolo di acquisto diverso da quello allegato, avendo peraltro pronunciato sulla base di documenti non prodotti in primo grado.

Il secondo motivo censura l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la sentenza ritenuto che il capannone fosse stato integralmente distrutto da un incendio dopo l’apertura della successione, benchè il consulente avesse dichiarato di non essere in grado di stabilire “se i lavori eseguiti dal coerede potessero configurarsi come ricostruzione completa o parziale”.

Il terzo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza ritenuto incontestato che il capannone fosse stato distrutto da un incendio nel 1995 ed integralmente ricostruito, mentre detta circostanza era stata specificamente contestata in entrambi i gradi di causa.

A parere dei ricorrenti, nessun elemento dimostrava che, per ricostruire il bene, P.E.A. avesse impiegato sostanze proprie ed avesse agito senza il consenso degli altri eredi, consenso che, per contro, doveva presumersi.

Il quarto motivo censura la violazione degli artt. 1102 e 1128 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza ritenuto che P.E.A. fosse divenuto proprietario del capannone per averlo realizzato in assenza di concessione, mentre il bene non era stato integralmente distrutto e, comunque, pur essendo difforme dalla costruzione originaria, era stato realizzato su suolo comune ed era rimasto in comunione tra tutti i coeredi.

2. Va preliminarmente esaminato il quarto motivo di ricorso, che è fondato per le ragioni che seguono.

Il capannone di cui si controverte è stato escluso dalla comunione ereditaria (e dalla conseguente divisione) sull’assunto che l’immobile, edificato prima della morte del de cuius, era andato distrutto nel 1995 a causa di un incendio ed era stato ricostruito abusivamente da P.E.A. con denaro proprio sul suolo comune.

Deve tuttavia osservarsi che questa Corte, componendo il contrasto tra le sezioni semplici in ordine all’appartenenza della costruzione realizzata da un solo comproprietario su suolo comune, ha ritenuto applicabile anche in materia di comunione l’art. 934 c.c., precisando che: a) la disciplina della comunione non configura una deroga legale al principio di accessione, che invece opera anche riguardo alla costruzione realizzata da uno dei contitolari sul suolo in comproprietà; b) nel caso di comunione del suolo e di costruzione eseguita su di esso da uno o da alcuni soltanto dei comunisti, tutti i comproprietari del suolo (costruttori e non costruttori) acquistano la proprietà della costruzione, in rapporto alle rispettive quote, per il semplice fatto di essere comproprietari del suolo, a prescindere dalla volontà dei singoli e dalla buona fede del costruttore; c) per escludere l’applicabilità dell’art. 934 c.c. occorre un apposito contratto stipulato tra il proprietario del suolo e il costruttore dell’opera, che attribuisca a quest’ultimo il diritto di proprietà sulle opere realizzate e che, ai sensi dell’art. 1350 c.c., deve rivestire la forma scritta ad substantiam, come per iscritto deve risultare la rinuncia del proprietario al diritto di accessione; d) quando la costruzione è stata edificata senza la preventiva autorizzazione della maggioranza dei condomini, ovvero quando pregiudichi comunque il godimento della cosa comune da parte di tutti i comproprietari, i singoli titolari possono esercitare – nei confronti del comproprietario costruttore – le ordinarie azioni possessorie e di rivendica o in alternativa, possono chiedere la demolizione, sempre che il costruttore abbia agito contro l’esplicito divieto degli altri o nella loro ignoranza (Cass. s.u. 3873/20188).

La sentenza impugnata ha – dunque – erroneamente escluso che il capannone fosse caduto in comunione, valorizzando il carattere abusivo della costruzione, mentre per attribuire la proprietà dell’immobile al solo costruttore occorreva un titolo contrario redatto in forma scritta, non rilevando che il costo della costruzione non fosse stato sostenuto da tutti i comproprietari.

E’ quindi accolto il quarto motivo di ricorso, con assorbimento delle altre censure.

La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 1 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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