Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19010 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 16/07/2019), n.19010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11072-2014 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ALBERTO GIORDANO;

– ricorrente –

contro

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CATONE 15,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAZZUCCHIELLO, rappresentato

e difeso dall’avvocato ANGELO PISANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 297/2013 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 22/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/05/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

Fatto

1. – S.G. ha impugnato diciassette estratti di ruolo emessi da Equitalia deducendone la nullità per mancanza di un titolo esecutivo valido e regolarmente notificato.

2. – Il ricorso del contribuente è stato accolto e, proposto appello, la CTR ha confermato la decisione di primo grado, con sentenza depositata il 22.10.2013.

3. – Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione Equitalia, affidandosi a due motivi. Si costituisce il contribuente con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. – Con il primo motivo di ricorso Equitalia deduce la violazione di legge perchè il ruolo è atto non autonomamente impugnabile.

La ricorrente è consapevole che l’attuale indirizzo interpretativo di questa Corte è nel senso di ritenere a impugnabile il ruolo deducendo il difetto di notifica della cartella, così recuperandosi gli strumenti di impugnazione avverso la cartella non notificata (Cass. sez. un. 19704/2015; Cass.12894/2018; Cass. 5443/2019). Tuttavia la parte ritiene che questo orientamento della Suprema Corte non poteva essere “invocato dalla sentenza impugnata non essendo quello del tempo”. Si tratta di una argomentazione inaccettabile perchè gli indirizzi interpretativi della Cassazione non sono leggi, per le quali sole si può invocare il principio della irretroattività. Ogni giudice è libero di dare la propria interpretazione della norma, avendo la Corte di Cassazione una funzione nomofilattica non vincolante e non di rado avviene che orientamenti formatisi tra i giudici di merito vengano poi ritenuti corretti anche dalla Corte di Cassazione, ovvero anche che la Corte di Cassazione esprima orientamenti diversi e anche contrastanti nel tempo.

Il motivo è quindi infondato.

5. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, esponendo che la CTR ha volto argomenti generici e non condivisibili sulla non idoneità dei documenti prodotti da essa ricorrente al fine di dimostrare la avvenuta notifica delle cartelle.

La CTR ha ritenuto non sufficienti le copie delle relate depositate da Equitalia perchè non apposte in calce all’atto, perchè prodotte in fotocopia e non autenticate come conformi all’originale, perchè le relate non indicano il nome del destinatario della cartella e infine perchè non sono stati depositati gli originali delle cartelle impugnate complete di relata di notifica o in alternative le copie conformi.

Il motivo è fondato. La CTR non tiene conto della peculiarità della cartella, che è la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte e delle modalità della sua notificazione, e non tiene conto del fatto che sui documenti prodotti da Equitalia risulta la c.d. matrice della cartelle. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,prevede che il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014 Sez. 5, Sentenza n. 14327 del 19/06/2009). Quindi, quanto alle modalità con cui si debba fornire la prova, questa Corte si è già espressa nel senso che non sussiste un onere, in capo al concessionario, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella. Tale obbligo, in particolare, non discende dal richiamato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che peraltro prevede, a fini amministrativi, la conservazione di copia della cartella in alternativa alla “matrice” la quale è l’unico documento che resta nella disponibilità dei concessionario. Deve ritenersi, pertanto ammissibile la prova della notificazione mediante produzione, ove il concessionario opti per tali forme di notificazione, della relata (che contiene riferimenti alla cartella) separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell’estratto di ruolo (Cass. n. 15784/2017).

Di questi principi la CTR non ha fatto corretta applicazione e ha quindi erroneamente ritenuto non provata la notificazione delle cartelle di pagamento.

Infine si osserva che il controricorrente come “replica al terzo motivo” e in via subordinata prospetta una eccezione di prescrizione e decadenza, perchè le cartelle di cui si tratta, pur se notificate, non lo sarebbero state nei termini di legge. Si tratta di eccezioni che la parte avrebbe dovuto sollevare impugnando le singole cartelle. Notificate le cartelle e decorso il termine per la impugnazione, esse sono divenute definitive.

Il ricorso di Equitalia è pertanto da accogliere con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari altri accertamenti in fatto, la causa può decidersi nel merito, rigettando l’originario ricorso del contribuente.

Le spese del giudizio di merito si compensano stante il progressivo consolidamento della giurisprudenza in materia mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza del contribuente e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna S.G. alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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