Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19010 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 06/07/2021, (ud. 18/05/2021, dep. 06/07/2021), n.19010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11058-2014 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI COLLI

PORTUENSI 536, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA LUISA

REVELLI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO FERRIA

CONTIN;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE CLODIO

32, presso lo studio dell’avvocato LIDIA CIABATTINI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANDREA EUGENIO MARIO ROMANO;

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 146/2013 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 24/10/2013; udita la relazione della causa svolta

nella camera di consiglio del 18/05/2021 dal Consigliere Dott.

GIACOMO MARIA STALLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. C.M. propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 146/05/13 del 22-24 ottobre 2013, con la quale la commissione tributaria regionale della Lombardia (sez.5) ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione da lei proposto contro la sentenza della medesima Commissione Tributaria Regionale (sez.30) n. 14/30/13 del 29 gennaio 2013. Sentenza, quest’ultima, con la quale veniva confermata la sentenza di primo grado (CTP Milano n. 20/06/11 del 18 luglio 2011) che aveva respinto il ricorso dalla contribuente proposto, per asserita mancata notificazione della cartella e di altri atti prodromici, avverso iscrizione ipotecaria del 22 febbraio 2010.

Nella sentenza oggi impugnata (n. 146/05/13), la Commissione Tributaria Regionale ha, in particolare, ritenuto l’inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dalla C., dal momento che esso aveva in realtà ad oggetto un provvedimento interlocutorio insuscettibile di revocazione, individuabile nell’ordinanza n. 148/28/13 del 27 agosto 2013 con la quale la Commissione Tributaria Regionale (sez. feriale) aveva rigettato la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza; ordinanza ritenuta non impugnabile D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 47, comma 4, con conseguente inammissibilità altresì della riproposizione dell’istanza di sospensiva così già rigettata.

Resistono con controricorso tanto Equitalia Nord spa quanto l’agenzia delle entrate.

Con ordinanza 2.7.2020 questa corte ha rinviato a nuovo ruolo la causa, disponendo la notificazione del provvedimento personalmente alla C. atteso il sopravvenuto decesso, comunicato dal legale domiciliatario, dell’unico difensore con procura.

Espletato l’incombente, la causa è stata nuovamente assegnata alla decisione che segue.

p. 2.1 Con il ricorso per cassazione (pag.10) la C. lamenta – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 – nullità della sentenza, violazione di legge sostanziale e processuale (art. 112 c.p.c.), nonchè omesso esame di fatti decisivi. Per avere la Commissione Tributaria Regionale dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione in quanto erroneamente riferita, non già alla sentenza 14/30/13 del 29 gennaio 2013, bensì all’ordinanza interlocutoria n. 148/28/13 del 27 agosto 2013, concernente la sola sospensione dell’esecutività. Da questo errore di individuazione dell’oggetto del giudizio di revocazione era conseguita la mancata disamina, da parte della CTR, dei cinque errori di fatto posti a sostegno del ricorso per revocazione, e riproposti, ‘anche quali motivi di dirittò (ric.pag.3), nella presente sede di legittimità.

Così quanto, in particolare, ai seguenti aspetti: A) erroneo accertamento di avvenuta notificazione, addirittura prima della esecutività del ruolo, della cartella prodromica all’iscrizione ipotecaria opposta; B) erronea individuazione della data di affissione dell’avvenuta notifica presso il Comune di (OMISSIS), con il rito degli irreperibili, anch’essa antecedente alla formazione del relativo ruolo; C) erroneo rilievo della mancata produzione, da parte della contribuente, delle cartelle prodromiche all’iscrizione ipotecaria, nonostante che tali cartelle non le fossero mai state notificate; D) omesso rilievo della ‘disciplina inibitoria di riscossione introdotta dalla L. 24 dicembre n. 228, commi da 537 a 543′, in relazione alla sopravvenuta decadenza di Equitalia D.P.R. n. 602 del 1973, ex artt. 25 e 50; E) ‘omessa ricognizione della portata normativa ed interpretativa, vincolante, della sentenza 19 novembre 2012 n. 258 della corte costituzionalè, relativa alla necessaria osservanza, nella notificazione di cartelle a contribuente irreperibile, delle formalità ex art. 140 c.p.c..

Nel ricorso per cassazione vengono poi riproposte, come “motivi aggiunti” (pagg. 11 segg.), le doglianze già svolte nei precedenti giudizi, e concernenti (oltre alla già richiamata erronea individuazione dell’oggetto della revocazione): – l’avvenuta decadenza dall’azione esattoriale per gli anni 2001 e 2002 stante la mancata notificazione delle cartelle prodromiche; – il mancato perfezionamento della notifica delle cartelle, stante il mancato rispetto delle incombenze ex art. 140 cit..

p. 2.2 Va premesso che il ricorso per cassazione in esame è sicuramente inammissibile nella parte in cui, prendendo ad occasione una pronuncia della CTR sulla revocazione, mira a suscitare una nuova disamina su aspetti della fattispecie prettamente giuridici e di applicazione normativa che, oltre ad esulare dal thema decidendum affidato alla sentenza qui impugnata, sono comunque già stati fatti oggetto di ricorso per cassazione (ric. n. 24734/13 rg) avverso la sentenza di cui si chiede qui la revocazione (la più volte menzionata sentenza CTR 14/30/13); ricorso per cassazione che risulta essere già stato rigettato (ord. Cass. n. 5721 del 20 marzo 2015), con conseguente passaggio in giudicato della sentenza revocanda.

Va inoltre osservato, per una più completa ricostruzione dell’intera vicenda processuale, come anche la menzionata ordinanza reiettiva di cui in Cass. n. 5721/15 testè citata, sia stata dalla C. fatta oggetto di istanza di revocazione ex art. 391 bis c.p.c., e art. 395 c.p.c., n. 4) (ric. n. 13286/15 rg.), ma tale istanza è stata dichiarata inammissibile da questa corte con ordinanza n. 18890 del 26 settembre 2016.

p. 2.3 Tutto ciò chiarito, il presente ricorso – necessariamente ricondotto all’oggetto suo proprio, che è quello dei presupposti della revocazione così come esclusi dalla sentenza CTR qui impugnata – è destituito di fondamento.

Per quanto in quest’ultima sentenza l’istanza di revocazione venga effettivamente riferita al provvedimento interinale sulla sospensione, e non alla sentenza della CTR conclusiva del grado di merito, e per quanto tale riferimento risulti oggettivamente erroneo, il decisum impugnato (“dichiara inammissibile l’istanza di revocazione”) va ciò nondimeno confermato perchè conforme a diritto.

La CTR, riferendo l’istanza all’ordinanza sulla sospensiva, ha in effetti omesso di valutare i motivi di revocazione siccome proposti dalla contribuente avverso la suddetta sentenza 14/30/13. Questa omissione di pronuncia è tuttavia suscettibile di essere sanata nella presente sede di legittimità, perchè risolvibile in linea di puro diritto senza necessità di accertamenti o di valutazione fattuali; con conseguente doverosa applicazione dei noti canoni, ormai di rilevanza anche costituzionale, di economia processuale e di ragionevole durata del giudizio.

Ed è proprio sulla base della disamina dei motivi di revocazione pretermessi dalla CTR, e riproposti nel presente ricorso, che deve appunto concludersi nel senso della radicale ed originaria inammissibilità dell’istanza di revocazione, in quanto basata sulla deduzione di errori di diritto (come tali irrilevanti ex art. 395 c.p.c.), ovvero su asseriti errori di fatto incidenti su punti controversi oggetto di disamina, contraddittorio e valutazione da parte del giudice di merito (anch’essi irrilevanti ai sensi del n. 4 della disposizione da ultimo citata).

Ciò vale, segnatamente, per le cause di revocazione esposte dalla ricorrente sub lettere C-D-E, in quanto involgenti non sviste percettive nella ricostruzione della fattispecie (così da supporsi, in inequivoco contrasto con il vero, l’esistenza o l’inesistenza di una determinata circostanza fattuale dirimente), bensì l’applicazione normativa puramente consequenziale a tale ricostruzione.

Così per quanto concerne (lett. C) l’onere a carico della contribuente di produrre le cartelle esattoriali; onere che la C. ascrive ad errore di fatto sul presupposto della loro mancata previa notificazione, ma che il giudice di merito ha invece individuato sull’opposto convincimento (certo irrilevante ai fini di sostenere un errore revocatorio) dell’avvenuta regolare notificazione di tali cartelle prodromiche mediante affissione alla casa comunale.

Così per quanto attiene (lett. D) all’ulteriore ‘errorè nel quale sarebbe incorsa la sentenza circa l’omesso rilievo della sopravvenuta decadenza di Equitalia proprio per effetto della mancata notificazione delle cartelle e dell’avviso di mora D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50; in realtà anch’esso in ipotesi ascrivibile ad una determinata applicazione della normativa di riferimento (non a caso puntualmente individuata e riportata dalla stessa ricorrente), ma non al travisamento ‘revocatoriò di un fatto materiale concernente le modalità di notificazione concretamente eseguite.

E così, ancora, in relazione (lett. E) alla ‘omessa ricognizionè del giudice di merito che la stessa ricorrente ascrive alla “portata normativa ed interpretativa” della citata sentenza della Corte Costituzionale n. 258/12 sulla notificazione con il rito degli ‘irreperibilì; palesemente integrante, a tutto concedersi, un tipico errore di giudizio nella individuazione ed applicazione delle norme sulla notificazione.

Alla stessa conclusione di estraneità delle doglianze ai vizi ed ‘errorì legittimanti la revocazione della sentenza ex art. 395 c.p.c. si deve però pervenire anche con riguardo ai profili indicati sub lettere A) e B).

Entrambi gli aspetti lamentano l’erroneo accertamento circa l’avvenuta notificazione della cartella prodromica all’iscrizione ipotecaria, la quale sarebbe addirittura stata eseguita prima del ruolo.

Sennonchè, si evince dalla stessa narrativa in ricorso e dalle altre risultanze di causa (compresa la citata ordinanza di questa corte n. 5721/15), che questo nevralgico aspetto venne considerato dal giudice di merito nel pieno contraddittorio delle parti; contraddittorio dal quale era emersa l’erronea trascrizione iniziale della data e, al contempo, l’individuabilità di una data successiva ed esatta, del tutto compatibile con l’esecutività del ruolo, nella quale la contribuente – irreperibile al domicilio fiscale – ricevette la notificazione mediante ritiro del plico dopo l’affissione dell’avviso alla casa comunale.

E’ dunque evidente che neppure in tal caso si sia trattato di un ‘travisamentò di ordine fattuale ovvero di una ‘svistà percettiva e sensoriale, quanto – se mai – di una determinata ricostruzione delle varie fasi della procedura notificatoria, compiuta dal giudice di merito all’esito di un ampio contraddittorio argomentativo e probatorio tra le parti sul punto specifico.

E’ pacifico l’orientamento secondo cui (da ultimo, tra le numerosissime, Cass. n. 26890/19, resa proprio in materia tributaria): “L’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purchè non cada su un punto controverso e non attenga a un’errata valutazione delle risultanze processuali”.

Là dove, nel caso in esame, la contribuente intendeva ottenere la revocazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale facendo valere, come evidenziato, vuoi profili di diritto e di esatta applicazione della legge (dunque, eventualmente, errori di giudizio del tutto ininfluenti), ovvero vuoi anche profili di fatto, ma pur sempre connessi all’esplicata valutazione e delibazione istruttoria ad opera del giudice di merito nel pieno contraddittorio delle parti.

Il che rende palese la carenza dei presupposti ex art. 395 c.p.c. e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64.

Ne segue il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge, a favore di Equitalia; ed in Euro 2.500,00, oltre spese prenotate a debito, a favore dell’Agenzia delle entrate;

– v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

– dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 18 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA