Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1901 del 28/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 28/01/2020), n.1901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30287-2018 proposto da:

SOGET SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 7, presso lo

studio dell’avvocato CARLOTTA DI FEBO, rappresentata e difesa

dall’avvocato CRISTIANO BASILE;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

TOMMASO CIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 856/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 19/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 19 settembre 2018 la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Chieti che – per quanto in questa sede rileva – aveva accolto il ricorso con il quale C.E. aveva eccepito la prescrizione del credito relativo a Tarsu 2000-2002, diritti camerali 2002 e tasse automobilistiche 2000-2005. Rilevava la CTR che i crediti tributari erano prescritti, essendo decorso il termine di cinque anni tra la notifica delle cartelle di pagamento e la notifica dell’atto interruttivo costituito dall’intimazione di pagamento.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 19 ottobre 2018, la SOGET S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso il contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo la SOGET S.p.A. denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, e art. 21. Sostiene che la CTR aveva ritenuto maturata la prescrizione in ragione del periodo intercorso tra la notifica delle cartelle di pagamento e la notifica dell’intimazione di pagamento, senza considerare che tale ultimo atto non era mai stato impugnato, sicchè la pretesa tributaria ad esso sottesa era divenuta irretrattabile.

Il ricorso è fondato.

La vicenda in esame trae origine dalla notifica al contribuente, in data 7 ottobre 2010, di pignoramento presso terzi per crediti tributari. Il giudizio di opposizione proposto dinanzi al giudice civile – nel quale il contribuente deduceva di non aver ricevuto dopo la notifica delle cartelle di pagamento la notifica di alcun atto interruttivo, salvo la notifica dell’intimazione di pagamento (in data 5 agosto 2010) quando la pretesa tributaria era ormai prescritta – veniva poi riassunto, stante la natura dei crediti, dinanzi al giudice tributario.

Tanto premesso, va osservato che è pacifico tra le parti che l’intimazione di pagamento n. 154614, notificata il 5 agosto 2015, non è stata impugnata dal contribuente.

Trova pertanto applicazione, nel caso di specie, il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito (in termini, Cass. n. 11800 del 2018).

La CTR non ha tenuto conto di tale circostanza, limitandosi a rilevare che la notifica dell’intimazione di pagamento era intervenuta successivamente al maturare del termine di prescrizione, senza tuttavia considerare che la mancata impugnazione dell’intimazione aveva determinato la irretrattabilità della pretesa tributaria ad essa sottesa.

In conclusione, diversamente dalla proposta del relatore, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Le spese dei gradi di merito possono essere compensate tra le parti, mentre le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2020

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