Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1901 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. I, 28/01/2010, (ud. 18/11/2009, dep. 28/01/2010), n.1901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23489/2004 proposto da:

P.A.M. (c.f. (OMISSIS)), C.M.,

CA.MA., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BRENTA 2A,

presso l’avvocato STOPPAMI ISABELLA MARIA, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCIFREDI GIAN FAUSTO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI GENOVA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE GIULIO CESARE 14 SC.

A INT. 4, presso l’avvocato PAFUNDI Gabriele, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ODONE EDDA, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 643/2003 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 24/07/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

18/11/2 009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato STOPPANI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato PAFUNDI che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 14 aprile 1999, i signori P.A. M., C.M. e c.m., proprietari di tre appartamenti e un immobile a uso commerciale in (OMISSIS), citarono il Comune di Genova davanti alla Corte d’appello di Genova, opponendosi alla stima dell’indennità di espropriazione e di occupazione determinate a norma della L. n. 865 del 1971. Gli immobili erano stati inclusi nei piani di recupero della zona individuata della L. n. 457 del 1978, ex art. 27 con una Delib. consiliare 5 febbraio 1981, e i piani di recupero erano stati adottati nel 1986 e approvati con Delib. consiliare 20 giugno 1988.

L’occupazione d’urgenza degli immobili risaliva al marzo 1995 e l’espropriazione era stata disposta con decreto 10 giugno 1998. Gli opponenti sostennero che le indennità erano state determinate in modo illegittimo, e chiesero la determinazione giudiziale delle indennità dovute. L’ente convenuto resistette alla domanda.

Con sentenza 24 luglio 2003, la Corte determinò l’indennità di espropriazione in Euro 71.735,86 e quella di occupazione in Euro 17.885,00. La corte respinse la tesi attrice, che nella determinazione del valore degli immobili espropriati dovesse farsi riferimento a data anteriore a quella di espropriazione, e precisamente a data precedente l’inclusione degli immobili nelle zone nelle quali erano previsti gli interventi di recupero, e utilizzò i dati offerti per la stima dal consulente d’ufficio, il quale aveva utilizzato il metodo sintetico comparativo, e aveva poi esplicitato i coefficienti applicati al valore delle nuove costruzioni, in relazione agli stati di consistenza redatti al momento dell’occupazione d’urgenza, laddove gli stati di consistenza utilizzati dal consulente di parte attrice, risalenti al 1987, non erano utilizzabili, perchè meno prossimi alla data dell’esproprio di quelli utilizzati dal ctu. La corte escluse anche la spettanza dell’avviamento per l’immobile a uso commerciale e del maggior danno richiesto ex art. 1224 c.c..

Per la cassazione della sentenza, non notificata, ricorrono i signori P.A.M., C.M. e c.m., con atto notificato il 25 ottobre 2004, per tre motivi, illustrati anche con una memoria.

Resiste il Comune di Genova con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso denuncia la violazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39, per avere la corte genovese assunto come riferimento temporale, per la stima del valore venale degli immobili espropriati la data dell’esproprio, laddove i ricorrenti avevano richiesto che – al fine di tener conto della svalutazione degli immobili conseguente all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, per il loro inserimento nella zona di recupero a norma della L. n. 457 del 1978, art. 27 – la valutazione fosse riferita alla data del vincolo, e rivalutata alla data dell’esproprio.

Il motivo è infondato. L’individuazione, nell’ambito dei piani regolatori generali, delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, comprendenti singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonchè edifici da destinare ad attrezzature, a norma della L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27, non implica alcun vincolo destinato all’esproprio, ma è preordinata esclusivamente alla successiva approvazione, a norma della L. n. 457 del 1978, art. 28 cit., dei piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.

Neppure questi piani, del resto, introducono vincoli preordinati all’esproprio, limitandosi a prevedere degli interventi che, in generale, possono essere eseguiti dagli stessi proprietari singoli, o riuniti in consorzio. Essi, infatti, sono assoggettati alle disposizioni previste per i piani particolareggiati dalla vigente legislazione. E’ solo la successiva decisione dell’amministrazione di attuare direttamente il piano di recupero, nei casi consentiti dalla citata L. n. 457 del 1978, art. 28, comma 5, lett. B, n. 3, che comporta, con l’approvazione dell’opera pubblica a tal fine necessaria, un vincolo preordinato all’esproprio.

L’ulteriore censura di difetto di motivazione circa la richiesta degli opponenti di tener conto degli stati di consistenza redatti dal Comune nel 1987, in luogo di quelli redatti nel 1995 all’atto dell’occupazione d’urgenza, è del pari infondata, essendo la motivazione della corte di merito, sul punto, intrinsecamente logica e aderente ai canoni della materia.

La manutenzione dell’immobile, sin quando resti nella libera disponibilità del privato, e dunque sino alla sua occupazione d’urgenza, costituisce un onere gravante sulla proprietà, sicchè l’eventuale degrado non potrebbe essere addebitato all’amministrazione successivamente occupante. Nello stesso sistema della L. n. n. 457 del 1978, pur dopo l’approvazione del piano di recupero, l’intervento relativo costituisce un onere del proprietario, la cui inerzia legittima l’intervento ablativo o sostitutivo dell’ente che la abbia vanamente diffidata (L. n. 457 del 1978, art. 28, comma 5, lett. B). Nè potrebbero in questa sede essere sindacate – come in sostanza vorrebbero i ricorrenti -le scelte compiute dal Comune di Genova, nell’esercizio della sua autonomia, in relazione alla gestione dei servizi pubblici nel quartiere, materia riservata alla discrezionalità amministrativa dell’ente.

Con il secondo motivo si censura per vizio di motivazione l’affermazione, nell’impugnata sentenza, della correttezza delle valutazioni del ctu. Si riconosce che il consulente d’ufficio aveva esplicitato i coefficienti numerici utilizzati (si tratta, come precisa la corte territoriale, dei coefficienti numerici relativi allo stato di conservazione, di illuminamento e zona cittadina), ma si lamenta che non sia dato sapere chi abbia fissato tali coefficienti, se ve ne siano altri non considerati come sia stato determinato il valore iniziale al quale applicare i coefficienti. Da ultimo si lamenta il mancato riconoscimento dell’avviamento del negozio.

Certamente inconsistente è quest’ultima doglianza, concernente l’omessa considerazione dell’avviamento commerciale dell’azienda utilizzata dal proprietario nell’esercizio della sua attività commerciale. Premesso che nella fattispecie si tratta di espropriazione di fabbricato urbano, sicchè non viene in considerazione la complessa fattispecie considerata nella L. n. 865 del 1971, art. 15, comma 1 (determinazione dell’indennità sulla base del valore agricolo con riferimento alle colture effettivamente praticate sul fondo espropriato, anche in relazione all’esercizio dell’azienda agricola: dell’eccezionaiità di questo riferimento all’azienda la corte si è diffusamente occupata nella sentenza 21 maggio 2007 n. 11782), si deve considerare che oggetto di espropriazione è esclusivamente l’immobile nel quale l’impresa è esercitata, e non anche l’impresa medesima, la quale non è toccata dalla vicenda espropriativa per il solo fatto che l’attività debba svolgersi in altra sede. Al riguardo la giurisprudenza di questa corte insegna che l’indennità di espropriazione, essendo destinata a tener luogo del bene espropriato, non può superare in nessun caso il valore che esso presenta, in considerazione della sua concreta destinazione, e il termine di riferimento per la sua determinazione è rappresentato dal valore di mercato del bene espropriato quale gli deriva dalle sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche (il valore cioè che il proprietario ne ritrarrebbe se decidesse di porlo sul mercato, inteso come “giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l’immobile in una libera contrattazione di compravendita”, L. n. 2359 del 1865, ex art. 39), e soprattutto dal criterio previsto dalla legge per apprezzarle, e non anche dal reale pregiudizio che il proprietario o altro titolare di minore diritto di godimento risentono come effetto dal non potere ulteriormente svolgere mediante l’uso dello stesso immobile la precedente attività. Ne consegue che, estinto il diritto di proprietà, ove risulti impedito sul luogo l’ulteriore svolgimento dell’impresa che utilizzava gli immobili per fornire i propri servizi, l’espropriazione non si estende al diritto dell’imprenditore su di essi, nè all’azienda organizzata dall’imprenditore, sì che il valore del bene espropriato debba comprendere quello dell’azienda in sè considerata, quale complesso funzionale organizzato, risultante da una pluralità di elementi (Cass. 21 maggio 2007 n. 11782). E’ del resto sufficiente ricordare, a questo proposito, che la Corte costituzionale ha da tempo riconosciuto la piena legittimità costituzionale del criterio del valore venale del terreno come limite massimo complessivo del prezzo dell’operazione espropriativa (Corte cost. n. 1022 del 1988).

Il mezzo in esame è inammissibile, per la sua genericità, anche nella parte concernente l’applicazione, al valore venale base degli immobili, dei coefficienti perequativi da parte del giudice di merito, che ha seguito in ciò il consulente. Al riguardo è appena il caso di rilevare che il ricorso alla consulenza è giustificato dalla necessità, per la decisione, di impiegare cognizioni specialistiche, delle quali il giudice non sia in possesso. Il consulente adempie l’incarico conferitogli dal giudice indicando i criteri di accertamento e di valutazione, imposti dallo stato delle tecnica nella quale egli è competente, dei quali egli abbia fatto applicazione per rispondere ai quesiti sottopostigli, consentendo in tal modo alle parti, ancor prima che al giudice, di verificare il percorso logico scientifico seguito, e di sottoporlo eventualmente a critica, anche con l’ausilio tecnico dei consulenti di parte, sia sotto il profilo della pertinenza al caso di specie dei criteri impiegati e sia sotto quello della correttezza della loro applicazione, in tal modo garantendo pienamente il dispiegamento del diritto di difesa; egli non è tenuto invece a motivare la validità attribuita ai criteri di calcolo indicati dallo stato della sua disciplina, come senza fondamento si pretende con il mezzo in esame, ferma restando la facoltà della parte di criticarli e di esporre le ragioni per le quali quei criteri sarebbero errati o non applicabili alla fattispecie, solo in tal caso ponendo il giudice nella necessità di motivare, eventualmente dopo aver sollecitato dei chiarimenti in proposito dallo stesso consulente, il rigetto di quegli argomenti critici.

E’ invece fondata la censura di omessa motivazione sul punto decisivo della controversia costituito dall’assunzione, quale base di calcolo per la determinazione del valore venale dei beni espropriati, di un dato del quale non è indicata la fonte.

Nella fattispecie di causa, avendo il consulente d’ufficio adottato per la stima degli immobili espropriati il metodo sintetico – comparativo, senza indicare gli atti utilizzati per la comparazione, la parte, come risulta dalla stessa sentenza impugnata, aveva sottoposto a critica la relazione depositata, sotto lo specifico profilo dell’omessa enunciazione dei parametri di valutazione, e il consulente, chiamato a chiarimenti sul punto, aveva risposto che i valori unitari usati erano l’espressione di una stima basata sull’esperienza personale dello stesso consulente, e non esclusivamente il risultato di un computo con applicazione di coefficienti di differenziazione. Essendo stata la questione devoluta all’esame del collegio in sede di decisione, la corte genovese si è limitata a osservare, nell’impugnata sentenza, che il consulente si era basato sulla propria esperienza personale, e su indagini e ricerche di mercato per immobili con caratteristiche simili, così utilizzando un metodo di valutazione sintetico – comparativa sicuramente adeguato alla stima del bene agli effetti in discussione.

La corte del merito, dunque, ha ritenuto sufficiente la risposta data dal consulente a chiarimenti in primo grado, e l’ha fatta propria.

In questo caso non si tratta delle nozioni tecniche necessarie per l’espletamento dell’incarico, ma dei dati di fatto occorrenti per lo specifico accertamento demandato, spesso non desumibili dagli atti del processo, e la competenza dell’esperto non supplisce alla mancanza di essi, ma ne consente la ricerca ragionata.

E’ insegnamento costante di questa Corte che, se rientra nel potere del consulente tecnico d’ufficio attingere aliunde notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli, e se dette indagini ben possono concorrere alla formazione del convincimento del giudice, ciò postula tuttavia che ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il dovuto controllo (Cass. 6 novembre 2001 n. 13686; 17 febbraio 2004 n. 3105; 8 giugno 2007 n. 13428). Si tratta di un principio fondamentale del processo basato sul contraddittorio delle parti, volto ad assicurare a queste il pieno esercizio del diritto di difesa, e a far sì che la decisione del giudice si basi su elementi acquisiti al processo.

Ancor meno, tuttavia, un giudizio tecnico potrebbe essere motivato con il riferimento all’autorità, e in particolare all’esperienza, del consulente medesimo, prescindendo dall’indicazione puntuale di qualsiasi dato di riferimento. Con il criterio cosiddetto sintetico comparativo s’indica quel metodo d’indagine che consente di determinare il valore di un bene, deducendolo da quello altrove di fatto attribuito a un altro bene che presenti caratteristiche simili a quella oggetto di accertamento. In tale procedimento è essenziale l’identificazione di beni omogenei da utilizzare per la comparazione, l’individuazione degli eventuali elementi di diversità e lo svolgimento degli opportuni calcoli necessari a perequare il risultato alle caratteristiche proprie del bene oggetto di accertamento. Quanto di discrezionale resti in tale modus operandi è da intendere come discrezionalità meramente tecnica, basata su valutazioni che sono esposte alla discussione e alla critica su base razionale. Per la correttezza dell’indagine, dunque, l’identificazione dei beni utilizzati per la comparazione, costituente la stessa base di ogni ulteriore calcolo, non potrebbe essere omessa o sostituita da un’affermazione generica di autorità dell’esperienza. Il giudizio tecnico demandato allo specialista è funzionale alla giurisdizione nel moderno contesto culturale della pluralità delle discipline scientifiche, che induce il giudice ad avvalersi dell’ausiliario. Esso quindi obbedisce a criteri di razionalità, che sono incompatibili con la concezione di una giustizia sostanzialmente oracolare nella sua totale autoreferenzialità, la quale pretenderebbe di supplire al giudizio tecnico con un giudizio intuitivo, e meramente soggettivo.

Nel caso in esame, l’accertamento puntualmente censurato si basa interamente su un dato – quale il valore di altri immobili omogenei – non indicato, o non esistente se non nella personale e non esplicitata esperienza del consulente. Questa, se giustifica da parte del giudice la nomina dell’esperto, deve poi dimostrarsi nella scelta dei dati utilizzati per il calcolo, che devono essere puntualmente indicati perchè possano concorrere alla decisione. Il punto indicato è inoltre decisivo, giacchè offre il dato iniziale di calcolo per l’applicazione di tutti i coefficienti, la cui correttezza non avrebbe alcun valore se riferita a un dato erroneo.

L’accoglimento di questo motivo comporta la cassazione della sentenza, e con ciò l’assorbimento del terzo motivo, con il quale, censurandosi la violazione dell’art. 1224 c.c., u.c., per il mancato riconoscimento del maggior danno, si solleva una questione dipendente dall’accertamento cassato.

La sentenza deve essere pertanto cassata, e la causa rinviata per un nuovo esame, anche ai fini del regolamento delle spese della fase di legittimità, alla medesima corte territoriale. Questa provvederà alla determinazione del valore venale degli immobili al tempo dell’espropriazione, avvalendosi se necessario di una consulenza tecnica, la quale potrà utilizzare tutti i criteri suggeriti dallo stato della disciplina della materia, ma sulla base di dati dei quali siano indicate le fonti, e che siano sottoposti al contraddittorio delle parti, oltre che opportunamente verificati.

PQM

La corte rigetta il primo motivo; accoglie il secondo motivo nei sensi di cui in motivazione; assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello dì Genova in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 18 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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