Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1901 del 25/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 1901 Anno 2018
Presidente: NAPPI ANIELLO
Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

sul ricorso 10013/2012 proposto da:
Sviluppo Nichelino s.r.I., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino n. 45,
presso lo studio dell’avvocato Marzano Marco Stefano, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato Faggiano Marco,
giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente contro
Liri Industriale s.p.a.

In Liquidazione in Amministrazione

Straordinaria, in persona del Commissario Straordinario pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via A. Depretis n. 86,
1

SZ,

Data pubblicazione: 25/01/2018

presso lo studio C’M’S’ Adonnino Ascoli – Cavasola Scamoni,
rappresentata e difesa dall’avvocato Battistella Mauro, giusta procura
speciale per notaio Francesco Lacchi di Milano – Rep. n. 60.974 del
26.5.2012;

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il
12/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/07/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA (est.).

FATTO E DIRITTO
1.- La s.r.l. Sviluppo Nichelino ricorre per cassazione nei confronti
dell’Amministrazione Straordinaria della s.p.a. Liri Industriale,
articolando tre motivi avverso il decreto emesso dal Tribunale di
Torino in data 13 febbraio 2012.
Con tale decreto, il Tribunale torinese ha rigettato l’opposizione
formulata dalla Sviluppo Nichelino contro l’esclusione di un preteso
suo credito dallo stato passivo dell’amministrazione straordinaria
della Liri. Nella prospettazione dell’opponente, questo credito trova il
proprio titolo – e lo trova nei termini di credito privilegiato ex art.
2775 bis cod. civ. – nel diritto alla restituzione di un acconto di
prezzo versato dalla Sviluppo Nichelino per l’acquisto di un immobile
dalla Liri, sulla base di un contratto preliminare a suo tempo
intercorso tra le parti. Ha per contro ritenuto il Tribunale che – in
sede di esecuzione del contratto appena indicato – la Sviluppo
Nichelino si è resa responsabile di peculiari e gravi inadempimenti e
che, di conseguenza, deve ricevere accoglienza (anche) l’eccezione
2

-controricorrente –

di compensazione svolta dall’Amministrazione Straordinaria in
relazione ai danni subito per effetto di tale inadempimento.
Nei confronti del ricorso resiste l’Amministrazione Straordinaria, che
ha depositato apposito controricorso.
Entrambe le parti hanno altresì depositato memoria ex art. 380 bis

2.- I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono
richiamati.
Il primo motivo assume, in specie, «art. 360 n. 4 cod. proc. civ.;
violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 comma 2 Cost.;
violazione dell’art. 117 comma 1 Cost. in relazione all’art. 6 della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo; violazione dei principi
generali in materia di contraddittorio».
Il secondo motivo rileva, poi, «art. 360 n. 5 cod. proc. civ.;
insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio».
Il terzo motivo denuncia, in via ulteriore e distinta, «art. 360 n. 5
cod. proc. civ.; insufficiente motivazione circa un fatto controverso e
decisivo per il giudizio».
3.- Il primo motivo di ricorso fa perno sostanziale sul fatto che il
Tribunale ha considerato tardiva e inammissibile la produzione
documentale che il ricorrente ha effettuato nell’ambito dell’udienza
del 26 ottobre 2011. Si è trattato – nota in proposito il ricorrente di allegazioni e produzioni propriamente intese, tutte, a replicare
all’eccezione di compensazione che la Procedura è andata ad allegare
«per la prima volta in sede di memoria di costituzione». La decisione
del Tribunale risulta di conseguenza contraria – conclude il ricorrente
– al principio del contraddittorio e alle regole che dall’applicazione di
tale principio vengono a discendere.
3

cod. proc. civ.

Il motivo non può essere accolto.
In effetti, il giudizio di opposizione è venuto a inserirsi nell’ambito di
un già esistente e strutturato contenzioso, da tempo corrente tra le
parti in relazione al contratto di trasferimento immobiliare:
contenzioso che ha propriamente preso le mosse – come non manca

bonis direttamente intesa ad «accertare la risoluzione del contratto
preliminare … per inadempimento di Sviluppo Nichelino».
4.- Il secondo motivo di ricorso assume, in specie, che il Tribunale
abbia omesso di «rilevare e dare atto che dalla documentazione
prodotta dalla Procedura e, in particolare, dalla corrispondenza
intercorsa fra le parti in via stragiudiziale emergevano chiaramente
le circostanze che giustificavano la condotta della promissaria
acquirente».
Il motivo non può essere accolto.
Basta in proposito rilevare come il decreto venga a riscontrare la
fondatezza dell’eccezione di compensazione, che è stata formulata
dal’Amministrazione Straordinaria, sulla base precipua delle
«risultanze desumibili dalla corrispondenza intercorsa tra le parti un
via stragiudiziale».
5.- Il terzo motivo di ricorso rileva che il decreto del Tribunale
torinese «ha concluso respingendo la domanda di ammissione del
credito insinuato in via chirografaria», senza dare «alcuna
motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di
privilegio ex

art. 2775 bis cod. civ. sull’immobile oggetto del

preliminare».
Il motivo non ha pregio, in quanto assorbito dal rigetto degli altri
motivi.
4

di sottolineare il decreto impugnato – da una domanda della Liri in

Il Tribunale ha ritenuto l’ammissione richiesta dall’attuale ricorrente
paralizzata dall’eccezione di compensazione che è stata svolta dalla
Procedura. Né risulta che l’eventuale esistenza di un privilegio si
ponga – in sé – come fattore di esclusione dell’operatività del
meccanismo estintivo di cui alla compensazione.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di C
10.200,00 (di cui C 200,00 per esborsi).
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione

6.- In conclusione, il ricorso va respinto.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA