Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1901 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 25/01/2017, (ud. 06/10/2016, dep.25/01/2017),  n. 1901

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24411-2011 proposto da:

I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO

CATALANO, LORELLA FRASCONA’ che lo rappresentano e difendono, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

TRASCON S.R.L. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO

BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA BERTOCCHINI,

rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO PASTA, EMILIO

SELLITTI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

nonchè da RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G.:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati CALIULO LUIGI, SGROI ANTONINO, LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, giusta delega in atti;

– ricorrente successivo –

contro

TRASCON S.R.L. C.F. (OMISSIS), I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER

L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 845/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/07/2011 R.G.N. 333/2010 e 411/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. D’ANTONIO ENRICA;

udito l’Avvocato FRASCONA’ LORELLA;

udito l’Avvocato SELLITTI EMILIO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI FRANCESCA che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti che aveva accolto la domanda della società Trascon srl volta ad ottenere la condanna dell’Inps e dell'”INAIL alla restituzione dei contributi e dei premi pagati in eccedenza negli anni 1994/1997.

La ricorrente aveva esposto che era impresa colpita dall’alluvione del (OMISSIS); che aveva, ciò nonostante, regolarmente versato i contributi dovuti agli Istituti; che con L. n. 350 del 2003 erano stati estesi ai soggetti colpiti dall’alluvione i benefici previsti dalla L. n. 289 del 2002 a favore delle vittime del terremoto verificatosi nelle province di Catania, Ragusa e Siracusa per cui anche gli alluvionati del Piemonte avrebbero potuto definire la loro posizione contributiva versando soltanto il 10% dell’intero ammontare dei contributi o premi dovuti. La ricorrente pertanto aveva chiesto ai due istituti di ottenere il rimborso del 90% dei contributi e premi già versati e quindi la condanna degli Istituti a corrispondere le somme versate in eccesso.

Per la Cassazione della sentenza hanno proposto ricorso l’Inps e l’INAIL, articolando due motivi. Resiste ad entrambi con controricorso la società Trascon.

Entrambe le parti hanno depositato memorie, prendendo posizione in merito agli effetti sul presente contenzioso della decisione della Commissione della Unione Europea del 14.8.2015.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’INAIL denunzia- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, comma 1, conv. in L. n. 17 del 2007 in combinato disposto con la L. n. 350 del 2003, art. 4,comma 90; L. n. 289 del 2002, art. 9,comma 17; D.L. n. 646 del 1994, art. 6, comma 2 e art. 3, comma 1 bis, art. 7, comma 1, art. 13, convertito in L. n. 22 del 1995.

La censura è relativa alla statuizione di applicazione della disciplina di favore prevista dalla normativa richiamata in rubrica ai premi INAIL. L’Ente assicurativo rileva che la L. n. 350 del 2003 individua il beneficio attraverso il rinvio alla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, ed i soggetti beneficiari con il rinvio al D.L. n. 646 del 1994, art. 6, (commi 2 e 3 – e 7 bis), norme di carattere tributario sia sotto il profilo oggettivo che quanto alla definizione alla platea dei destinatari. Assume che la successiva L. n. 17 del 2007, art. 3 quater, comma 1, non depone in senso diverso, avendo l’unico scopo di differire il termine di presentazione della domanda per il godimento del beneficio (e non di innovare la materia). Del resto il costo dell’intervento veniva previsto esclusivamente a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza alcuna previsione di copertura dei minori introiti che sarebbero derivati agli enti previdenziali. Tale interpretazione era stata indicata dalla norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 12, poi espunta dal testo convertito in legge.

Con il secondo motivo di ricorso l’INAIL denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione del D.L. n. 300 del 2006, art. 3 quater, comma 1, convertito con L. n. 17 del 2007, in combinato disposto della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90; L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17; il D.L. n. 646 del 1994, art. 6, comma 13, e art. 7, comma 1, conv. in L. n. 22 del 1995.

La censura investe la statuizione di ripetibilità del versamento dei premi già eseguito.

Deduce la ricorrente che la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, richiamato dalla legislazione successiva, esclude la ripetibilità delle somme già versate giacchè prevede la mera “definizione” delle posizioni tributarie e contributive (per gli anni 1990/1992), termine letterale riferibile ai soli rapporti ancora in essere. Del resto già il D.L. n. 646 del 1994, concernente misure in favore delle zone colpite dalla alluvione, aveva stabilito (con gli art. 7, comma 1 e art. 6, comma 13) la sospensione del versamento di contributi previdenziali e premi INAIL per il periodo 4 novembre 1994 – 30 aprile 1995 escludendo il rimborso delle somme che fossero state versate nonostante la sospensione.

Una diversa opzione ermeneutica avrebbe determinato ingenti ripercussioni sugli equilibri finanziari dell’Istituto, con pregiudizio del principio mutualistico e delle esigenze di certezza delle fonti di finanziamento ed equilibrio della gestione. La interpretazione proposta era quella recepita dalla norma di interpretazione autentica di cui al D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 12, poi espunta dal testo convertito in legge.

Infine, l’Inail solleva dubbi sulla possibile qualificazione dell’agevolazione come illegittimo aiuto di stato.

L’Inps formula,con un primo motivo, violazione degli artt. 107 e 108 TFUE nonchè delle norme in tema di divieto di erogazione dei benefici prima della valutazione della Commissione europea. Osserva che la Corte torinese non si è avveduta della violazione delle disposizioni del diritto comunitario.

Con il secondo motivo denuncia violazione del D.L. art. 3 quater, comma 1, convertito in L. n. 17 del 2007 in relazione alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90.

Censura la sentenza in relazione al rigetto dell’eccezione di decadenza per tardività della domanda amministrativa spedita il 31/7/2007 ma ricevuta successivamente risultando irrilevante il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 477/2002 relativo all’art. 149 c.p.c. ed infondata l’affermazione della Corte secondo cui detto termine riguarda le sole posizioni debitorie ancora pendenti e suscettibili di regolarizzazione e non già quelle attinenti alla richiesta di restituzione di quanto già versato.

Ciò premesso va rilevato,circa l’eccezione di decadenza riproposta dall’Inps, che non è censurabile quanto affermato dalla Corte territoriale che ha evidenziato che le istanze di rimborso erano state proposte con raccomandata inviata il (OMISSIS) e dunque nel termine previsto dalla L. n. 17 del 2007 in quanto la tempestività doveva essere valutata in relazione alla spedizione dell’atto e non con riferimento alla data di ricezione. In questo senso è la giurisprudenza di questa Corte (cfr Cass. n. 10768/2012)che considera rilevante la data di invio della richiesta e non quella di ricezione. Si è infatti affermato (Cass. n. del 01/09/2004) con riguardo alla tassa di concessione governativa per l’iscrizione nel registro delle imprese,che “nel caso in cui una società si avvalga del servizio postale per chiedere il rimborso delle somme a quel titolo indebitamente versate, l’istanza deve considerarsi tempestiva quando venga presentata all’ufficio postale per la spedizione entro il termine triennale di decadenza previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13, senza che rilevi la circostanza che la stessa sia pervenuta all’amministrazione destinataria dopo la scadenza del termine anzidetto: qualora però la richiesta, ancorchè spedita nel termine, non giunga effettivamente a destinazione, non si verifica l’effetto di interruzione del termine di decadenza” (nello stesso senso cfr Cass. n. del 07/07/2004).

Nel merito i motivi possono essere esaminati congiuntamente poichè presuppongono la ricognizione della normativa interna sul tema, dei precedenti di questa Corte di legittimità al riguardo e degli effetti derivanti dalla decisione resa in subiecta materia dalla Commissione dell’Unione Europea in data 14.8.2015, n. 195/2016.

Com’è noto, la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, ha esteso ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e già destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi, di cui al D.L. n. 646 del 1994, art. 6, commi 2, 3 e 7-bis, (conv. con L. n. 22 del 1995), le disposizioni sulla regolarizzazione automatica delle imposte previste dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, in favore delle imprese colpite dal sisma del 1990 in Sicilia orientale, prevedendo che tali soggetti potessero regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1995, 1996 e 1997 versando il 10% dell’importo dovuto entro il 31.7.2004 (termine successivamente differito al 31.7.2007 dal D.L. n. 300 del 2006, art. 3 – quater, comma 1, conv. con L. n. 17 del 2007).

Al riguardo, questa Corte di legittimità ha già avuto modo di chiarire che la L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, nell’estendere l’applicazione delle disposizioni della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, ai soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994, si riferisce espressamente ai provvedimenti agevolativi concernenti i versamenti di quanto dovuto “a titolo di tributi, contributi e premi”, restando privo di rilievo il mancato rinvio, nel testo della norma, anche alla disposizione di cui al D.L. n. 646 del 1994, art. 7, in quanto il richiamo del D.L. ult. cit., art. 6, commi 2, 3 e 7 – bis, da parte della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, è funzionale esclusivamente all’individuazione della categoria dei destinatari del beneficio e non già all’individuazione della tipologia dei tributi a cui riferire l’agevolazione, e ha precisato che tale interpretazione trova espressa e letterale conferma nel D.L. n. 300 del 2006, art. 3 – quater, (conv. con L. n. 17 del 2007), che ha esplicitamente stabilito l’operatività dell’agevolazione “per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese relativi all’alluvione del Piemonte del 1994”, fugando altresì ogni dubbio sulla legittimità costituzionale della norma ult. cit., sulla scorta dell’insegnamento di Corte cost. n. 274 del 2006, in considerazione della piena legittimità in materia civile di leggi retroattive non solo interpretative ma anche innovative con efficacia retroattiva, quando la disposizione trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza (come nel caso in cui l’interpretazione della disciplina richiamata rappresenti una delle possibili letture del dato normativo) e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti (Cass. nn. 11133 e 11247 del 2010).

Ha inoltre chiarito questa Corte che la definizione automatica della posizione previdenziale può avvenire, per chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10% del dovuto e, per chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato, dovendo ritenersi, nel silenzio del legislatore circa la posizione di coloro che, all’entrata in vigore della normativa recante il beneficio, avessero già ottemperato al pagamento dell’obbligazione contributiva, che un’interpretazione che escludesse costoro dalla possibilità di richiedere la restituzione di quanto versato in eccesso si porrebbe in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte costituzionale circa l’irragionevolezza di disposizioni legislative che sopprimano o riducano la prestazione dovuta per obbligazioni pubbliche già perfezionatesi, prevedendo al contempo l’irripetibilità delle somme già versate in esecuzione del rapporto obbligatorio siccome conformato in precedenza (Cass. n. 11247 del 2010, cit.).

Nessun rilievo presentando, ai fini qui in discorso, la successiva norma di interpretazione autentica della L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90, contenuta nel D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 12, trattandosi di disposizione soppressa dalla legge di conversione, mette conto invece dare atto della decisione n. 195/2016 che, in subiecta materia, ha adottato la Commissione Europea in data 14.8.2015 (notificata con il n. C (2015) 5549 e pubblicata in G.U.U.E. del 18.2.2016). Con tale decisione, infatti, la Commissione ha ritenuto che le misure legislative che istituiscono i benefici in questione nel presente giudizio fossero state adottate in violazione dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e, di conseguenza, ha concluso che esse “costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno” (punto 133), aggiungendo, in punto di conseguenze (punti 134-136):

a) che una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti non pregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dello stesso regime non costituiscano di per sè aiuti di Stato o configurino, interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (ad esempio perchè il beneficio individuale è concesso a soggetti che non svolgono un’attività economica e che pertanto non vanno considerati come imprese, oppure perchè il beneficio è in linea il regolamento c.d. de minimis applicabile, oppure perchè è concesso in conformità di un regime di aiuto approvato od ad un regolamento di esenzione);

b) che l’Italia è tenuta ad annullare tutti i pagamenti di aiuti in essere, con effetto alla data di adozione della decisione, e a partire dalla data della decisione nessuna delle norme in esame nel presente giudizio può essere usata come base di riferimento per la futura concessione o il futuro pagamento di aiuti;

c) che, per quanto attiene agli aiuti individuali già versati prima della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione, il regime va considerato compatibile con il mercato interno, ai sensi dell’art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, a condizione che possa essere stabilito un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alla calamità naturale e l’aiuto di Stato concesso, evitando i casi di sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa; inoltre, ogni compensazione relativa a tali danni, ottenuta da una qualsiasi fonte, deve essere dedotta ed è necessario escludere ogni tipo di cumulo tra gli aiuti previsti dal regime qui in esame ed eventuali aiuti previsti da altre misure per i medesimi costi. La Commissione, infine, ha esentato l’Italia dall’obbligo di recuperare gli aiuti relativi a regimi illegali concessi per le calamità naturali risalenti ad oltre dieci anni prima della sua decisione, con l’unica eccezione degli aiuti fruiti da beneficiari non aventi, al momento della calamità, una sede operativa nell’area colpita.

Ciò posto, va ricordato che le decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee, nell’ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull’attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell’interesse comunitario, ancorchè prive dei requisiti della generalità e dell’astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di Stato, e quindi vincolano il giudice nazionale nell’ambito dei giudizi portati alla sua cognizione, obbligandolo a dare attuazione al diritto comunitario, se necessario attraverso la disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto con esso (v. da ult. Cass. n. 15354 del 2014).

Nel caso di specie, recando una normativa che, all’evidenza, detta una nuova disciplina del rapporto controverso, la decisione della Commissione costituisce ius superveniens, che essendo posteriore alla proposizione del ricorso può e deve essere valutato, dal momento che la questione della spettanza o meno dei benefici (non importa in quale forma) è stata devoluta all’esame di legittimità. E costituendo principio consolidato quello secondo cui, allorchè il ius superveniens comporti la necessità di accertamenti in fatto incompatibili con il giudizio di legittimità, la decisione di merito deve essere cassata con rinvio (cfr. da ult. Cass. n. 5888 del 2005, sulla scorta di Cass. n. 5224 del 1998), s’impone la cassazione con rinvio della sentenza impugnata.

Non giova in contrario obiettare che la vicenda per cui è causa configuri un’ipotesi di “aiuti individuali già versati nel quadro delle misure in esame prima della data di avvio della decisione e dell’ingiunzione di sospensione” del 17.12.2002, di cui al punto 136 della decisione della Commissione: in specie, infatti, l’Istituto previdenziale non ha effettuato alcun pagamento con animus so/vendi, ma si è limitato ad eseguire un comando giudiziale, che ha contestualmente impugnato, anche in questa sede, contestando il diritto della impresa al beneficio, onde non è configurabile nè un pagamento nè, a fortiori, un atto di concessione di aiuti.

Dovendo pertanto ritenersi che nella vicenda per cui è causa, controvertendosi di “pagamenti di aiuti in essere”, debba trovare piena applicazione lo ius superveniens di cui alla decisione della Commissione dianzi cit., restando viceversa irrilevanti le statuizioni della medesima decisione in punto di recupero di aiuti già concessi, mette conto piuttosto ribadire che la decisione della Commissione, pur ritenendo incompatibile sul piano generale il regime delle agevolazioni, ha lasciato ferma la legittimità dell’intervento legislativo allorquando l’aiuto individuale rientri nei limiti del regolamento c.d. de minimis applicabile (punto 115 della decisione), ovvero possa beneficiare della deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE (punto 132 della decisione).

Segue da quanto sopra che il giudice del rinvio dovrà verificare la sussistenza del diritto dell’azienda in epigrafe a fruire dei benefici di cui alla L. n. 350 del 2003, art. 4, comma 90 e successive modifiche e integrazioni, accertando a tal fine, anzitutto, l’eventuale ricorrenza dei presupposti di fatto per l’applicabilità del regolamento de minimis (la cui prova è a carico del soggetto che invoca il beneficio: arg. ex Cass. n. 6756 del 2012), tenendo conto, in specie, che la regola de minimis, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, TFUE, può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la soglia dell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negato nella sua interezza (arg. ex Cass. n. 11228 del 2011).

Qualora la prova dei presupposti per l’applicabilità del regolamento de minimis non venga fornita, il giudice del rinvio dovrà verificare la compatibilità con il mercato interno del beneficio costituente aiuto di Stato, ex art. 107, paragrafo 2, lett. b), TFUE, e dunque, da un lato, quale sia stato l’importo del danno diretto subito dall’impresa per effetto dell’alluvione, da accertare a livello della stessa impresa (cfr. punto 132 della decisione), e dall’altro, nell’ambito del danno così individuato, quale importo sia stato già compensato da altre fonti (assicurazioni o altre misure di aiuto: cfr. punto 148 della decisione della Commissione), dovendo, in particolare, tenersi conto anche dei benefici previsti dalla stessa normativa in materia di tributi e premi, giacchè l’aiuto oggetto dell’attuale controversia potrà essere riconosciuto nei limiti della compensazione del danno residuo.

Nell’accertare tali circostanze, inoltre, il giudice del rinvio dovrà attenersi all’ulteriore principio secondo cui, posto che l’invocazione dello ius superveniens e il giudizio positivo sulla idoneità della nuova disciplina giuridica ad incidere sulla decisione della lite costituiscono fattori sufficienti e determinanti per la cassazione della sentenza, dev’essere consentita, in sede di rinvio, l’esibizione di quei documenti prima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base alla precedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono il presupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica (cfr. in tal senso già Cass. n. 5224 del 1998, cit.).

In ragione dei principi di diritto dianzi esposti, la sentenza impugnata va conclusivamente cassata e la causa rinviata ad altro giudice, che si individua nella Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

La Corte, provvedendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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