Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19009 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 16/09/2011), n.19009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 6980 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2010 di:

C.C., rappresentata e difesa, per procura a margine del

ricorso, dall’avv. D’AVINO Arcangelo, con il quale elettivamente

domicilia in Roma, alla Via Calcutta n. 45, presso l’avv. Alberto

D’Auria;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministro in

carica, ex lege domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura generale dello Stato e da questa rappresentato e

difeso;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli dell’8 luglio – 18

novembre 2009, n. 9114 cron. del 2009. All’adunanza del 30 giugno

2009, nessuno è comparso.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “FATTO: Viene proposto da C. C. ricorso, notificato a mezzo posta il 22 marzo 2010 per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli dell’8 luglio – 18 novembre 2009, che ha rigettato la sua domanda di equa riparazione, proposta con atto depositato in cancelleria il 10 luglio 2007, con il quale chiedeva la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagarle Euro 2.000,00 per ogni anno di ritardo a titolo di equo indennizzo, ai sensi della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 della Convenzione dei diritti dell’uomo, per i danni subiti per effetto della durata irragionevole del processo da lei instaurato con ricorso del 17 maggio 2000 al Tar Campania, per ottenere il pagamento di quanto le spettava per effetto della nullità o risoluzione della transazione sottoscritta dai dipendenti con la Commissione straordinaria di liquidazione del dissesto della amministrazione provinciale di Napoli, definito dopo la presente domanda, con sentenza del TAR Campania n. 2614 del 2008, che ha rigettato il ricorso.

La Corte d’appello di Napoli, ritenendo insussistente nella fattispecie il danno non patrimoniale di regola conseguente all’ansia da attesa dell’esito del processo, per non avere la C. presentato alcuna istanza di sollecito della decisione ed avendo omesso di “servirsi delle possibilità offerte dall’ ordinamento interno per abbreviare il processo” (C.E.D.U. 15 novembre 1996 Citeroni c. Italia) e, in particolare, per non avere presentato istanza di prelievo, così evidenziando un sostanziale disinteresse al processo presupposto, con desumibile assenza dei disagi e turbamenti connessi alla durata irragionevole, ha negato ogni danno non patrimoniale da durata ingiusta del processo presupposto per la C.. Infine la stessa natura del giudizio relativo alla dichiarazione di nullità o alla pronuncia di inefficacia di una transazione, soggetta alla ordinaria disciplina civile, ad avviso della Corte di merito, comportava che “oltre ad essere infondata la domanda di pagamento dei diritti ai quali la parte aveva espressamente rinunciato, la stessa domanda era, altresì, inammissibile per essere decorso il termine di decadenza per la sua proposizione” (penultima pagina del decreto).

Con il ricorso per cassazione si censura il decreto impugnato per due motivi: a) violazione e falsa applicazione della L. 4 marzo 2001, n. 89, artt. 2 e 4, art. 6, e 1, e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non essendo giuridicamente fondata l’affermazione che l’inerzia della parte comporti infondatezza della richiesta di indennizzo, per il venir meno della presunzione di esistenza del danno da ansia per l’attesa dell’esito del processo presupposto, esclusa dalla mancata sollecitazione al Tribunale amministrativo della trattazione della causa, dovendosi negare che tale condotta provi il disinteresse all’esito del giudizio, essendo violativi di legge il discostamento del provvedimento da principi costantemente enunciati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; b) omessa e insufficiente motivazione in ordine alla negata ansia da esito del processo, contrastante con i precedenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione, in rapporto alla mancanza di istanze sollecitatorie e al tempo decorso nell’inerzia dell’interessata, oltre che in ragione della natura del giudizio relativo ad una transazione risolutivamente condizionata al mancato rispetto di taluno degli adempimenti nella stessa previsti. La ricorrente chiede quindi che riconosciuto il diritto all’indennizzo chiesto, la Corte, fissato in anni sei e mesi tre il tempo irragionevole del processo presupposto, cassi il provvedimento impugnato e condanni la controparte a pagarle Euro 7.950,00, oltre interessi, corrispondenti ad Euro 1.500,00 annui per i danni morali sofferti.

DIRITTO. Il relatore opina che il ricorso, anche se esattamente afferma l’esistente violazione del diritto oggettivo nella affermazione della Corte di merito del superamento della presunzione di esistenza del danno non patrimoniale nel processo presupposto, per la mancanza di istanza di prelievo o di altre forme di sollecitazione della decisione non imposte per legge, deve dichiararsi inammissibile non censurando la motivazione del decreto per la parte in cui rileva che la ricorrente non poteva non essere consapevole della infondatezza del ricorso, o addirittura della sua inammissibilità, per la natura transattiva dell’accordo su cui erano fondate le pretese della C. e del termine di decadenza cui le pretese erano assoggettate.

Questa Corte ha infatti più volte affermato che la presunzione del danno non patrimoniale persiste anche in assenza di istanze sollecitatorie del processo presupposto della parte interessata, potendo la stessa incidere non sull’an debeatur ma solo sul quantum, concorrendo l’assenza di sollecitazioni dell’interessata a dar luogo al ritardo con conseguente riduzione della misura dell’indennizzo dovuto (in tal senso cfr. da Cass. n. 3347 del 2003 a Cass. n. 1520 del 2008); la mancata impugnazione però dell’altra delle rationes decidendi sulla consapevolezza dell’infondatezza della domanda o della sua inammissibilità, impone nel caso di rilevare la inammissibilità del ricorso (Cass. 31 gennaio 2006 n. 2127 e 4 febbraio 2005 n. 2273). In conclusione, opina il relatore che il ricorso è inammissibile e chiede che il Presidente della sezione voglia fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta, considerato anche il controricorso del Ministero che chiede di dichiarare inammissibile o di rigettare la impugnazione. La memoria del ricorrente del 13 giugno 2011, pur richiamando la dedotta nullità della transazione che la Corte di merito denunciata anche nel presente ricorso, nulla afferma in ordine alla sua pretesa consapevolezza dell’infondatezza della sua domanda nel processo presupposto, posta anche essa a base del rigetto della domanda di equo indennizzo come una delle rationes decidendi rimasta incensurata per cui l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.

2. Il ricorso quindi deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di cassazione, per la soccombenza, devono porsi a carico della ricorrente, liquidandosi nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al Ministero controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00) dei quali Euro 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte suprema di Cassazione, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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