Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19009 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 16/07/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 16/07/2019), n.19009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1764-2014 proposto da:

COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA’ SAN MARCO ARL, elettivamente

domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio

dell’avvocato VINCENZO SPARANO, rappresentato e difeso dall’avvocato

FRANCESCO PIROMALLI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, SCCI SOCIETA’

CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS SPA, elettivamente domiciliati in

ROMA VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO

SGROI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati

EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA NOMOS SPA UNIRISCOSSIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 60/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

VERONA, depositata il 06/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/05/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. – La cooperativa sociale San Marco ha opposto due cartelle esattoriali relative al pagamento di contributi per il servizio sanitario nazionale.

2. – Le cartelle sono state notificate nel 2003 e nel 2004 per contributi dovuti dal 1993 al 1997. La parte oppone la intervenuta decadenza e la prescrizione. La CTP ha rigettato il ricorso con sentenza confermata dalla CTR.

3. – La cooperativa propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. L’INPS si è costituito in giudizio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. – Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge per erronea e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, comma 1, lett. b) e della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, ribadendo che l’INPS è incorso in decadenza e che il credito era prescritto al momento della notifica delle cartelle.

Il motivo afferente la decadenza è inammissibile in quanto non risulta che l’appellante abbia riproposto la questione nel giudizio di appello. Il motivo riguardante la prescrizione è invece fondato.

4.1. L’INPS sostiene di aver interrotto la prescrizione con atto del 15.12.1995 ma non vi è prova della notifica di tale atto.

Sul punto questa Corte ha già affermato che: “in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la disciplina di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3 comma 9, si interpreta nel senso che: a) per i contributi successivi alla data di entrata in vigore della L. (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995, mentre diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996; b) parimenti per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dal 1 gennaio 1996, tuttavia il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995, siano stati compiuti dall’Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell’evasione contributiva; c) nel caso in cui gli atti interruttivi siano effettuati nel periodo tra il 17 agosto 1995 e il 31 dicembre 1995 risulta immune da prescrizione il decennio precedente alla data dell’interruzione o alla data di inizio della procedura. Inoltre la sospensione triennale della prescrizione, di cui alla L. n. 638 del 1983, art. 2, comma 19, risulta soppressa dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 10, con effetto dall’entrata in vigore della legge, ma continua ad applicarsi qualora prima del 17 agosto 1995 siano stati emessi atti interruttivi o avviate procedure, come disposto dalla seconda parte dell’art. 3, comma 10” (Cass. civ. n. 46/2004).

Pertanto considerando che i contributi dovuti al SSN si prescrivono in cinque anni, è intervenuta la prescrizione; ma in ogni caso anche a voler considerare che la prescrizione fosse decennale, il credito è comunque prescritto perchè non c’è prova di un valido atto interruttivo prima del 31.12.1995.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e la causa va decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza dell’INPS, mentre in ragione di alcuni profili di novità della questione possono compensarsi quelle dei gradi di merito.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso della contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00, oltre accessori e spese forfetarie.

Così deciso in Roma, in adunanza camerale, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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