Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19008 del 02/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 02/09/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 02/09/2010), n.19008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22499/2006 proposto da:

S.I.R., S.S., F.A.I., L.

A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GOZZOLI 82, presso

lo studio dell’avvocato FALCHI Gian Luigi, che li rappresenta e

difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

ALUMIX S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO TONIOLO 6,

presso lo studio dell’avvocato MORERA Umberto, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RACUGNO GABRIELE, giusta mandato a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 228/2006 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 03/05/2006 R.G.N. 112/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/07/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito l’Avvocato ALFREDO BESI per delega GIANLUIGI FALCHI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l’appello di S.I.R., L.A., S.S. e F. A.I., confermando la decisione in data 22.9.2004 del Tribunale di Cagliari.

2. La domanda, proposta nei confronti di Alumix SpA, in liquidazione coatta amministrativa, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica -, aveva ad oggetto l’affermazione dell’obbligo della Società Alumix – subentrata alla Sardal SpA facente parte del gruppo Efim, di cui erano stati dipendenti gli attori – di attivare la procedura prevista dalla L. n. 738 del 1994, per l’assunzione presso pubbliche amministrazioni e dell’obbligo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di portarla a compimento; in via subordinata, si domandava la condanna dell’Alumix al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.

3. La Corte di appello di Cagliari accerta in fatto che la Società Alumix aveva puntualmente assolto tutte le obbligazioni derivanti dal verbale di conciliazione 24.5.2000 e concernenti gli adempimenti atti a consentire le assunzioni presso pubbliche amministrazioni; ritiene non fondata l’eccezione dell’Amministrazione di decadenza per il mancato rispetto del termine previsto per la presentazione delle domande di assunzione; esclude l’esistenza di un diritto soggettivo, atteso che le assunzioni risultavano condizionate alla previa determinazione dei carichi di lavoro, nei limiti delle esistenti dotazioni organiche, e il difetto di tali condizioni aveva determinato il rifiuto di assunzione ad opera delle diverse amministrazioni interpellate.

4. Il ricorso si articola in due motivi; resiste con controricorso Alumix SpA, ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., mentre non svolge attività di resistenza la Presidenza de Consiglio dei Ministri – dipartimento per la pubblica amministrazione e l’innovazione, secondo la denominazione attuale.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione di norme di diritto perchè il D.L. 23 marzo 1994, n. 191, art. 10, aveva attribuito al personale già dipendente delle società del gruppo Efim un diritto soggettivo all’assunzione presso pubbliche amministrazioni, restando dipendente dalle condizioni previste soltanto la decorrenza dell’assunzione. In questi termini è formulato il quesito di diritto che conclude il motivo.

1.1. Il motivo è privo di fondamento, dovendosi dare risposta negativa al quesito di diritto formulato.

La L. 27 dicembre 1994, n. 738, di conversione con modificazioni del D.L. 22 novembre 1994, n. 643, recante norme di interpretazione e di modificazione del D.L. 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 1993, n. 33 e successive integrazioni, concernente la soppressione dell’EFIM, ha stabilito che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge non convertiti, tra i quali il D.L. 23 marzo 1994, n. 191 (art. 1, comma 2). L’art. 10 di questo decreto, prevedeva la risoluzione dei rapporti di lavoro con il soppresso EFIM (e società del gruppo) e la facoltà del personale di presentare domanda per la riassunzione nelle pubbliche amministrazioni, secondo la regolamentazione (concernente i tempi, le condizioni, i requisiti e le modalità) dettata da decreti del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, ma solo “previa determinazione dei carichi di lavoro, nei limiti delle esistenti dotazioni organiche”.

1.2. Malgrado l’uso del termine “riassunzione”, non possono esservi dubbi sul fatto che la legge, da una parte sancisce l’estinzione dei rapporti di lavoro con il precedente datore di lavoro (con diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto), dall’altro considera la possibilità di instaurazione successiva di un nuovo autonomo rapporto presso una pubblica amministrazione (è richiamata, ai fini de trattamento previdenziale, la L. 7 febbraio 1979, n. 29, e si garantisce la retribuzione corrispondente all’inquadramento ricevuto, ma senza riconoscimento dell’anzianità).

1.3. Si è certamente in presenza di una normativa di favore, che consente al lavoratori rimasti disoccupati di accedere ai ruoli della p.a. in deroga al principio di livello costituzionale, secondo il quale a detti ruoli può pervenirsi solo attraverso pubblico concorso.

Il carattere eccezionale del quadro di riferimento conforta l’interpretazione, già chiara in base ai dati letterali, secondo la quale, sebbene agli interessati sia stata attribuita una situazione di diritto soggettivo (non di interesse legittimo), la fattispecie attributiva del diritto si perfezione con la compresenza di due elementi: 1) vacanza di posti in organico; 2) esigenza di coprirli all’esito della determinazione dei carichi di lavoro.

Al riguardo, la sentenza impugnata riferisce che le risposte fornite dalle pubbliche amministrazioni interpellate si basavano sull’insussistenza di una o entrambe delle condizioni previste dalla legge, e nulla al riguardo hanno obiettato i ricorrenti sui quali incombeva la prova dei fatti costitutivi del diritto azionato.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia vizio di motivazione per non avere considerato il giudice di appello che l’obbligazione assunta in sede di conciliazione aveva ad oggetto “ogni opportuna collaborazione perchè la pratica di ricollocamento andasse a buon fine”.

2.1. Il motivo è inammissibile perchè le censure formulate non sono sussumibili nello schema di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La sentenza impugnata ha ritenuto che non fosse stata assunta un’obbligazione di risultato, ma di mezzi, e sulla base di tale interpretazione dell’atto negoziale ha proceduto alla verifica, ampia e correttamente motivata, dell’adempimento di tale obbligazione da parte della Società.

Sia contro l’interpretazione del contratto di transazione, sia nei riguardi dell’accertamento di fatto, il motivo di ricorso si limita ad opporre il diverso convincimento dei ricorrenti, senza alcuna specificazione dei punti sui quali vi sarebbe stata violazione delle norme di ermeneutica dei contratti, ovvero dei fatti decisivi, acquisiti al processo, sui quali la motivazione sarebbe mancata o espressa in modo, insufficiente o contraddittorio. In aperse violazione, inoltre, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non si riporta neppure il contenuto dell’atto negoziale fonte dell’obbligo assunto dalla Società Alumix.

Resta così inadempiuto anche l’onere importo dell’art. 366 bis c.p.c., comma 1, secondo periodo, (applicabile alla controversia in relazione a sentenza pubblicata il 3 maggio 2006): “Nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”.

3. La natura peculiare della controversia e l’assenza di precedenti sulla questione di diritto controversa inducono la Corte a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare per l’intero le spese e gli onorari del giudizio di cassazione nei confronti della Società Alumix; nulla da provvedere sulle spese dei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che non ha svolto attività di resistenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa per l’intero le spese e gli onorari del giudizio di cassazione nei confronti della Società Alumix; nulla da provvedere sulle spese nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per la pubblica amministrazione e rinnovazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 6 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2010

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