Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19007 del 31/07/2017

Cassazione civile, sez. I, 31/07/2017, (ud. 10/05/2017, dep.31/07/2017),  n. 19007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26621/2012 proposto da:

Intesa Sanpaolo S.p.a., denominazione a seguito di fusione per

incorporazione del Sanpaolo IMI S.p.a. in Banca Intesa S.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Liberiana n. 17, presso l’avvocato

Ferraguto Antonio, che la rappresenta e difende, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Gm Velocci S.r.l. in Concordato Preventivo;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4180/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 10/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/05/2017 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

con distinti atti rispettivamente stipulati il 5-7-1999 e il 30-9-1999, V.G. costituiva in pegno, in favore di SanPaolo Imi s.p.a. e nell’interesse della GM Velocci s.r.l., alcuni titoli presenti in un deposito amministrato a essa intestato, a garanzia di una linea di credito concessa dalla banca alla società;

dopo che la società aveva presentato un ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, la banca provvedeva a escutere la garanzia e a incamerare la relativa somma;

la società, in concordato preventivo, conveniva allora la banca dinanzi al tribunale di Frosinone, onde sentir dichiarare la nullità della vendita dei titoli costituiti in pegno, ai sensi della L.Fall., art. 168, con conseguente condanna alla restituzione;

l’adito tribunale accoglieva la domanda rilevando che la banca, mediante la realizzazione del pegno, non aveva soddisfatto un credito vantato nei riguardi della costituente ma della società, per un titolo anteriore all’ammissione di questa al concordato preventivo;

il gravame della banca veniva rigettato dalla corte d’appello di Roma con sentenza depositata il 10-10-2011, non notificata, avverso la quale propone ricorso per cassazione Intesa SanPaolo s.p.a., incorporante SanPaolo Imi;

non svolge difese la società GM Velocci.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

con l’unico mezzo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L.Fall., artt. 160 e 168, ponendo la questione dell’estensibilità o meno della L.Fall., art. 168, al caso del creditore titolare del diritto di pegno su un bene di un terzo;

la questione rileva perchè è pacifico che il pegno era stato costituito dalla Velocci in funzione di garanzia di crediti vantati verso la società, la quale era stata poi ammessa al concordato preventivo;

il motivo di ricorso è fondato;

riguardo alla questione sottesa, giova premettere che questa corte, all’esito di una evoluzione di orientamento, ha affermato il condivisibile principio secondo cui, in tema di concordato preventivo, la norma di cui alla L.Fall., art. 168, comma 1, che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore (e, quindi, di procedere esecutivamente per la realizzazione di un eventuale diritto di pegno) dalla data della presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, non può ritenersi legittimamente applicabile anche al creditore pignoratizio del terzo che abbia, in luogo del debitore insolvente, offerto in cessione i propri beni (tra cui quello oggetto di pegno) in funzione di adempimento del concordato (v. Cass. n. 6671-98);

si è osservato che non ricorrono, invero, in tale ipotesi, i presupposti di conservazione e di tutela che ispirano la ratio della ricordata norma, e cioè la garanzia della par condicio creditorum e la conservazione dell’integrità del patrimonio del debitore insolvente nella prospettiva di un negativo epilogo della procedura concordataria, con conseguente dichiarazione di fallimento;

l’orientamento supera il precedente indirizzo volto a far rientrare nel divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore anche il procedimento disciplinato dagli artt. 2796 e 2797 c.c., avente per oggetto la vendita di titoli ricevuti in pegno dal fideiussore del debitore, dopo che questi abbia presentato domanda di concordato preventivo con cessione dei beni del fideiussore (v. Cass. n. 3588-96);

non si discute, naturalmente, sul fatto che nel divieto citato rientrino non soltanto le azioni proprie del processo di esecuzione (artt. 474 e segg. c.p.c.), ma anche qualsiasi iniziativa del creditore volta a realizzare unilateralmente e al di fuori della procedura concorsuale il contenuto dell’obbligazione del debitore concordatario; in questo senso depone chiaramente la ratio del divieto che è quella di assicurare la natura concorsuale della procedura e il rispetto della par condicio, anche in vista del possibile sbocco nel fallimento del debitore;

quel che è risolutivo è che il divieto di cui alla L.Fall., art. 168, è volto a evitare la disgregazione del patrimonio del debitore che ha chiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo; dunque non investe le azioni esecutive rivolte contro beni di terzi, i quali beni siano stati concessi a garanzia del credito del debitore poi ammesso al concordato;

è infatti pacifico che ai terzi non si estende l’effetto esdebitatorio previsto dalla L.Fall., art. 184, sicchè i loro beni possono essere aggrediti dal creditore garantito anche nel corso della procedura concorsuale, salva l’esistenza di un beneficio di preventiva escussione;

l’impugnata sentenza, nella parte finale, descrive la fattispecie come afferente il caso della garanzia offerta in proprio dal terzo ( V.G.) “dopo che detta s.r.l. aveva presentato domanda di ammissione al concordato preventivo”; e a ciò associa la valutazione che in tal modo sarebbe stato rinforzato il patrimonio aggredibile del debitore, posto a disposizione di tutti i creditori sociali;

ma in disparte che dalla stessa sentenza risulta, previo esplicito riferimento a quanto accertato dal tribunale, che il pegno era stato costituito ben prima (il 5-7-1999 e il 30-9-1999) della domanda di concordato preventivo, atteso che, per quel che si apprende dalla citazione trascritta nel corpo del ricorso per cassazione, tale domanda era stata presentata il 5-11-2001; in disparte codesta considerazione, vi è che anche i beni dei terzi di cui il piano concordatario contempli la messa a disposizione della procedura restano esclusi dal divieto ex art. 168, perchè – come esattamente osservato in dottrina – non è il terzo il soggetto insolvente, e il vincolo di destinazione impresso ai suoi beni non opera in base alle norme concorsuali (del concordato preventivo), quanto piuttosto in base alle pattuizioni proprie del negozio di costituzione del pegno (ovvero, secondo i casi, del negozio di cessione);

l’impugnata sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima corte d’appello di Roma, diversa sezione, la quale deciderà la causa uniformandosi ai principi esposti;

il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA