Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19007 del 16/09/2011

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 16/09/2011), n.19007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 6546 del Ruolo Generale degli affari

civili dell’anno 2010 di:

P.C.I., rappresentata e difesa, per procura a

margine del ricorso, dall’avv. CUCINELLA Luigi Aldo, presso il quale

elettivamente domicilia in Napoli alla Via G. Ribera n. 1, avvocato

che dichiara di volere ricevere le comunicazioni di Cancelleria via

fax al numero (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei Ministro in

carica ex lege domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli del 16 – 22

dicembre 2009, n. 10248 cron. del 2009. Nessuno è comparso,

all’adunanza del 30 giugno 2011.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “FATTO: Viene proposto da P.C. I. ricorso, notificato a mezzo posta il 4 marzo 2010, per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli del 16 – 22 dicembre 2009, che ha rigettato la sua domanda di equa riparazione, proposta con atto depositato in cancelleria il 26 luglio 2008 con il quale ella chiedeva la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagarle Euro 16.400,00 a titolo di equo indennizzo, comprensivo del c.d. bonus, ai sensi della L. n. 89 del 2001, e dell’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per i danni subiti per effetto della durata irragionevole del processo da lei instaurato con ricorso del 2 febbraio 1993 dinanzi al Tar Campania, per ottenere un diverso inquadramento nella sua posizione funzionale di dipendente della Regione Campania, non ancora definita alla data della domanda, da cui era a lei derivato danno da patema d’animo per il ritardo della sua risoluzione.

La Corte d’appello, rilevata l’ammissibilità del ricorso ai sensi del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, applicabile ratione temporis, per essere stata comunque presentata nel processo presupposto istanza di prelievo, ha respinto nel merito la domanda, ritenendo insussistente il danno non patrimoniale di regola conseguente all’ansia da attesa dell’esito del processo, non avendo la donna presentato alcuna istanza di sollecito della decisione, neppure dopo l’entrata in vigore della L. 21 luglio 2000, n. 205, in ragione della esistenza di pregressa istanza di prelievo, così evidenziando un sostanziale disinteresse al processo presupposto, essendo la ricorrente rimasta inerte per circa quindici anni, con desumibile assenza dei disagi e turbamenti connessi alla durata irragionevole. Con il ricorso per cassazione si censura il decreto impugnato per più motivi: a) violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e art. 2697 c.c., comma 2, anche per carenze motivazionali sul punto decisivo della presunzione di esistenza del danno da ansia per l’attesa dell’esito del processo presupposto, per la inerzia della donna che non avrebbe sollecitato il Tribunale amministrativo alla trattazione della causa, dovendosi negare che tale condotta provi il disinteresse della donna all’esito del giudizio; b) omessa e insufficiente motivazione in ordine alla negata ansia da esito del processo, affermata in contrasto con i precedenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione, in rapporto alla mancanza di istanze sollecitatorie e al tempo decorso nell’inerzia dell’interessata. La ricorrente chiede quindi che, riconosciuto il diritto all’indennizzo, la Corte cassi il provvedimento impugnato.

DIRITTO. Il relatore opina che il ricorso è manifestamente fondato, essendo violativa del diritto oggettivo l’affermazione della Corte di merito circa il superamento della presunzione di esistenza del danno non patrimoniale nel processo presupposto, in quanto la mancanza di istanza di prelievo o di altre forme di sollecitazione della decisione non imposte da legge dimostrerebbe l’assenza di una qualsiasi ansia per la P. nella fattispecie. Questa Corte ha più volte affermato che la presunzione del danno non patrimoniale persiste anche in assenza di istanze sollecitatorie del processo presupposto della parte interessata, potendo la stessa incidere non sull’an debeatur ma solo sul quantum, concorrendo l’assenza di sollecitazioni dell’interessata a dar luogo al ritardo, con conseguente riduzione della misura dell’indennizzo dovuto (in tal senso cfr. da Cass. n. 3347 del 2003 a Cass. n. 1520 del 2008).

In conclusione, opina il relatore che il ricorso è manifestamente fondato e chiede che il Presidente della sezione voglia fissare l’adunanza in camera di consiglio per la decisione ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il collegio, esaminati la relazione e gli scritti difensivi in atti, ha condiviso gli argomenti svolti nella relazione e la soluzione da essa proposta, considerando che, come rileva il decreto, la P. ha presentato istanza di prelievo, che è condizione di proponibilità della domanda con l’entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2, convertito con L. 6 agosto 2008, n. 113, per cui la domanda è sicuramente ammissibile (Cass. ord. n. 115 del 2011.).

2. Il ricorso quindi deve essere accolto per quanto di ragione e il decreto impugnato deve cassarsi.

Poichè il provvedimento cassato ha violato il diritto vivente e considerato che il processo presupposto era ancora in corso in primo grado dinanzi al Tar Campania alla data della domanda (22.7.2008) ed era iniziato con ricorso del 2 febbraio 1993, durando complessivamente anni 15, mesi cinque e giorni venti, l’equo indennizzo dovuto alla ricorrente, in adesione ai principi giurisprudenziali della Corte europea dei diritti dell’uomo e di questa Corte, va liquidato in Euro 500,00 annui e complessivamente, per l’intera durata del processo, in complessivi Euro 7.750,00, oltre gli interessi dalla data della domanda al soddisfo.

3. Le spese del giudizio di cassazione, in relazione al solo parziale accoglimento della domanda in poco meno della metà della somma richiesta, per la soccombenza parziale, devono porsi solo per la metà a carico del Ministero, compensandosi nel reste-esse si liquidano in tale ridotta misura, per il giudizio di merito e per quello di cassazione, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso e cassa il decreto impugnato; decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero dell’economia e delle Finanze a pagare alla ricorrente Euro 7.750,00 (settemilasettecento cinquanta/00), con gli interessi dalla domanda e la metà delle spese del processo, che liquida in tale ridotta misura e compensandole nel resto, per la causa di merito, in Euro 900,00 (novecento/00), di cui Euro 500,00 (cinquecento/00) per onorar ed Euro 300,00 (trecento/00) per diritti e, per il giudizio di cassazione, in Euro 600,00 (seicento/00), di cui Euro 50,00 (cinquanta/00) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge, per entrambi i gradi nella stessa proporzione, con distrazione di quelle della fase di merito agli avv.ti Formicola, Galasso e Saini e di quelle della fase di legittimità, in favore dell’avv. Luigi Aldo Cucinella, essendosi tali difensori dichiarati antistatari.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2011

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