Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19007 del 14/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2020, (ud. 17/06/2020, dep. 14/09/2020), n.19007

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24559-2018 proposto da:

Ma.SA., in proprio e nella sua qualità di socia

accomandataria di (OMISSIS) SAS, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CICERONE, 44, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CORBYONS,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCA SICA;

– ricorrente –

contro

M.R., titolare della Ditta individuale M.R. di

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FERDINANDO GALIANI

68, presso lo studio dell’avvocato SABINO SELICATO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLA FRANCESCA

MARINO;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SAS e di Ma.SA., PROCURA DELLA

REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3332/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata l’11/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. EDUARDO

CAMPESE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Ma.Sa., in proprio e quale socia accomandataria della (OMISSIS) s.a.s., ricorre per cassazione, affidandosi a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria ex art. 380-bis c.p.c., avverso la sentenza della Corte di appello di Milano dell’11 luglio 2018, n. 3332, reiettiva del reclamo da lei proposto, anche nella indicata qualità, contro la sentenza del Tribunale di Como del 21 marzo 2018, n. 43, con cui, oltre alla risoluzione del concordato preventivo della menzionata società, rimasta incontestata, ne era stata pronunciata la revoca dell’avvenuta ammissione alla procedura concordataria. Resiste, con controricorso, M.R., titolare della ditta individuale M.R. di M.R., creditore istante per il fallimento della medesima società, dichiarato dal tribunale lariano con sentenza del 21 marzo 2018, n. 44, mai impugnata. Non hanno svolto difese, in questa sede, la curatela fallimentare e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano.

1.1. Per quanto qui di interesse, quella corte: i) rilevò, preliminarmente, che “il reclamo risulta connotato da una certa mancanza di chiarezza. A pag. 2 la reclamante insiste per la riforma della sentenza n. 43/18 aggiungendo, però, la frase non proprio chiara “…e, per quanto occorre, della contestuale sentenza del Tribunale di Como n. 44/18….con cui è stato dichiarato il fallimento…”. Appare, quindi, che la reclamante abbia demandato alla Corte la valutazione dell’opportunità di riformare anche la sentenza di fallimento. A pag. 24 del reclamo il reclamante utilizza la frase “…in riforma delle impugnate sentenze…” con apparente riferimento alle due sentenze. Nel contempo conclude con la frase II… annullare o revocare il capo di cui alla sentenza n. 43/18…” con chiaro riferimento alla sola sentenza n. 43/18″; ii) osservò, pertanto, che, “in considerazione del fatto che non può essere demandato alla Corte (“per quanto occorra”) la decisione di procedere a riforma di una ulteriore sentenza, che la motivazione del reclamo mai fa riferimento al fallimento della società e della chiara conclusione di pag. 24, la Corte deve ritenere che la domanda della reclamante abbia ad oggetto solo la sentenza n. 43/18″; iii) ritenne, poi, che “dagli atti emerge che, per l’attuazione del concordato preventivo, la (OMISSIS) s.a.s. avrebbe visto garantite le necessarie disponibilità finanziarie da parte della (OMISSIS) s.r.l.. Tale società fornì le provviste fin quando non fu più in grado di adempiere e venne dichiarata fallita. In tal momento, per la (OMISSIS) s.a.s. venne meno la possibilità di adempiere al concordato e di ciò prese atto il tribunale che, dopo la dichiarazione di risoluzione del concordato, revocò l’ammissione alla procedura con la sentenza n. 43/18”; iv) precisò, altresì, che “la dichiarazione del tribunale deve ritenersi essere stata effettuata ai sensi dell’art. 186-bis, u.c. e art. 173 L.F.. In particolare, quest’ultima norma espressamente prevede la revoca dell’ammissione al concordato quando mancano le condizioni per l’ammissibilità del concordato. Tale condizione è stata accertata dal tribunale che ha proceduto alla revoca dell’ammissione al concordato”; v) opinò, infine, che “irrilevante, alla luce di tale definitivo accertamento, è ogni considerazione su eventuali imperfezioni formali (o puramente linguistiche) costituite dalla revoca di un concordato per il quale immediatamente prima, nello stesso provvedimento, era stata dichiarata la risoluzione”.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) “Violazione degli artt. 173 e 186-bis L.F.. Violazione dell’art. 324 c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, censurandosi come illegittima la pronuncia di revoca del concordato dopo circa tre anni dalla definitiva sua omologa, con violazione anche del giudicato formatosi su quest’ultimo provvedimento. Si assume che, “in ossequio al giudicato formatosi sul decreto di omologa”, il tribunale, “contrariamente a quanto affermato dalla corte di merito, (…i, non avrebbe potuto revocare il concordato (OMISSIS) s.a.s., ma avrebbe dovuto, avendo accertato (solo) l’inadempimento, limitarsi a dichiararne la risoluzione”;

II) “Omesso esame di fatto decisivo: la da tempo intervenuta omologa del concordato (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”. Si ascrive alla corte distrettuale di non aver minimamente considerato l’intervenuta definiva omologa del concordato con decreto del 16 febbraio 2015, pur trattandosi di questione decisiva e dibattuta fra le parti;

III) “Violazione degli artt. 173 e 186-bis L.F. sotto altro profilo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, lamentandosi la violazione ed inosservanza del procedimento previsto per la revoca del concordato dall’art. 173 L.F., con conseguente nullità della sentenza pronunciata n. 43/18 pronunciata dal Tribunale di Como, confermata dalla corte milanese;

IV) “Difetto, nell’impugnata sentenza, dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo. Nullità della sentenza (art. 156 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”. Si prospetta un asserito contrasto tra due capi del dispositivo della sentenza impugnata non risolvibile alla stregua della motivazione, con conseguente impossibilità di individuare il dictum e la disciplina applicabile. Si assume, in particolare che, “mentre il Tribunale di Como accertava i soli presupposti della risoluzione che pronunciava, apparendo la immediatamente successiva pronuncia di revoca del tutto slegata dalle premesse, quasi come “accidentale””, dalla “davvero involuta motivazione” della decisione della corte milanese sembra di ricavare “che la pronuncia confermata, e comunque prevalente, sia quella di revoca e non quella di risoluzione, che, però, non viene modificata, permanendo una stridente contraddizione tra le due statuizioni che non rende possibile comprendere se il concordato è risolto o ne è stata revocata l’ammissione. Infatti, la statuizione relativa alla revoca si pone in contrasto con quella principale di risoluzione del concordato, considerato che: da un lato, la pronuncia di risoluzione presuppone un concordato efficace e vincolante (pur se non adempiuto in parte); dall’altro (al di là della sua inammissibilità successivamente alla omologa), la pronuncia di revoca del concordato non può certo avere luogo dopo (o contestualmente) alla sua risoluzione”, trattandosi di istituti aventi presupposti differenti.

2. Le descritte doglianze, scrutinabili congiuntamente perchè evidentemente connesse, si rivelano fondate nei limiti di cui appresso.

2.1. Giova premettere che, dalla narrativa dell’odierno ricorso (cfr. pag. 4-11), emergono le seguenti circostanze fattuali (rimaste sostanzialmente incontestate): i) con decreto del 16 febbraio 2015, il Tribunale di Como omologò, in assenza di opposizioni, il concordato preventivo proposto dalla (OMISSIS); ii) il successivo 21 marzo 2018, il medesimo tribunale rese due sentenze: la prima, n. 43/18, con cui, “rilevata la sussistenza dei presupposti legittimanti la sollecitata risoluzione del concordato preventivo e contestuale apertura della procedura fallimentare… anzichè limitarsi a risolvere il concordato preventivo, pronunciava anche la revoca dell’ammissione della società (OMISSIS)… dal beneficio della procedura di concordato preventivo”; la seconda, n. 44/2018, dichiarativa del fallimento della menzionata società e della sua socia accomandataria; iii) soltanto la sentenza n. 43/18, ritenuta “autonomamente impugnabile”, fu assoggettata a reclamo, mentre “solo per cautela (…), per l’ipotesi in cui fosse stato ritenuto il contrario, la reclamante dichiarava, per quanto occorra, di impugnare anche la contestuale sentenza n. 44/2018 dichiarativa di fallimento, precisando, tuttavia, di rivolgere le proprie censure solo avverso la statuizione relativa alla revoca del concordato”.

2.1.1. Si è già riferito, poi, che la corte distrettuale, nella decisione oggi impugnata, ebbe ad osservare, preliminarmente, che, “in considerazione del fatto che non può essere demandato alla Corte (“per quanto occorra”) la decisione di procedere a riforma di una ulteriore sentenza, che la motivazione del reclamo mai fa riferimento al fallimento della società e della chiara conclusione di pag. 24, la Corte deve ritenere che la domanda della reclamante abbia ad oggetto solo la sentenza n. 43/18″: questa specifica statuizione è rimasta oggi assolutamente priva di censure. La Ma., anzi, nella memoria ex art. 380-bis c.p.c. del 12 giugno 2020 (cfr. pag. 6), ha nuovamente puntualizzato che “sin dal reclamo avanti la Corte d’Appello, le doglianze della ricorrente sono dirette essenzialmente avverso quella statuizione della sentenza n. 43/2018 di risoluzione del concordato con cui è stata pronunciata la revoca del concordato”.

2.2. Fermo quanto precede, osserva il Collegio che il Tribunale di Como, adito da M.R., in data 4 ottobre 2017, con richiesta di risoluzione per inadempimento del già omologato (fin dal 16 febbraio 2015) concordato preventivo della (OMISSIS) (questo il tenore delle conclusioni, come oggi riportate nel suo controricorso, ivi rassegnate dal M.: “… dichiari la risoluzione, risolva e/o revochi il concordato preventivo della (OMISSIS) s.a.s…. omologato con decreto del Tribunale di Como del 16.2.2015, stante l’inadempimento e comunque per tutti i motivi emersi in corso di giudizio”), una volta accertati i presupposti per tale declaratoria, e pronunciata la stessa, certamente non avrebbe potuto procedere pure alla “revoca” dell’ammissione della menzionata società “dal beneficio della procedura di concordato preventivo”.

2.2.1. Tanto, infatti, gli era precluso almeno per una duplice ragione: i) l’avvenuta omologazione di quel concordato, fin dal 16 febbraio 2015 – di cui, peraltro, nemmeno sono state riferite impugnazioni del relativo provvedimento – certamente ne impediva, dopo oltre due anni, la possibilità di revoca dell’ammissione ad esso, configurabile, invece, solo nell’intervallo temporale ricompreso tra l’apertura della procedura e la sua omologazione; ii) la chiara diversità di presupposti caratterizzanti, rispettivamente, la revoca dell’ammissione al concordato e la sua risoluzione per inadempimento: la prima, riguardante la carenza delle condizioni di ammissibilità del concordato o il compimento di atti in frode o non autorizzati (oltre alla cessazione dell’attività di impresa o la sua manifesta dannosità nell’ipotesi di cui all’art. 186-bis L. Fall., relativa al concordato cd. in continuità); la seconda, invece, afferente (cfr. art. 186 L. Fall.) l’inadempimento degli obblighi concordatari, vale a dire proprio quanto specificamente denunciato dal M. nella propria già menzionata istanza del 4 ottobre del 2017 ed accertato dal tribunale lariano con la sentenza del 21 marzo 2018, n. 43, poi fatta oggetto di specifico reclamo, sulla sola statuizione di revoca, dalla Ma., in proprio e nella indicata qualità, innanzi alla Corte di appello di Milano.

2.3. Ne consegue, dunque, che quest’ultima, verificata nuovamente la sola ipotesi del concreto inadempimento degli obblighi concordatari, come tale legittimante esclusivamente una pronuncia di risoluzione del concordato medesimo, avrebbe dovuto espungere dalla decisione innanzi ad essa impugnata la statuizione riguardante la revoca dell’ammissione della (OMISSIS) s.a.s. al concordato preventivo dichiarato risolto per suo inadempimento, essendone stata specificamente richiesta dalla reclamante onde evitare ogni pregiudizio anche solo potenzialmente derivante dalla statuizione stessa (cfr. Cass. n. 1619/2004).

3. Il ricorso quindi deve essere accolto nei limiti suddetti, cassandosi, in parte qua, la decisione impugnata. La causa, peraltro, può essere decisa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto (considerato anche che nemmeno in questa sede sono state specificamente impugnate la dichiarazione di fallimento e la pronuncia di risoluzione del concordato), con l’annullamento della sentenza del Tribunale di Como del 21 marzo 2018, n. 43, esclusivamente nella parte in cui ha disposto la revoca dell’ammissione della società (OMISSIS) dal beneficio della procedura di concordato preventivo, ferma restando la ivi sancita risoluzione di quel concordato.

4. La peculiarità di tutta la vicenda processuale legittima la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, annulla la sentenza del Tribunale di Como del 21 marzo 2018, n. 43, nella sola parte in cui ha disposto la revoca dell’ammissione della società (OMISSIS) dal beneficio della procedura di concordato preventivo, ferma restando la ivi sancita risoluzione di quel concordato.

Compensa tra le parti costituite le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 17 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2020

 

 

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